Si è concluso da poco il confronto con le parti
sociali promosso dal Ministro del Lavoro Orlando sul tema del lavoro agile.
In queste ore si sta procedendo alla firma ufficiale
di tutte le organizzazioni aderenti al Protocollo in questione che, ad ogni
buon conto, vi anticipiamo in allegato nella sua versione finale. Il testo è
stato approvato da tutti, compresa Alleanza delle Cooperative.
Si tratta di un documento contenente LINEE GUIDA di indirizzo per la futura
contrattazione collettiva di qualsiasi livello - CCNL, aziendale,
territoriale - condivise al fine di creare un clima collaborativo per una
corretta applicazione dello strumento nei diversi contesti lavorativi.
Evidenziamo
questo valore prospettico (pro futuro) di
quanto convenuto, visto che resta ferma la validità delle disposizioni
contrattuali già definite dalle parti sul tema nonché degli accordi individuali
sottoscritti con i lavoratori.
Il Protocollo,
quindi, non rappresenta il superamento di testi e accordi contrattuali che siano
stati già sottoscritti. Analogamente, non introduce alcuna
interpretazione autentica di quanto già pattuito tra le parti.
Nel rispetto di
quanto previsto dalla legge n. 81/2017(1), che disciplina
da alcuni anni questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma
al fine di puntualizzarne alcuni aspetti non sufficientemente approfonditi e
forieri di zone d’ombra o potenziali contenziosi in sede applicativa, il
Protocollo ne richiama i principali generali (volontarietà e libero recesso) e
in particolare i contenuti minimi che deve avere l’accordo individuale
sottoscritto da lavoratore e impresa, presupposto come noto imprescindibile che
le norme ordinarie pongono alla base dell’attivazione del lavoro agile.
In questo senso, tenuto anche conto delle modalità di
comunicazione semplificate del lavoro agile sperimentate in questa fase di
pandemia e tuttora in corso, il Protocollo contiene anche l’auspicio per una semplificazione del regime delle comunicazioni
obbligatorie relative all’invio dell’accordo.
Inoltre, in un’ottica di promozione ed equilibrato
utilizzo dell’istituto nonché di sostenibilità ambientale e sociale, è stata condivisa l’ipotesi di un incentivo
pubblico da riconoscere a quei datori di lavoro che, in linea con quanto
previsto dal Protocollo nazionale ed eventualmente dal CCNL, ricorrano ad
accordi di secondo livello per regolamentare il lavoro agile (tema su
cui sarà ovviamente il legislatore a dover eventualmente intervenire normando
questo incentivo).
Richiamata positivamente la volontà condivisa per
facilitare eventualmente l’accesso al lavoro in modalità agile di lavoratori in
condizioni di fragilità e di disabilità, senza entrare nel dettaglio dei
singoli articoli che lo compongono, nel Protocollo viene fornito un utile quadro
di riferimento e alcuni importanti orientamenti
per la contrattazione collettiva su tutta una serie di profili: futura
organizzazione del lavoro agile, luogo e strumenti di lavoro, salute e sicurezza,
diritti sindacali, parità di trattamento/pari opportunità, protezione dei dati
personali e privacy e formazione/informazione.
Rispetto al tema della parità di trattamento prevista
per un lavoratore agile, peraltro disciplinata nella legge, ci preme richiamare
che anche le forme di welfare
aziendale e benefit citate dalle
Linee guida, sono riferibili solo a quelle che saranno previste in futuro dalla
contrattazione collettiva o dalla bilateralità.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 21 del 16 giugno 2017 - prot. n. 3031.