Con la circolare in oggetto l’INPS rende finalmente operativa una disposizione particolarmente importante per il nostro sistema contenuta nella legge di bilancio 2020(1) e pensata per potenziare ulteriormente la costituzione e lo sviluppo di imprese cooperative, in particolare WBO costituiti da lavoratori di imprese in crisi.
Si tratta della possibilità di beneficiare dell’esenzione fiscale in caso di liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’indennità di disoccupazione NASpI, se finalizzata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Come si ricorderà(2), nel corso di questo anno l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito le modalità attuative di tale norma attraverso un suo specifico provvedimento del 17 giugno 2021 (prot. n. 155130) rinviando, tuttavia, ad ulteriori istruzioni dell’INPS le modalità con cui i soggetti interessati dovranno allegare alla domanda di liquidazione anticipata della NASpI, la documentazione richiesta ai fini della relativa detassazione.
L’emanazione ora di tali istruzioni, contestualmente alle quali l’INPS preannuncia un successivo messaggio dedicato alle sue strutture territoriali contenente istruzioni procedurali per la gestione delle domande, risponde anche ad alcune sollecitazioni veicolate a più riprese da Confcooperative all’Istituto, stante le segnalazioni pervenuteci da alcuni territori in merito proprio all’impossibilità fino ad ora per i soggetti che ne hanno diritto di beneficiare legittimamente dell’anticipazione NASpI in forma detassata.
Nel merito, dopo aver brevemente riassunto il quadro normativo di riferimento, la circolare INPS richiama i contenuti del provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate e in particolare l’insieme dei DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DELLA NASPI, DA INOLTRARE – come già previsto – ALL’INPS:
§ attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio (indicandone contestualmente gli estremi per la successiva verifica);
§ stralcio dell’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa che attesti l’avvenuta iscrizione del socio e l’attività assegnatagli;
§ autodichiarazione(3) in cui il richiedente afferma di destinare interamente la NASpI anticipata che gli verrà erogata al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui si è incassata l’indennità di disoccupazione.
Evidenziato come tali documenti servano esclusivamente ai fini ai fini dell’esenzione fiscale, in assenza di tutta questa documentazione – precisa INPS - la domanda di anticipazione NASPI sarà comunque presa in considerazione e istruita, ma ovviamente se accolta le somme erogate NON godranno dell’esenzione fiscale.
Da un altro punto di vista, la circolare ribadisce che, in base alla normativa vigente, il beneficiario della prestazione NASpI in forma anticipata che si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato (diverso ovviamente da quello instaurato come socio-lavoratore nella cooperativa di cui ha sottoscritto una quota di capitale sociale) durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità sarà tenuto a restituire l’intero importo erogatogli.
Sottolineato che la possibilità di richiedere l’anticipazione in un’unica soluzione riguarda comunque gli importi non ancora erogati ad un lavoratore subordinato che abbia perduto involontariamente il lavoro e maturi conseguentemente il diritto alla NASpI, ci preme ricordare come l’indennità spetti in linea generale per un massimo di 24 mensilità in funzione dell’anzianità contributiva maturata e per un importo rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, cui si applicano però determinati massimali (max 1.335€/mese).
Infine, come già indicato dall’Agenzia delle Entrate, in caso di detassazione della NASpI anticipata, non applicandosi alla fonte alcuna ritenuta, l’INPS in qualità di sostituto d’imposta provvederà quindi a certificare l’erogazione del trattamento in questione nel modello di Certificazione Unica del beneficiario.
Nel rimandare al documento allegato per ulteriori approfondimenti e nel rinviare ad eventuali successive istruzioni da parte dell’Istituto, si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
(1) Circolare n. 1 del 20 gennaio 2020.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 46 del 18 giugno 2021 – prot. n. 2540.
(3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2020.