Circolari

Circ. n. 8/2026

DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38 (DECRETO FISCALE)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 72, del 27 marzo u.s., è stato pubblicato il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”, con cui sono state introdotte misure urgenti in materia fiscale e ulteriori misure urgenti finalizzate ad assicurare la regolare funzionalità della pubblica amministrazione e l’efficienza ed operatività del ciclo produttivo nazionale.
Il decreto-legge in commento, in vigore dal 28 marzo 2026, è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

L’Alleanza delle cooperative italiane, audita sull’AS 1852 presso la VI Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, in data 08/04/2026, ha formulato una serie di osservazioni e proposte consacrate nella memoria   depositata:  (https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/436/201/Memoria_Alleanza_delle_cooperative.pdf)


 

 

DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38

(DECRETO FISCALE)


 

 
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Il provvedimento, che si compone di 19 articoli, è suddiviso in 2 Capi e cioè:
  • Capo I: Misure urgenti in materia fiscale;
  • Capo II: Ulteriori misure urgenti.

 

Il testo integrale dello stesso è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-27&atto.codiceRedazionale=26G00057&elenco30giorni=true

Di seguito l’esame delle principali disposizioni rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle Federazioni interessate e di ICN S.p.a.

[Si veda sin d’ora la newsletter contabile fiscale n. 8/2026 -Speciale Decreto Fiscale-di ICN S.p.a.].

 

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CAPO I. MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

 

Articolo 1. [Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative]

Con la disposizione in esame, si interviene sulla disciplina di cui all’articolo 1, commi 138 e 139, Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) in materia di determinazione della base imponibile ai fini IVA delle operazioni permutative[1] e, in particolare, sulla decorrenza delle norme concernenti la determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, da calcolare sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore. A tal fine si chiarisce che il nuovo criterio di calcolo va utilizzato rispetto alle operazioni compiute in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio per il 2026)[2].

La disposizione in commento fa espressamente fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti:

  • anteriormente al 1° gennaio 2026, tenuto conto della disciplina illo tempore vigente;
  • dal 1° gennaio 2026 al 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) conformi alla disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2026.

 
Articolo 2. [Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati]
La disposizione amplia l’ambito di operatività del divieto di cumulabilità con il regime della cd. flat tax per i neo-residenti, comprendendovi anche il nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati (articolo 5 del D.lgs. n. 209/2023)[3]. 
Conseguentemente, per effetto della modifica in commento, non sono cumulabili con il regime della cosiddetta flat tax, già menzionata:
  • gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (articolo 44 del D.L. n. 78/2010);
  • il previgente regime per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015;
  • il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (articolo 5, D.lgs. n. 209/2023)[4].
Infine, si stabilisce che la disciplina in commento trovi applicazione nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

 
Articolo 3. [Rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali]
La disposizione, in primis, novella l’articolo 86 del Testo unico delle imposte sui redditi/ TUIR (D.P.R. n. 917/1986), titolato Plusvalenze patrimoniali, inserendo un nuovo comma (5-ter) relativo al regime fiscale dell’avviamento negativo (negative goodwill netto) che si applica, ai fini IRES, ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS/Regolamento (CE) n. 1606/2002).
In sintesi, si prevede la rateizzazione (in cinque quote annue) della tassazione, ai fini IRES ed IRAP, dell’avviamento negativo rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), a seguito di operazioni di cessione di azienda (o ramo d’azienda) con continuità dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali (articolo 1, comma 237, Legge n. 234/2021- Legge di Bilancio 2022).
La previsione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Un’altra novella ha ad oggetto il D.lgs. n. 446/1997 in materia di IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), con la quale si inserisce un nuovo comma (4-nonies) all’articolo 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta), recante analoga previsione, ai fini IRAP, di quella già esaminata, ai fini IRES[5].
Anche la previsione in commento trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

 
Articolo 4. [Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti]
L’articolo introduce l’esenzione transitoria (dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, vale a dire il 28 marzo 2026, e fino al 31 dicembre 2028) dall’imposta sostitutiva sugli interessi e sui proventi finanziari (ex articolo 2, D.lgs. n. 239/1996) scaturenti dagli investimenti obbligazionari e da titoli equivalenti attivati dai sistemi di garanzia dei depositanti (istituiti ai sensi dell’articolo 96, del TUB/D.lgs. n. 385/1993) che operano in Italia[6].

 
Articolo 5. [Differimento del contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni]
L’articolo prevede la sospensione, fino al 30 giugno 2026, del contributo diretto a coprire le spese amministrative connesse con gli adempimenti doganali riguardanti le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi (contributo istituito dal comma 126, Legge n. 199/2025/Legge di Bilancio 2026)[7]. 

 
Articolo 6. [Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni]
L’articolo apporta modifiche alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 142, della già menzionata Legge di Bilancio 2026, riguardanti le provvigioni soggette a ritenuta a titolo di acconto IRPEF/IRES (ex articolo 25-bis, DPR n. 600/1973), differendo (dal 1° marzo 2026) al 1° maggio 2026, la decorrenza dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale. 
La misura rientra nell’ampia disciplina di cui ai commi 140-142 della medesima Legge di Bilancio 2026, i quali hanno esteso l’obbligo anche a enti per l’innanzi esclusi (quali agenzie di viaggio, intermediari marittimi e aerei e operatori del settore petrolifero), equiparando il relativo trattamento fiscale.

 
Articolo 7. [Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali]
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026, la disposizione in esame sopprime una delle condizioni per l’innanzi previste dall’articolo 1, commi 427-436, Legge di bilancio per il 2026, ai fini del riconoscimento alle imprese della maggiorazione dell’ammortamento (cd. iper-ammortamento) per la determinazione delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF)[8]. 
In sintesi, la disposizione elimina il requisito della provenienza geografica europea e dello Spazio economico europeo dei beni (beni UE o SEE).
Conseguentemente, risultano ricompresi nella disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento in parola anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, sempre che siano destinati ad unità produttive situate in Italia.

 
Articolo 8. [Misure fiscali in favore delle imprese]
La disposizione ha ad oggetto l’articolo 1, comma 770, Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) che ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del MEF di un Fondo, con dotazione iniziale pari a 1,3 miliardi di €, per l’anno 2026, con lo scopo di aumentare il limite di spesa inizialmente fissato, ai fini dell’erogazione di un credito di imposta alle aziende che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (cd. Credito d’imposta Transizione 5.0).
Essendo tuttavia, la disposizione in parola, oggetto di interventi successivi che ne hanno modificato la portata, per un compiuto esame anche dei successivi interventi si rinvia alle prossime comunicazioni del Servizio Ambiente ed Energia.

 
Articolo 10. [Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione]
La disposizione novella l’articolo 3, del D.lgs. 110/2024 (Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione) e l’articolo 211 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.lgs. n. 33/2025) introducendo due nuovi commi (3-bis per entrambi) con cui si prevede che per i soli carichi affidati all’agente della riscossione successivamente alla data di entrata in vigore del D. lgs. 110/2024 (e, cioè, l’8 agosto 2024), rispetto ai quali è decorso il termine di 24 mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata da parte degli enti creditori può essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale/MEF che deve definire le modalità e i termini della richiesta, previsto da entrambi i provvedimenti sopra menzionati, che è in attesa di emanazione[9].

 
Articolo 11. [Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX]
La disposizione interviene sulla disciplina che la Legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 51-55, Legge n. 199/2025, soppressi dalla disposizione in esame) aveva introdotto, apportando modifiche al trattamento fiscale (ai fini IRES e IRPEF) dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori, dalle società o enti residenti (v. Circolare del Servizio legislativo n. 2/2026, §A). 
Si prevedeva, infatti, che per le distribuzioni dell’utile d’esercizio, delle riserve e delle altre disponibilità disposte con delibera, a decorrere 1° gennaio 2026, si sarebbe dovuto contenere l’operatività del “regime di esclusione” (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila €.
Lo stesso criterio di proporzione avrebbe dovuto trovare applicazione anche rispetto alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES), sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Per effetto della disposizione in esame (sopprimendo, tra gli altri, i commi 51-55, già menzionati), dopo poco più di quattro mesi dall’entrata in vigore della novella, il Legislatore giunge ad un repentino ripensamento, sopprimendo il requisito dimensionale (partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila €) sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026, determinando così la riviviscenza del regime ex ante vigente alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 che, quindi, non troveranno alcuna applicazione.
In sede di esame parlamentare del d.d.l. di bilancio, Confcooperative aveva sollevato una serie di criticità, in generale e con riferimento alla specialità delle delle società cooperative, tant’è che era stato approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a “prevedere l’esonero dall’applicazione del requisito della soglia minima di partecipazione al capitale (…) ai fini dell’accesso al regime di parziale esenzione dei dividendi (…) per le società cooperative che prevedono nel proprio statuto le clausole di cui all’articolo 2514 del codice civile” (ODG 9/2750/29. Roggiani [PD]).
Le critiche pervenute hanno evidentemente sollecitato il Governo ad un ripensamento ed un ritorno al regime previgente. Di conseguenza, non trovando più applicazione le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026, neppure vi sarà più la necessità di ottemperare all’ODG 9/2750/29, introducendo un regime speciale per società cooperative.

 
Articolo 12. [Imposta di bollo sui conti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche]
La disposizione aggiorna il quantum (elevandolo a 118 €) dell’imposta di bollo relativa agli estratti conto e ai rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, emessi a decorrere dal 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento). 

 
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CAPO II. ULTERIORI MISURE URGENTI

 
Articolo 13. [Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l’operatività di CONSAP]
La disposizione, tra gli altri, interviene sull’articolo 1, comma 763, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), differendo (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026, l’operatività della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP) S.p.A., ai fini della gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore di imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2012 e del 2016[10].

 
Articolo 15. [Disposizioni in materia di educazione finanziaria]
L’articolo novella la disciplina vigente, ex articolo 24-bis, D.L. n. 237/2016, recante Disposizioni generali concernenti l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale[11]. 

 

Articolo 16. [Disposizioni per garantire la continuità nell’anno 2026 del servizio di emissione della Carta europea della disabilità]

La disposizione stanzia 1,6 milioni di €, per l’anno 2026, allo scopo di preservare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità[12].

Lo stanziamento è fissato nelle more della conclusione del procedimento di attuazione della delega al Governo (ex articolo 17, L. n. 91/2025), diretta a recepire la direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che ha istituito la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

La direttiva (UE) 2024/2841 va recepita, da parte degli Stati membri, entro il 5 giugno 2027, con conseguente applicazione delle relative norme dal 5 giugno 2028[13].

 

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[1] Si rammenta, infatti, che il comma 138 sopra citato, ha modificato l’articolo 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972 (recante la disciplina sull’IVA) andando a sostituire, (per il calcolo della base imponibile ai fini IVA, relativamente alle operazioni permutative e alle dazioni di pagamento, ex articolo 11, del medesimo D.P.R. n. 633/72) il criterio preesistente del “valore normale dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna operazione” con il nuovo criterio del “valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ogni cessione o prestazione, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.

[2] Laddove, invece, il comma 139, nel testo originario previgente, nel disciplinare la decorrenza dell’efficacia del nuovo criterio di determinazione della base imponibile, specificava che esso si applicasse esclusivamente alle operazioni “effettuate successivamente al 1° gennaio 2026”, (data di entrata in vigore della Legge di bilancio per il 2026).

Si rammenta che la ratio sottesa dal legislatore con la novella di cui alla Legge di Bilancio 2026, è collegata alla necessità di allinearsi alla disciplina comunitaria (Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) tenuto conto che i competenti servizi della Commissione europea hanno segnalato evidenti disallineamenti della normativa previgente rispetto alla direttiva IVA.

[3] In sintesi, si novella l’articolo 1, comma 154, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017), avente ad oggetto la disciplina sul divieto di cumulo tra il regime della cd. flat tax per i neo-residenti, (vale a dire l’opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ex articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi/TUIR) ed alcune agevolazioni nei confronti delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, comprendendo nel divieto di cumulo anche la nuova agevolazione prevista per i lavoratori impatriati, (articolo 5, D.lgs. n. 209/2023).

L'articolo 24-bis del TUIR, infatti, riconosce alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia la possibilità di optare per la tassazione separata con riferimento ai redditi di fonte estera.

[4] Si rammenta che da anni il legislatore ha introdotto varie disposizioni dirette ad attirare capitale umano/forza lavoro in Italia, riconoscendo varie agevolazioni fiscali subordinate al trasferimento della residenza e al rientro dei lavoratori dall'estero (cd. lavoratori impatriati) e di risorse umane altamente professionali.

[5] Conseguentemente, in base alla novella in esame, l’avviamento negativo rilevato, dai soggetti IAS/IFRS, nelle operazioni di cessione dell’azienda (o di un ramo) con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, relativamente alla quota riscontrata a conto economico, concorre in quote costanti alla determinazione del valore della produzione netta nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.  

[6] I sistemi di garanzia dei depositanti rappresentano Fondi a cui le banche devono aderire obbligatoriamente (articolo 96 del TUB, D.Lgs. n. 385/1993-Direttiva 94/19/CEE), per garantire la tutela dei correntisti in caso di dissesto finanziario bancario, fino a 100.000 € per depositante e per banca.

Principali sistemi di garanzia, sono il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC), quali consorzi di diritto privato, soggetti ai poteri di vigilanza di Bankitalia.

I Fondi solo alimentati da contributi che le banche aderenti versano ciclicamente, almeno una volta all'anno, in base a quanto disposto dallo Statuto del Fondo stesso.

La direttiva 2014/49UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGSD), reclama il consolidamento patrimoniale dei già menzionati Fondi di garanzia, attraverso il conseguimento di dotazioni finanziarie disponibili, pari a un livello obiettivo dello 0,8% dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri. 

[7] Si rammenta, infatti, che la già menzionata Legge di bilancio per il 2026 ha istituito un contributo, pari a 2 €, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 € (articolo 1, commi 126-128). Resta ferma l’attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

[8]Come noto, infatti, la Legge di Bilancio 2026 ha riconosciuto, nella formulazione originaria ante novella in commento, alle imprese un maggior costo deducibile (a titolo di ammortamento o canone di locazione finanziaria) per l'acquisto di beni strumentali nuovi, per gli investimenti che rispondono ad alcune condizioni, quali: (i) investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo;(ii) investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028; (iii) investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0".

Per accedere al beneficio, le imprese presentano, per via telematica, specifiche comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata attraverso una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) utilizzando i modelli standard predisposti da quest’ultimo.

[9] La ratio sottesa all’intervento normativo in esame, si ravvisa nella complessità tecnica degli applicativi informatici da realizzare per consentire l’effettivo esercizio della facoltà sopra introdotta da parte degli enti creditori (e dei connessi tempi tecnici di emanazione del decreto ministeriale MEF).

Si evidenzia che l’efficacia dell’articolo 211 già menzionato, (che ricalca esattamente il testo del già menzionato articolo 3, D.lgs. n. 110/2025), decorre dal 1° gennaio 2027, considerato il differimento disposto dal D.L. n. 200/2025. [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 1 e 6/2026].

 

[10]In dettaglio, l’articolo 1, commi 762 e 763, Legge n. 197/2022 già menzionata, hanno autorizzato CONSAP S.p.A. ad agire per conto del MEF ai fini della amministrazione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore di imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2012 e del 2016 (che, come noto, hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Tale attività è svolta da CONSAP conformemente ai termini e alle condizioni previsti da uno specifico disciplinare.

È prevista l’apertura di un conto vincolato presso la tesoreria centrale, ed è autorizzata una spesa pari a 500.000 € annui per il triennio 2023-2025 per lo svolgimento delle connesse attività.

Il protocollo operativo, stipulato il 7 agosto 2023 tra MEF e CONSAP, è scaduto il 31 dicembre 2025.

La disposizione in commento autorizza la prosecuzione per un ulteriore anno (fino, appunto, al 31 dicembre 2026) dell’attività istruttoria svolta da CONSAP sulle richieste di escussione delle garanzie presentate dalle banche finanziatrici, per i prestiti concessi a imprese colpite da eventi calamitosi del 2012 e del 2016, evitando interruzioni nelle attività di gestione e liquidazione delle numerose istanze pendenti. 

[11] In sintesi:

  1. sono definiti e rivisti i principi che devono ispirare il Ministro dell’economia e delle finanze nella predisposizione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, prevedendo che tra gli obiettivi enucleati dall’articolo 24-bis sopra citato, sia previsto anche il “miglioramento della qualità” delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
  2. si aumenta (da 11) a 12 il numero dei membri del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, contemplando tra di essi anche un soggetto designato dal Corpo della Guardia di finanza;
  3. si autorizza il Comitato ad avvalersi di consulenti o esperti esterni all’amministrazione di cui sono quantificati i compensi massimi elargibili;
  4. è riconosciuto al Presidente del Comitato, o un suo delegato, anche il rimborso di spese per la partecipazione a eventi nazionali e internazionali, connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali.

[12] La Carta europea della disabilità, di cui all’articolo 1, comma 563, L. n. 145/2018 e al D.P.C.M. attuativo del 6 novembre 2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/23/21A07501/SG) è diretta a consentire l’accesso a vantaggi, sostegni ed attività benefiche per la promozione dei diritti delle persone con disabilità (con estensione delle agevolazioni anche in altri Paesi che riconoscano la Carta).

Il D.P.C.M. del 6 novembre 2020, ha individuato i criteri per il rilascio della Carta e le modalità per l’accertamento degli aventi diritto, nonché per la realizzazione e la distribuzione della stessa da parte dell’INPS. 

[13] Per tutti i dettagli sulla direttiva e sulla delega in commento: https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2280.19PDL0131500.pdf

 

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