Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo –
Legale – Fiscale per un’analisi complessiva del provvedimento, commentiamo le
misure già in vigore di nostro
specifico interesse contenute nel cosiddetto “DECRETO RISTORI-BIS”,
integrative rispetto a quelle previste dieci giorni fa con il D.L. 137/2020(1) e che si sono rese necessarie anche in considerazione dell’aggravarsi
della pandemia (DPCM 3 novembre 2020).
Rispetto alle disposizioni
in materia di lavoro troviamo alcune puntualizzazioni o proroghe/estensioni
di misure già introdotte in chiave anti-COVID:
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Articolo 11: SOSPENSIONE CONTRIBUTI. Commentiamo
questa norma anche sulla base della Circolare
INPS n. 128 del 12 novembre 2020 – anch’essa allegata – che cerca di
far luce rispetto alla scarsa chiarezza delle nuove disposizioni lette in
combinato disposto con l’art. 13 del D.L. 137/2020 sempre in tema di
sospensione dei versamenti contributivi. In base al comma 1, a correzione quindi
di quanto disciplinato con il primo D.L. Ristori, per tutti i datori di lavoro operanti nei settori individuati
nell’Allegato 1 del provvedimento (che va a sostituire l’Allegato 1 del
D.L. 137/2020) vige una sospensione dei
versamenti di competenza del mese di
OTTOBRE dovuti a novembre, da cui sono esclusi i premi INAIL che sono da pagare.
Sempre con riferimento ai contributi dovuti a novembre di competenza del mese
di ottobre, la medesima sospensione (premi INAIL sempre esclusi e quindi da
pagare), in base al comma 2, vale anche per i datori di lavoro rientranti
nei settori individuati nell’Allegato 2 del presente decreto e con unità produttive/operative collocate in
aree territoriali “caratterizzate da uno
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” secondo
quanto previsto dall’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020.
Sull’identificazione di tali zone si riscontra oggi una certa
confusione
dato che:
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la relazione
illustrativa e la relazione tecnica del provvedimento - contenute nell’Atto Senato 2013(2) depositato dal Governo in Parlamento per la sua conversione in
legge, tuttora in corso - si riferiscono unicamente alle zone dell’area rossa disposta con Ordinanza del Ministero della Salute
del 3 novembre 2020 e quindi alle regioni Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle
d’Aosta;
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la circolare
INPS,
invece, interpretando più estensivamente
la disposizione (massima gravità e rischio alto sarebbero forse secondo
l’Istituto elementi che devono ricorrere alternativamente, sebbene la norma
rimandi comunque all’art. 3 del DPCM relativo come noto alla sola area rossa)
cita sia la zona arancione sia la zona
rossa e quindi le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, P.A. di
Bolzano, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia, andando
peraltro a considerare anche l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10
novembre u.s., seppur non menzionata dal legislatore (l’ultima ordinanza da
prendere a riferimento perché eventuali variazioni successive all’emanazione
della circolare nella collocazione delle regioni rispetto alle c.d. zone
gialle, arancioni e rosse non determinerà più alcun effetto per l’applicazione
della sospensione contributiva in esame).
Nel
rimandare alla circolare INPS e ad eventuali successivi chiarimenti (normativi
o amministrativi) per ulteriori dettagli, segnaliamo che in tutti i casi sarà
Agenzia delle Entrate a traferire all’Istituto i dati identificativi dei datori
di lavoro che beneficiano di tali sospensioni contributive e che comunque
l’INPS emanerà con successivo messaggio le relative istruzioni operative.
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Articolo 12: AMMORTIZZATORI COVID. Viene
chiarito, con conseguenti aggiustamenti finanziari, che la proroga di ulteriori 6 settimane di trattamenti collocabili come
noto tra 16 novembre e 31 gennaio p.v. riguarda anche lavoratori che risultano in forza presso il datore di lavoro alla
data del 9 novembre 2020. Contestualmente, si dà ancora tempo fino al 15 novembre per
inviare all’INPS domande di ammortizzatori riferibili al mese di settembre o
dati anagrafici per il pagamento degli stessi.
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Articoli 13 e 14: CONGEDI e VOUCHER BABY-SITTING. Nella
c.d. Area rossa, laddove siano state
chiuse le scuole secondarie di primo grado e sempreché non sia praticabile
il lavoro agile, per il medesimo
periodo di sospensione è riconosciuto ad
uno dei due genitori che sia lavoratore dipendente un congedo straordinario
retribuito al 50% a carico dello Stato (beneficio che, in presenza di figli
con handicap grave, spetta senza alcuna condizione relativamente alla
sospensione di scuole di ogni ordine e grado e di centri diurni a carattere
assistenziale); nel caso di lavoratori
iscritti alla Gestione Separata INPS o ad altre gestioni speciali Ago, alle
medesime condizioni appena viste, si ha diritto
non al congedo, ma ad un voucher baby-sitting del valore di 1.000 euro.
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Articolo 17: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. Coerentemente con le prescrizioni dettate a livello comunitario,
si provvede ad un aggiornamento degli
Allegati XLVII e XLVIII del T.U. 81/2008 riguardanti le misure di contenimento
da attivare in funzione dei diversi livelli di rischio generati dagli agenti
biologici che, come noto, sono classificabili anch’essi in gruppi distinti
in funzione del loro grado di pericolosità. Sono pertanto sostituiti i due
allegati nelle versioni che conoscevamo in precedenza sia in diverse
formulazioni utilizzate sia nell’evidenziare che una misura “raccomandata”
va intesa come applicabile in linea di principio a meno che i risultati della
valutazione del rischio non indichino il contrario. Senza entrare in questa
sede in dettagli oltremodo tecnici e rinviando ad eventuali successivi
approfondimenti specifici, ci preme ricordare(3) come l’art. 4 del D.L. 125/2020 (tuttora in fase di conversione in
Parlamento) abbia già inserito, classificandola nel gruppo 3, la “Sindrome respiratoria acuta grave da
coronavirus 2” quale nuova voce di virus tra gli agenti biologici dell’Allegato
XLVI del decreto legislativo 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza sul
lavoro).
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Articolo 21: ESONERO CONTRIBUTIVO PER FILIERE AGRICOLE, PESCA E
ACQUACOLTURA. Seppur abrogando
l’art. 7 del D.L. Ristori con la
conseguente riallocazione dei 100 milioni di euro in precedenza destinati alle
medesime filiere attraverso contributi a fondo perduto, si estende anche per la mensilità di
DICEMBRE la misura prevista dall’art. 16 del D.L. 137/2020, con premi INAIL che rimangono da pagare: peraltro attraverso tale proroga viene specificato questa volta l’ambito di
applicazione (codici ATECO), riportati nell’Allegato 3 al provvedimento che,
stante la formulazione utilizzata dal legislatore, dovrebbero valere come riferimento generale anche per l’esonero
applicabile per novembre. In questo modo, allegando l’elenco dei settori al
decreto, non si rimetterebbe all’INPS alcun compito di identificare come
Istituto il perimetro dei codici ATECO interessati dal beneficio.
Per
ulteriori approfondimenti su questa misura e sul suo ambito applicativo
rimandiamo alla Circolare del 10 novembre 2020, prot. 3693 a cura di FedAgriPesca.
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Nel rimandare per ulteriori dettagli al provvedimento
in oggetto, segnaliamo quali ulteriori
interventi degni di nota sia (art. 16)
il rifinanziamento dei CAF con nuovi
5 milioni di euro a copertura delle attività di assistenza svolte in materia di
certificazioni ISEE, sia (art. 28)
una precisazione sulla platea dei
lavoratori sportivi destinatari del sostegno al reddito prorogato per il
mese di novembre con il primo D.L. Ristori.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
fosse necessario.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 82 del 2 novembre 2020 - prot. n. 3546.
(2) http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01179466.pdf.
(3)
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 75 dell’8 ottobre 2020 –
prot. n. 3327