Circolari

Circ. n. 83/2020

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE AVVIO PROCEDURA PER INVIO DOMANDE

Facendo seguito al nostro precedente in materia(1), segnaliamo la pubblicazione dell’Avviso pubblico ANPAL sul Fondo Nuove Competenze di cui all’art. 88 del decreto Rilancio.

La pubblicazione rende operativa la presentazione delle domande per i datori di lavoro interessati - solo via PEC - all’indirizzo:

fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.

Ciò in attesa dello sviluppo di un applicativo informatico ad hoc, accessibile solo se in possesso di SPID, sulla cui entrata in funzione ANPAL darà apposita comunicazione.

L’accoglimento delle domande avverrà sulla base dell’ordine CRONOLOGICO di presentazione sempre nel limite delle risorse stanziate che, complessivamente, sono pari a 730 milioni sul biennio 2020/2021.

Ricordiamo che ai fini della domanda È NECESSARIA LA STIPULA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 di ACCORDI SINDACALI DI II LIVELLO finalizzati ad una rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive, con destinazione di parte dell’orario a percorsi formativi di sviluppo delle competenze (ore formative il cui costo del lavoro, contributi previdenziali e assistenziali inclusi, sono coperti dal Fondo fino a 250 h per lavoratore).

Il contributo sarà erogato da INPS in due tranche: anticipazione 70% dopo approvazione domanda e saldo finale al completamento delle attività formative.

Corredato di numerosi allegati, l’avviso dettaglia gli aspetti procedurali per la presentazione delle domande, l’istruttoria e l’erogazione del contributo, lasciando tuttavia alcuni dubbi applicativi su cui sarà possibile inviare richieste di chiarimento via mail (fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it) unitamente alla possibile prossima pubblicazione di FAQ aggiornate sul sito www.anpal.gov.it.

Nel ribadire come lo strumento sia caratterizzato da oneri e fasi procedurali che forse rischiano di disincentivarne l’utilizzo, ripercorriamo i principali profili attuativi degni di attenzione, soffermandoci in particolare sugli elementi di valore aggiunto contenuti nell’Avviso rispetto a quanto già disposto dal Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020.

Ricordiamo che la prima condizione richiesta ai datori di lavoro è la regolarità con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC).

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*   ACCORDO SINDACALE DI SECONDO LIVELLO

Va sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 e deve contenere l’indicazione di:

§  progetti formativi;

§  numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;

§  numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze (come detto nel limite di 250 ore per lavoratore);

§  dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali della capacità formativa per lo svolgimento del progetto, solo qualora ad erogare la formazione sia il medesimo datore di lavoro (opportunamente l’avviso pubblico non aggiunge nulla su questo tema per cui è rimesso all’accordo sindacale il compito di sancire nella sostanza la presenza o meno di questi presupposti);  

Tali accordi dovranno in via preliminare descrivere i fabbisogni sottostanti l’attivazione dei percorsi formativi in termini di mutate esigenze produttive e di conseguenti necessità di competenze, anche al fine del conseguimento per i lavoratori interessati di una qualificazione di livello EQF 3 (attestato di operatore professionale) o EQF 4 (diploma professionale). Gli accordi possono anche prevedere l’attivazione di percorsi formativi funzionali ad una ricollocazione dei lavoratori in altri contesti lavorativi.

In caso di gruppi societari, se la domanda è presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate al 100%, basta un solo ed unico accordo.

In caso di istanza cumulativa presentata da un Fondo interprofessionale (FONCOOP) in nome e per conto delle imprese aderenti l’accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro è invece richiesto per ciascuna di tali imprese.

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*   ATTIVITA’ FORMATIVE DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE

§  Le attività devono concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL, termine elevato a 120 giorni in caso di istanza cumulativa presentata da un Fondo interprofessionale.

§  Il progetto formativo da allegare alla domanda deve individuare: obiettivi di apprendimento (competenze), soggetti destinatari, soggetto erogatore, relativi oneri, modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e sua durata. Fatto salvo che il progetto potrà prolungarsi anche dopo il 31 dicembre 2020, riteniamo che, sebbene non venga ri-esplicitato espressamente nell’avviso e in attesa di eventuali e auspicabili chiarimenti, ad esempio tramite FAQ, in senso opposto, rimanga (purtroppo) il vincolo DI DARE AVVIO alle attività formative entro il 2020 (in merito al progetto formativo nell’avviso si richiama il rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Interministeriale del 9 ottobre u.s., che prevede appunto questa condizione).

§  Sempre in termini di collocazione temporale delle attività formative, andrebbe ulteriormente chiarito se, come crediamo, è possibile chiedere il contributo anche per progetti formativi realizzati o già in corso di realizzazione, sempreché vi sia accordo sindacale a monte (profilo non approfondito e non vietato nell’Avviso).

§  Il progetto formativo dovrà altresì evidenziare: i) modalità di valorizzazione delle competenze ii) modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento; iii) modalità di attestazione delle competenze, aspetto quest’ultimo su cui in sede di rendicontazione ai fini del saldo i datori di lavoro saranno tenuti ad inviare appunto documenti di attestazione/certificazione delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze.

§  Possono agire in qualità di soggetti erogatori dei percorsi formativi: gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, gli ITS, le Università, gli istituti di istruzione secondaria superiore, i Centri per l’Istruzione per Adulti-CPIA, i centri di ricerca accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, nonché tutti quei soggetti anche privati che svolgono attività formative per statuto o istituzionalmente sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali. La qualifica di soggetto erogatore viene riconosciuta anche all’impresa richiedente dotata di capacità formativa, sempreché previsto nell’accordo di secondo livello.

Riteniamo che, anche l’avviso pubblico analogamente al decreto interministeriale, dovrebbe più correttamente e coerentemente con l’impianto della misura riferirsi ad un qualsiasi datore di lavoro, anche non imprenditore.

 

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*   ACCESSO AL FONDO: PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DOMANDE

I datori di lavoro inviano domanda all’ANPAL - come detto via PEC o tramite l’applicativo quando sarà operativo - allegando in aggiunta all’accordo di secondo livello e al progetto formativo di sviluppo delle competenze, l’elenco dei lavoratori coinvolti (secondo il format riportato nell’Allegato 2 all’avviso) con indicazione per ciascuno del numero di ore di riduzione di orario destinato al percorso formativo e del livello di inquadramento contrattuale (specificando ovviamente, sebbene non esplicitato, anche il CCNL di riferimento).

Le domande sono presentabili dal singolo datore di lavoro (Modello di istanza singola di cui all’Allegato 1.a) o, come detto,  con un’istanza cumulativa (secondo il Modello di cui all’Allegato 1.b) sia nel caso di gruppi societari, per cui la capogruppo invierà richiesta anche per conto delle società controllate al 100%, sia qualora un Fondo interprofessionale decidesse di agire in nome e per conto delle imprese aderenti per il tramite di avvisi su conto sistema (per Foncoop, che dovrà prossimamente valutare se e come procedere in tale direzione, si tratta del fondo di rotazione).

Nel caso di istanza cumulativa accordo di secondo livello, progetto formativo ed elenco dei lavoratori coinvolti andranno allegati con riferimento ciascun datore di lavoro.

In tutti i casi, le domande devono essere presentate a firma del legale rappresentante del soggetto che le avanza (la capogruppo o il Fondo in caso di istanza cumulativa) che, tuttavia, può optare anche per un’eventuale delega per iscritto (da allegare in sede di domanda) a un soggetto di propria fiducia.

In entrambi i moduli di domanda - istanza singola o istanza cumulativa – sempre con riferimento a ciascun lavoratore coinvolto nella formazione bisognerà indicare non solo il livello di inquadramento contrattuale e le ore di formazione, ma ANCHE IL RELATIVO COSTO ORARIO DEL LAVORO SUDDIVISO TRA QUOTA RETRIBUTIVA E QUOTA CONTRIBUTIVA.

Questo per mettere in condizione ANPAL di quantificare l’ammontare di contributo spettante. Su questo aspetto tuttavia l’avviso non offre ulteriori istruzioni, che sarebbero invece d’aiuto, rimandando ai singoli datori di lavoro il compito di valutare su quali basi (voci) e in che modo calcolare il costo orario del lavoro da mettere a carico del Fondo.

Viene inoltre ammessa la possibilità per un datore di lavoro che abbia già avanzato richiesta di presentarne un’altra, riferibile tuttavia a lavoratori diversi da quelli già indicati con la prima domanda. Mentre invece, a fronte di rigetto della domanda, è possibile ripresentare la domanda anche ovviamente in relazione agli stessi lavoratori.

Peraltro, proprio al fine di evitare il respingimento di richieste a fronte di una documentazione incompleta, ANPAL invierà al soggetto richiedente richiesta di integrazioni/chiarimenti cui rispondere entro 10 giorni di calendario (se si risponde dopo questo termine non si conserva la posizione nell’ordine cronologico acquisita in sede di domanda iniziale e farà fede quella riferibile al momento di invio delle integrazioni documentali, mentre invece se la risposta è inadeguata/incompleta o non si risponde proprio la domanda è respinta).

Per la valutazione delle domande ANPAL, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto attuativo, richiede parere sui progetti formativi alle Regioni/Province Autonome territorialmente competenti: rileva la sede legale del singolo datore di lavoro nel caso di istanza singola o della capogruppo nel caso di istanza cumulativa per gruppi societari, mentre invece l’istanza cumulativa presentata da un Fondo interprofessionale implica la richiesta di un parere a tutte le Regioni o P.A. in cui hanno sede legale le imprese aderenti per le quali si invia domanda. Si applica un meccanismo di silenzio-assenso se ANPAL non riceve alcuna risposta entro 10 giorni dalla Regione/P.A..

Oltre a rappresentare una complessità procedurale – in modo particolare nel caso di richiesta veicolata da un Fondo Interprofessionale – con conseguente allungamento peraltro dei tempi di approvazione, dalla lettura dell’Avviso si deduce, benché non lo si dica espressamente, che tale parere risulterebbe vincolante ai fini dell’ammissione delle richieste (ciò perché nel caso di un’istanza cumulativa veicolata da un Fondo interprofessionale, l’eventuale parere negativo di una Regione su una o più imprese non inficia l’ammissione al contributo delle imprese per cui si è invece ricevuto parere favorevole). Si tratta di un aspetto da approfondire ulteriormente e su cui ANPAL dovrebbe dare maggiori informazioni ad esempio con una FAQ anche perché non è chiaro su quali elementi e con quale discrezionalità Regioni/Province Autonome possano esercitare tale valutazione e far approvare o meno una determinata richiesta.

Alla fine del percorso di istruttoria e valutazione, i datori di lavoro riceveranno comunque comunicazione da ANPAL, anche in caso di rigetto dell’istanza.

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*        DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

In caso di esito positivo, ANPAL, sulla base delle informazioni rese in sede di presentazione dell’istanza, notificherà al datore di lavoro l’importo massimo del contributo riconoscibile (importo che in sede di rendicontazione finale potrà essere rideterminato in riduzione per impossibilità sopravvenute nell’effettuazione degli interventi).

A fronte dell’approvazione della domanda INPS, su richiesta dell’ANPAL, erogherà a titolo di anticipazione una quota del 70% del contributo spettante (ad ogni singolo datore sia nel caso di istanza singola sia in presenza di istanza cumulativa).

Al completamento delle attività, entro i successivi 40 giorni pena la revoca integrale del contributo, dovrà essere inviata all’ANPAL richiesta di saldo, secondo i format di cui all’Allegato 3.a (per istanza singola) e 3.b (per istanza cumulativa), allegando contestualmente il prospetto definitivo dei lavoratori coinvolti con l’indicazione a consuntivo delle ore formative svolte (Allegato 4) nonché ulteriori informazioni su tali lavoratori (Allegato 5) e le attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite.

Sulla base di tale documentazione nonché di controlli incrociati ANPAL-INPS per verificare soprattutto la corrispondenza tra contributo concesso e quantificazione effettiva del costo del personale in formazione, ANPAL determinerà il contributo riconoscibile a saldo dando mandato all’INPS di erogarlo (o per il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione se l’ammontare definitivo spettante al datore di lavoro risultasse inferiore a quanto già ricevuto).

Anche in questo caso ANPAL potrà richiedere ulteriori integrazioni e chiarimenti in caso di documentazione incompleta, cui i datori di lavoro sono tenuti a rispondere entro 30 giorni di calendario con l’eventualità di rigetto della richiesta di saldo o anche di recupero delle somme già anticipate in caso di integrazioni incomplete o non pervenute.

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Nel rimandare alla documentazione allegata e al sito www.anpal.gov.it per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 81 del 28 ottobre 2020 – prot. n. 3522.