Circolari

Circ. n. 84/2021

PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO

Si è concluso da poco il confronto con le parti sociali promosso dal Ministro del Lavoro Orlando sul tema del lavoro agile.

In queste ore si sta procedendo alla firma ufficiale di tutte le organizzazioni aderenti al Protocollo in questione che, ad ogni buon conto, vi anticipiamo in allegato nella sua versione finale. Il testo è stato approvato da tutti, compresa Alleanza delle Cooperative.

Si tratta di un documento contenente LINEE GUIDA di indirizzo per la futura contrattazione collettiva di qualsiasi livello - CCNL, aziendale, territoriale - condivise al fine di creare un clima collaborativo per una corretta applicazione dello strumento nei diversi contesti lavorativi.

Evidenziamo questo valore prospettico (pro futuro) di quanto convenuto, visto che resta ferma la validità delle disposizioni contrattuali già definite dalle parti sul tema nonché degli accordi individuali sottoscritti con i lavoratori.

Il Protocollo, quindi, non rappresenta il superamento di testi e accordi contrattuali che siano stati già sottoscritti. Analogamente, non introduce alcuna interpretazione autentica di quanto già pattuito tra le parti.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 81/2017(1), che disciplina da alcuni anni questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma al fine di puntualizzarne alcuni aspetti non sufficientemente approfonditi e forieri di zone d’ombra o potenziali contenziosi in sede applicativa, il Protocollo ne richiama i principali generali (volontarietà e libero recesso) e in particolare i contenuti minimi che deve avere l’accordo individuale sottoscritto da lavoratore e impresa, presupposto come noto imprescindibile che le norme ordinarie pongono alla base dell’attivazione del lavoro agile.

In questo senso, tenuto anche conto delle modalità di comunicazione semplificate del lavoro agile sperimentate in questa fase di pandemia e tuttora in corso, il Protocollo contiene anche l’auspicio per una semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo.

Inoltre, in un’ottica di promozione ed equilibrato utilizzo dell’istituto nonché di sostenibilità ambientale e sociale, è stata condivisa l’ipotesi di un incentivo pubblico da riconoscere a quei datori di lavoro che, in linea con quanto previsto dal Protocollo nazionale ed eventualmente dal CCNL, ricorrano ad accordi di secondo livello per regolamentare il lavoro agile (tema su cui sarà ovviamente il legislatore a dover eventualmente intervenire normando questo incentivo).

Richiamata positivamente la volontà condivisa per facilitare eventualmente l’accesso al lavoro in modalità agile di lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, senza entrare nel dettaglio dei singoli articoli che lo compongono, nel Protocollo viene fornito un utile quadro di riferimento e alcuni importanti orientamenti per la contrattazione collettiva su tutta una serie di profili: futura organizzazione del lavoro agile, luogo e strumenti di lavoro, salute e sicurezza, diritti sindacali, parità di trattamento/pari opportunità, protezione dei dati personali e privacy  e formazione/informazione. 

Rispetto al tema della parità di trattamento prevista per un lavoratore agile, peraltro disciplinata nella legge, ci preme richiamare che anche le forme di welfare aziendale e benefit citate dalle Linee guida, sono riferibili solo a quelle che saranno previste in futuro dalla contrattazione collettiva o dalla bilateralità.




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 21 del 16 giugno 2017 - prot. n. 3031.

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