Circolari

Circ. n. 82/2020

Decreto-Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020) PROFILI PREVIDENZIALI E GIUSLAVORISTICI

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per un’analisi complessiva del provvedimento, commentiamo le misure di nostro specifico interesse contenute nel cosiddetto “DECRETO RISTORI”, provvedimento che potrebbe subire modifiche in sede di conversione parlamentare nei prossimi 60 giorni.

In realtà rispetto alle disposizioni in materia di lavoro, rileviamo alcune proroghe di misure già introdotte nell’ambito di precedenti provvedimenti legati all’emergenza. Per la parte di nostra competenza, questi i principali capitoli di interesse:

1)   PROROGA AMMORTIZZATORI COVID per ULTERIORI 6 SETTIMANE da utilizzare nel periodo 16 novembre-31 dicembre 2020 solo da datori di lavoro che abbiano già ricevuto autorizzazione da INPS per tutto il periodo di 18 settimane previste dal D.L. Agosto o, a prescindere da questa condizione da quei datori di lavoro operanti in settori soggetti alle chiusure e limitazioni di attività come disciplinate dal DPCM del 24 ottobre 2020 (non meglio specificati dal provvedimento in termini di codici ATECO).

Operativamente sono riproposte le stesse modalità già in uso, compreso il pagamento del CONTRIBUTO ADDIZIONALE (diverso come noto in funzione della perdita di fatturato), da cui risultano esonerati anche i datori di lavoro operanti in settori soggetti alle chiusure e limitazioni di attività come disciplinate da DPCM 24 ottobre 2020. Da segnalare come NON si registra alcuna nuova proroga sul fronte della CISOA.

2)   Contestualmente, seppur solo nel limite di ulteriori 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021 PROROGA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO PER IMPRESE CHE NON RICHIEDONO NUOVA PROROGA AMMORTIZZATORI COVID

3)   In maniera analoga ai precedenti interventi di questi mesi, viene ALTRESI’ PROROGATA FINO AL 31 GENNAIO 2021 LA SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI INDISTINTAMENTE PER TUTTI I DATORI DI LAVORO, A PRESCINDERE DALLA FRUIZIONE O MENO DI AMMORTIZZATORI COVID. I licenziamenti restano ammissibili unicamente per determinate fattispecie come già disciplinate dal D.L. 104/2020 (es. cessazione attività o in caso di accordo aziendale di incentivazione all’esodo). Sul tema vale evidenziare che il Governo ha anticipato una ulteriore proroga del blocco fino a fine marzo 2021, cui dovrebbe corrispondere una eliminazione delle addizionali per l’utilizzo degli ammortizzatori COVID. Siamo in attesa di una traduzione normativa di quanto prospettato.

4)   PROROGA di alcune delle INDENNITA’ COVID con l’erogazione in via generale di una nuova una tantum di 1.000 € destinata a stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo nonché di un’ulteriore sostegno al reddito (800 €) in favore dei lavoratori sportivi.

5)   SOSPENSIONE VERSAMENTI di CONTRIBUTI E PREMI per la competenza del MESE DI NOVEMBRE 2020 per quei datori di lavoro ricompresi nei codici ATECO settoriali riportati nell’Allegato 1 al decreto, ad esclusione del settore agricolo.

6)   NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO (premi INAIL da pagare) a beneficio delle FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA sempre relativamente al MESE DI NOVEMBRE 2020

7)   Altri interventi tra cui riconoscimento di ulteriori mensilità (novembre e dicembre) di Reddito di Emergenza nonché alcune riformulazioni in materia di lavoro agile e congedi praticabili da genitori lavoratori di bambini e ragazzi - ora anche under 16 e non solo under 14sottoposti a regime di quarantena.

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*      PROROGA CIGO, FIS E CIGD CON CAUSALE COVID

ARTT. 11-12:

Attraverso il riutilizzo di somme precedentemente stanziate in materia di ammortizzatori e tuttora residue (art.11), si dispone (art. 12) la concessione di CIGO-FIS-CIGD per nuove 6 settimane collocabili tra 16 novembre p.v. e 31 gennaio 2020 con l’applicazione del solito meccanismo a rubinetto, per cui il nuovo periodo di trattamenti spetterà solo dopo essersi visti autorizzare interamente le 18 settimane di ammortizzatori Covid previste dal D.L. Agosto(1) , fatto salvo che da queste 6 settimane si scaleranno periodi di ammortizzatori COVID eventualmente già autorizzati qualora ricadano dopo 15 novembre p. v..

Tuttavia, senza la necessità di aver (prima) richiesto e ottenuto l’autorizzazione di precedenti ammortizzatori, il nuovo periodo di trattamenti potrà essere richiesto a prescindere e quindi anche ex novo unicamente da datori di lavoro operanti in settori soggetti alle chiusure e limitazioni di attività disciplinate dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Il decreto non li specifica nel dettaglio né rimanda, diversamente ad altre misure, a determinati codici ATECO, per cui sul perimetro applicativo di questa specifica disposizione restiamo in attesa di ulteriori eventuali indicazioni da parte di INPS, fatto salvo che a nostro avviso vi rientrano anche imprese che abbiano visto solo in parte ridurre lo svolgimento della propria attività ordinaria.

Seppur ulteriori modifiche potrebbero giungere in sede di conversione del decreto o nell’ambito della prossima legge di bilancio, risulta piuttosto evidente come allo stato questa proroga di ammortizzatori non risulta sufficiente a coprire tutto l’arco di tempo (16 novembre 2020-31 gennaio 2021), ben più ampio, in cui le 6 settimane sono collocate.

Viene riproposto l’obbligo di versare un CONTRIBUTO ADDIZIONALE da cui sono come noto esonerati i datori di lavoro che hanno subito una riduzione tra primo semestre 2020 e primo semestre 2019 pari ad almeno il 20%, quelle aziende che abbiano avviato l’attività dopo il 1 gennaio 2019, nonché, novità di questo provvedimento anche i datori di lavoro di cui sopra operanti in settori  soggetti alle chiusure e limitazioni di attività come disciplinate dal DPCM del 24 ottobre 2020 (motivo per cui l’individuazione puntuale di questi operatori/settori risulta oltremodo importante).

Per il contributo addizionale valgono le stesse regole e - immaginiamo - di fatto le istruzioni già fornite a riguardo dall’INPS sul tema con propria circolare(2), per cui lo stesso sarà pari:

·      al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante sospensione o riduzione nel caso di imprese con una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

·      al 18% della medesima retribuzione globale di cui sopra nel caso di imprese che non hanno registrato riduzione del fatturato.

Ricordiamo che il datore di lavoro deve autocertificare in sede di domanda l’eventuale riduzione del fatturato (INPS e Agenzia Entrate incroceranno dati per verifiche) pagando poi l’eventuale contributo addizionale come calcolato dall’INPS sulla base della sua autocertificazione, in assenza della quale, si pagherà l’aliquota più alta del 18%). In termini operativi, le procedure ricalcano quelle già in uso da tempo anche se alcune tempistiche ai fini della presentazione delle domande, specie in fase di prima applicazione vengono rimodulate in un’ottica maggiormente stringente.

Da segnalare, infine, come per i datori di lavoro settore agricolo NON si proroga la CISOA.

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*      ESONERO CONTRIBUTIVO PER DATORI CHE NON CHIEDONO AMMORTIZZATORI

ART. 12, commi 14-17:

In linea di continuità anche in questo caso con D.L. Agosto, con esclusione del settore agricolo, con il comma 14 è riproposto seppur nel limite di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021 l’esonero contributivo (premi INAIL da pagare) a beneficio di quei datori di lavoro che non si avvalgono della proroga di ammortizzatori di cui sopra – tuttavia - per un monte ore pari alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

Nonostante la formulazione sconti qualche imprecisione – si parla genericamente di integrazione salariale fruita a giugno e non specificatamente di ammortizzatori COVID – il rinvio in via generale all’art. 3 del D.L. 104/2020 determina per questa misura l’applicazione dei meccanismo già in uso come peraltro delineato in maniera puntuale da INPS ormai più di un mese fa con propria circolare(3).

Contestualmente, con il comma 15, invece, alla luce delle nuove 6 settimane di ammortizzatori richiedibili, viene data la possibilità ai datori di lavoro che abbiano già optato per la richiesta di esonero contributivo alternativo di rinunciarvi limitatamente alla quota di esonero non goduto, al fine appunto di poter richiedere nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale COVID.

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*      ULTERIORE PROROGA SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

ART. 12, commi 9-11:

Si dispone l’ulteriore proroga della sospensione dei licenziamenti economici tanto di natura individuale (motivati da giustificato motivo oggettivo) quanto di natura collettiva (disciplinati dalla legge 223/1991) FINO AL 31 GENNAIO 2021.

Si tratta di una norma perentoria che riguarda indistintamente tutti i datori di lavoro a prescindere dalla loro fruizione o meno di ammortizzatori Covid.

Ciò diversamente dalla sospensione da ultimo prorogata con il D.L. Agosto che, come noto, era calibrata secondo una geometria variabile in termini di decorrenza, perchè ancorata al ricorso o meno agli ammortizzatori e alla loro integrale fruizione da parte delle imprese.

Anzi, la nuova formulazione sembra proprio pensata al fine di non lasciare dubbi interpretativi e incertezze applicative – con l’indicazione di un termine certo valido per tutti – nonché di evitare possibili licenziamenti da parte di un’impresa che avesse esaurito la fruizione di tutti i periodi di ammortizzatori prima del 31 gennaio 2021 (fattispecie ora non più configurabile, ma ipotizzabile se fosse rimasto meccanismo precedente).

I licenziamenti restano unicamente ammissibili per determinate fattispecie come già disciplinate puntualmente dal D.L. 104/2020:

·      cessazione definitiva attività dell’impresa con messa in liquidazione della società senza prosecuzione anche parziale della attività, nel caso in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri cessione di un complesso di beni ed attività che possano configurare trasferimento di azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;

·      accordo collettivo aziendale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisca esodi incentivati cui i lavoratori aderiscano su base volontaria (il divieto vale unicamente in relazione a tali lavoratori, ai quali verrà peraltro garantito l’accesso alla Naspi);

·      fallimento, quando non previsto esercizio provvisorio d’impresa, ovvero ne sia sancita la cessazione - nel caso d’esercizio provvisorio stabilito solo per uno specifico ramo d’azienda, divieto di licenziamento non s’applica in altri rami/settori.

Così come, - ricordiamo - in aggiunta a tali casistiche rimane la possibilità di recesso in caso di cambio di appalto e relativo assorbimento del personale interessato da parte della nuova impresa fornitrice del servizio con conseguente applicazione di clausola sociale.

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*      SOSPENSIONE CONTRIBUTI E PREMI PER DATORI SOGGETTI A RESTRIZIONI

ART. 13:

Ad eccezione del settore agricolo, per il quale per lo stesso periodo viene previsto come si vedrà più avanti un vero e proprio esonero, sono sospesi i termini di versamento di contributi e premi per la competenza del MESE di NOVEMBRE in favore di tutti i datori di lavoro operanti in settori  soggetti alle chiusure e limitazioni di attività disciplinate dal DPCM del 24 ottobre 2020 e che svolgono quale attività prevalente una di quelle associate ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto.

Rispetto a settori e relativi codici ATECO, nel rinviare alla lettura della tabella disponibile in allegato (peraltro la stessa a cui sono riconducibili anche gli indennizzi a fondo perduto di cui all’art. 1), segnaliamo che questa volta sarà Agenzia delle Entrate a trasferire ad INPS e INAIL i dati identificativi per il riconoscimento del regime di sospensione.

I pagamenti sospesi saranno rinviati, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 16 marzo 2021 (unica soluzione o pagamento della prima rata in caso si accedesse al meccanismo di rateizzazione articolato su un massimo di 4 rate mensili).

La misura spetta nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

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*      ESONERO CONTRIBUTIVO PER FILIERE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA

ART. 16:

Sempre sulla mensilità di NOVEMBRE, alle imprese appartenenti alle filiere agricola, della pesca e dell’acquacoltura si riconosce un esonero contributivo (premi INAIL da pagare).

Nella formulazione si menzionano espressamente come rientranti nel beneficio anche le aziende produttrici di vino e birra, nonché imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 

In realtà, anche in questo caso viene affidato ad INPS il compito di verificare che le attività svolte dai beneficiari dell’esonero rientrino nei codici ATECO riconducibili alle filiere in questione, per cui in termini attuativi dovrebbero arrivare apposite istruzioni dell’Istituto.

In attesa di tali indicazioni, risulta tuttavia evidente come il perimetro applicativo della misura sia stato in questo caso formulato dal legislatore in termini più ampi rispetto all’analogo esonero contributivo fruibile sempre in agricoltura per il primo semestre 2020(4), rispetto al quale erano emerse come noto non poche perplessità.

Come per l’esonero contributivo già fruibile per il primo semestre 2020, l’agevolazione spetta relativamente alla quota di contribuzione datoriale nei limiti di quanto dovuto e al netto di altre agevolazioni o riduzioni di aliquote.

La norma dettaglia puntualmente le regole applicative dell’esonero stante le diverse modalità di contribuzione e tempistiche di pagamento.

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*      INDENNITA’ COVID-19

ARTT. 15 e 17:

Con l’art. 15, anche in questo caso in linea di continuità con precedenti provvedimenti e sostanzialmente con l’utilizzo degli stessi requisiti e meccanismi già in uso, vengono prorogate con una nuova una tantum di 1.000 euro alcune indennità COVID valide nei mesi scorsi che saranno di fatto erogate in automatico per coloro che già ne fruivano e riconosciute ex novo a fronte della presentazione di apposita domanda per nuovi soggetti richiedenti. Ne beneficiano:

·      lavoratori stagionali del settore turismo/termale, anche somministrati nonché dipendenti a tempo determinato con contratti di breve durata in questi settori;

·      lavoratori stagionali di altri settori;

·      lavoratori intermittenti;

·      lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello Spettacolo

·      titolari di contratti autonomi occasionali;

·      venditori incaricati alle vendite a domicilio;

Con l’art. 17, si rinnova per il solo mese di novembre e per un nuovo importo di 800 € il sostegno al reddito in favore dei lavoratori sportivi con rapporto di collaborazione, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive associate, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche

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*      ULTERIORI DISPOSIZIONI DEGNE DI ATTENZIONE

§  ART. 14: sono concesse due ulteriori mensilità (novembre e dicembre) di Reddito di emergenza (REM), per il quale si provvede contestualmente ad un allargamento della platea dei potenziali nuclei familiari destinatari tramite modifiche di allentamento dei requisiti richiesti.

§  ART. 22: viene innalzata da 14 a 16 anni il limite di età del figlio che, se posto in stato di quarantena a seguito di contatto verificatosi a scuola in occasione di determinate attività sportive, linguistiche o musicali, determina per il genitore lavoratore dipendente il diritto al lavoro agile in relazione allo stesso periodo, stessa possibilità che scatta ora anche in caso di generalizzata sospensione dell’attività didattica.

In queste situazioni di quarantena ed ora anche in caso di sospensione della scuola, rimane in via alternativa, qualora il lavoro agile non sia praticabile data la natura della prestazione lavorativa, il riconoscimento di un congedo straordinario pari al 50% della retribuzione a carico dello Stato nei limiti del finanziamento stanziato appositamente (93 milioni sul 2020) , però solo per un genitore lavoratore con figli under 14, venendo ripristinata al contrario la possibilità per un genitore con un figlio di età compresa tra 14 e 16 anni di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione né di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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Nel rimandare alle prossime istruzioni che le amministrazioni competenti dovranno emanare in applicazione delle disposizioni in questione, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 64 del 17 agosto 2020 - prot. n. 2712.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 74 del 7 ottobre 2020 - prot. n. 3313.

(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 69 del 21 settembre 2020 – prot. n. 3124.

(4) Da ultimo, Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 78 del 21 ottobre 2020 – prot. n. 3470.

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