Circolari

Circ. n. 84/2020

Decreto-Legge n. 149 del 9 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesseall’emergenza epidemiologica da Covid-19”.- Circolare INPS n. 128 del 12 novembre 2020

 

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per un’analisi complessiva del provvedimento, commentiamo le misure già in vigore di nostro specifico interesse contenute nel cosiddetto “DECRETO RISTORI-BIS”, integrative rispetto a quelle previste dieci giorni fa con il D.L. 137/2020(1) e che si sono rese necessarie anche in considerazione dell’aggravarsi della pandemia (DPCM 3 novembre 2020).

Rispetto alle disposizioni in materia di lavoro troviamo alcune puntualizzazioni o proroghe/estensioni di misure già introdotte in chiave anti-COVID:

  1. Articolo 11: SOSPENSIONE CONTRIBUTI. Commentiamo questa norma anche sulla base della Circolare INPS n. 128 del 12 novembre 2020 – anch’essa allegata – che cerca di far luce rispetto alla scarsa chiarezza delle nuove disposizioni lette in combinato disposto con l’art. 13 del D.L. 137/2020 sempre in tema di sospensione dei versamenti contributivi. In base al comma 1, a correzione quindi di quanto disciplinato con il primo D.L. Ristori, per tutti i datori di lavoro operanti nei settori individuati nell’Allegato 1 del provvedimento (che va a sostituire l’Allegato 1 del D.L. 137/2020) vige una sospensione dei versamenti di competenza del mese di OTTOBRE dovuti a novembre, da cui sono esclusi i premi INAIL che sono da pagare. Sempre con riferimento ai contributi dovuti a novembre di competenza del mese di ottobre, la medesima sospensione (premi INAIL sempre esclusi e quindi da pagare), in base al comma 2, vale anche per i datori di lavoro rientranti nei settori individuati nell’Allegato 2 del presente decreto e con unità produttive/operative collocate in aree territoriali “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio altosecondo quanto previsto dall’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020.

Sull’identificazione di tali zone si riscontra oggi una certa confusione dato che:

-          la relazione illustrativa e la relazione tecnica del provvedimento - contenute nell’Atto Senato 2013(2) depositato dal Governo in Parlamento per la sua conversione in legge, tuttora in corso - si riferiscono unicamente alle zone dell’area rossa disposta con Ordinanza del Ministero della Salute del 3 novembre 2020 e quindi alle regioni Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta;

-          la circolare INPS, invece, interpretando più estensivamente la disposizione (massima gravità e rischio alto sarebbero forse secondo l’Istituto elementi che devono ricorrere alternativamente, sebbene la norma rimandi comunque all’art. 3 del DPCM relativo come noto alla sola area rossa) cita sia la zona arancione sia la zona rossa e quindi le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, P.A. di Bolzano, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia, andando peraltro a considerare anche l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre u.s., seppur non menzionata dal legislatore (l’ultima ordinanza da prendere a riferimento perché eventuali variazioni successive all’emanazione della circolare nella collocazione delle regioni rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse non determinerà più alcun effetto per l’applicazione della sospensione contributiva in esame).

Nel rimandare alla circolare INPS e ad eventuali successivi chiarimenti (normativi o amministrativi) per ulteriori dettagli, segnaliamo che in tutti i casi sarà Agenzia delle Entrate a traferire all’Istituto i dati identificativi dei datori di lavoro che beneficiano di tali sospensioni contributive e che comunque l’INPS emanerà con successivo messaggio le relative istruzioni operative.

  1. Articolo 12: AMMORTIZZATORI COVID. Viene chiarito, con conseguenti aggiustamenti finanziari, che la proroga di ulteriori 6 settimane di trattamenti collocabili come noto tra 16 novembre e 31 gennaio p.v. riguarda anche lavoratori che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 9 novembre 2020. Contestualmente, si dà ancora tempo fino al 15 novembre per inviare all’INPS domande di ammortizzatori riferibili al mese di settembre o dati anagrafici per il pagamento degli stessi.

  2. Articoli 13 e 14: CONGEDI e VOUCHER BABY-SITTING. Nella c.d. Area rossa, laddove siano state chiuse le scuole secondarie di primo grado e sempreché non sia praticabile il lavoro agile, per il medesimo periodo di sospensione è riconosciuto ad uno dei due genitori che sia lavoratore dipendente un congedo straordinario retribuito al 50% a carico dello Stato (beneficio che, in presenza di figli con handicap grave, spetta senza alcuna condizione relativamente alla sospensione di scuole di ogni ordine e grado e di centri diurni a carattere assistenziale); nel caso di lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS o ad altre gestioni speciali Ago, alle medesime condizioni appena viste, si ha diritto non al congedo, ma ad un voucher baby-sitting del valore di 1.000 euro.

  1. Articolo 17: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. Coerentemente con le prescrizioni dettate a livello comunitario, si provvede ad un aggiornamento degli Allegati XLVII e XLVIII del T.U. 81/2008 riguardanti le misure di contenimento da attivare in funzione dei diversi livelli di rischio generati dagli agenti biologici che, come noto, sono classificabili anch’essi in gruppi distinti in funzione del loro grado di pericolosità. Sono pertanto sostituiti i due allegati nelle versioni che conoscevamo in precedenza sia in diverse formulazioni utilizzate sia nell’evidenziare che una misura “raccomandata” va intesa come applicabile in linea di principio a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. Senza entrare in questa sede in dettagli oltremodo tecnici e rinviando ad eventuali successivi approfondimenti specifici, ci preme ricordare(3) come l’art. 4 del D.L. 125/2020 (tuttora in fase di conversione in Parlamento) abbia già inserito, classificandola nel gruppo 3, la “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2” quale nuova voce di virus tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del decreto legislativo 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

  2. Articolo 21: ESONERO CONTRIBUTIVO PER FILIERE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA. Seppur abrogando l’art. 7 del D.L. Ristori con la conseguente riallocazione dei 100 milioni di euro in precedenza destinati alle medesime filiere attraverso contributi a fondo perduto, si estende anche per la mensilità di DICEMBRE la misura prevista dall’art. 16 del D.L. 137/2020, con premi INAIL che rimangono da pagare: peraltro attraverso tale proroga viene specificato questa volta l’ambito di applicazione (codici ATECO), riportati nell’Allegato 3 al provvedimento che, stante la formulazione utilizzata dal legislatore, dovrebbero valere come riferimento generale anche per l’esonero applicabile per novembre. In questo modo, allegando l’elenco dei settori al decreto, non si rimetterebbe all’INPS alcun compito di identificare come Istituto il perimetro dei codici ATECO interessati dal beneficio.

    Per ulteriori approfondimenti su questa misura e sul suo ambito applicativo rimandiamo alla Circolare del 10 novembre 2020, prot. 3693 a cura di FedAgriPesca.

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Nel rimandare per ulteriori dettagli al provvedimento in oggetto, segnaliamo quali ulteriori interventi degni di nota sia (art. 16) il rifinanziamento dei CAF con nuovi 5 milioni di euro a copertura delle attività di assistenza svolte in materia di certificazioni ISEE, sia (art. 28) una precisazione sulla platea dei lavoratori sportivi destinatari del sostegno al reddito prorogato per il mese di novembre con il primo D.L. Ristori.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario.


















(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 82 del 2 novembre 2020 - prot. n. 3546.

(2) http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01179466.pdf.  

(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 75 dell’8 ottobre 2020 – prot. n. 3327

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