Facendo seguito ai nostri precedenti in materia di OBBLIGO VACCINALE(1) e con il fine preciso di dare alcune risposte ai territori che ci hanno interpellato, anche alla luce dell’entrata in vigore per il personale scolastico prevista per il 15 dicembre 2021, riteniamo opportuno approfondire le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione con la nota in oggetto, di particolare interesse per gli operatori attivi nella filiera educativa, scolastica e formativa, ma anche per quelli con personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola che non risultano ricompresi nell’obbligo
Ci riferiamo ad esempio agli addetti alle mense, alle pulizie, ai soggetti impiegati in attività a supporto dell’inclusione scolastica o di ampliamento dell’offerta formativa, etc.
Ricordiamo che è il D.L. 44/2021 a prevedere tale obbligo all’art. 4-ter, comma 1, lettera a), per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del Dlgs 65/2017, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
Il Ministero sottolinea alcuni di particolare valore aggiunto, fermo restando che la nota ribadisce alcuni profili validi in termini generali, quali l’esenzione per determinati soggetti a fronte di specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale (a fronte delle quali si potrà essere assegnati anche a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione), l’obbligo di sottoporsi alla dose di richiamo entro 150 giorni dal completamento del ciclo primario e la validità fino a 9 mesi - non più 12 - del Green pass legato a vaccinazione o guarigione.
Da ciò ne deriva che il personale soggetto all’obbligo dal 15 dicembre p.v. per svolgere l’attività dovrà essere in possesso di certificazione verde “rafforzata” e sottoporsi alla dose di richiamo non prima di 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde (nove mesi).
Va ricordato che l’obbligo in questione riguarda tanto i lavoratori a tempo indeterminato quanto quelli a tempo determinato e non è applicabile al personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso (es. per aspettativa, congedo di maternità o parentale), tanto che la nota precisa che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA/personale delle tipologie di servizi scolastici e formativi richiamati nella norma.
È ricompreso nell’obbligo vaccinale anche quel personale scolastico che svolge un servizio di pre e post scuola, sempreché riconducibile alla formulazione utilizzata dal legislatore in precedenza richiamata (art. 4-ter, comma 1, lettera a).
Più in generale, invece, per come scritta la medesima disposizione, risulta ESCLUSO dall’obbligo il PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA che lavori dentro gli ambienti educativi, scolastici e formativi (il Ministero utilizza per semplicità e per ovvi motivi il termine scuola ma è chiaro il riferimento a tutti quei contesti per il quale vige l’obbligo): per tali lavoratori è comunque obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19 (quella base, non rafforzata, per cui anche eventualmente derivante dalla somministrazione di un tampone, in base a quanto previsto dall’art. 9-ter.1 del D.L. n.52/2021).
Abbiamo già detto come il Ministero citi a titolo d’esempio alcune fattispecie di personale esterno - addetti alle mense, alle pulizie, soggetti impiegati in attività a supporto dell’inclusione scolastica o di ampliamento dell’offerta formativa – ma le casistiche possono essere molte di più e le più svariate.
Ferma restando l’applicazione valida a livello generale delle procedure di controllo per il rispetto dell’obbligo vaccinale, della disciplina della sospensione in caso di ingiustificato mancato adempimento (periodo per il quale come noto non sono dovuti alcuna retribuzione o compenso comunque denominato) nonché del regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni tanto ai lavoratori quanto ai datori di lavoro, la nota ministeriale contiene alcune precisazioni degne di nota:
· lo svolgimento in via transitoria dell’attività lavorativa da parte del personale, comunque in possesso della certificazione verde Covid-19 base, che a seguito di controlli non risulti in regola con quanto previsto dalla norma e che sia stato invitato nell’arco di 5 giorni a certificare il proprio status vaccinale, (decorsi i 5 giorni il soggetto che non presenti idonea documentazione viene sospeso);
· nel caso di lavoratori che possano dimostrare di aver prenotato la vaccinazione – purché come noto eseguibile entro 20 giorni da quando il soggetto è stato invitato dal suo datore a produrre la certificazione vaccinale - lo svolgimento sempre in via transitoria della propria attività fino alla somministrazione del vaccino, sempreché risultino in possesso nelle more della certificazione verde Covid-19 base.
Seppur riferendosi unicamente al personale docente, il Ministero chiarisce che laddove si dovesse procedere alla sospensione in caso di ingiustificato mancato adempimento e conseguentemente all’assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di quello sospeso, è ovvio che ci si dovrà indirizzare verso soggetti che abbiano già adempiuto all’obbligo vaccinale quale presupposto imprescindibile per la costituzione del rapporto di lavoro.
Infine, sebbene non inerenti la vaccinazione, il Ministero richiama alcune disposizioni relativamente all’obbligo per gli studenti di possedere o meno il Green Pass relativamente all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (inclusi gli scuolabus) e allo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico.
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 83 del 2 dicembre 2021 - prot. n. 4618.