Circolari

Circ. n. 8/2025

CONVERSIONE Decreto-Legge 31 dicembre 2024, N. 208 (MISURE DI ATTUAZIONE DEL PNRR E ALTRE MISURE URGENTI) (C.D. DECRETO EMERGENZE)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo u.s., è stata pubblicata la Legge 28 febbraio 2025, n. 20 recante conversione del Decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (All.)

 

CONVERSIONE

Decreto-Legge 31 dicembre 2024, N. 208

(MISURE DI ATTUAZIONE DEL PNRR E ALTRE MISURE URGENTI)

(C.D. DECRETO EMERGENZE)

Il provvedimento reca misure organizzative urgenti per far fronte a situazioni di rilevante emergenza, con particolare riguardo a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, alla crisi idrica nella regione siciliana, in materia di protezione civile, lavoro e infrastrutture.
Introduce, inoltre, disposizioni urgenti per garantire la tempestiva attuazione degli interventi connessi con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in coerenza con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano stesso.
A seguito dell’iter parlamentare di conversione, esso consta di due Capi e complessivi 17 articoli. 
Il Capo I (articoli 1-7) reca “Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza”.
Il Capo II (articolo 8-10) contiene “Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR.”

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle Federazioni e di ICN S.p.a. .

 

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ABROGAZIONE E SALVEZZA DEGLI EFFETTI DEL DECRETO LEGGE N. 1/2025

L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, ha disposto l'abrogazione del decreto-legge n. 1/2025 (Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza), facendone salvi, però, i relativi effetti.

Conseguentemente, le relative disposizioni sono state trasfuse nel provvedimento in commento per la conversione in legge (articolo 9-bis, di cui si dirà in seguito).

 

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capo i. MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA.

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art.1.

 [commi 1-7] Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile

Le disposizioni in esame disciplinano una serie di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti in alcune zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale per fronteggiare situazioni di degrado e disagio giovanile. 
A tal fine si prevede che, al Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 1, D.L. n. 123/2023 (nominato per il Piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano) è affidato il compito di predisporre un Piano di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, utili ai Comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di alcune zone d’Italia[1].
Pertanto, si prevede, laddove necessaria, anche una semplificazione delle procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riguardo al sostegno a Enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.

Il menzionato Piano va predisposto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, previa intesa con i Comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e poi approvato con delibera del Consiglio dei ministri.

Per la sua realizzazione è autorizzata la spesa di complessiva di € 180 milioni nel triennio 2025-2027, di cui 100 milioni di € per l’anno 2025, 50 milioni di € per l’anno 2026 e 30 milioni di € per l’anno 2027[2].

 

art.2-ter. Disposizioni urgenti in materia di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

La disposizione amplia le competenze del Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ex art. 6, D.L. n. 19/2024, istituito presso il Ministero dell'interno[3].

Conseguentemente, con la disposizione in esame, si introduce un nuovo comma (1-bis) al sopra menzionato articolo 6, con cui si prevede che, con specifico riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata, tra le attribuzioni del Commissario straordinario rientra anche l’adozione di atti e provvedimenti inerenti alle attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, di cui all’articolo 50 del D.L. n. 13/2023[4].

 

art. 3.

[Comma 1-bis]. Interventi per il sisma delle Marche e Umbria 2022-2023

L’articolo apporta modifiche ai commi 677 e 678, articolo 1, Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), con specifico riferimento alle misure predisposte per il sisma delle Marche e Umbria 2022-2023[5].

 

art. 4.

[Commi 7-bis e 7-ter]. Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità

Le disposizioni incrementano di 15 milioni di €, per il 2025, il Fondo istituito per l’erogazione di un contributo in favore di Enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili che, nel periodo 1° agosto 2020- 30 settembre 2024, hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti con disabilità di età inferiore a trentacinque anni[6].

 

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capo ii. DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR

 

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art. 9. Disposizioni urgenti per l’attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR

La disposizione novella l’articolo 26, D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter)[7], aggiungendo il comma 4-bis secondo cui l’adozione delle norme in materia revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli Istituti tecnici, (in attuazione della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR) è demandata, in sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito e non, invece, come previsto dalla disciplina vigente, ad uno o più regolamenti (da adottare su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata), nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.
Ciò, tenuto conto delle scadenze del PNRR il quale prevede che la Riforma 1.1 della M4C1 doveva essere attuata con l’entrata in vigore di disposizioni attuative di natura regolamentare entro il 31 dicembre 2024[8]. 

 

art. 9-bis. Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR

 Come già preannunciato nelle premesse, l’articolo in esame recepisce il contenuto del D.L. n. 1/2025 (contenente misure dirette a implementare il processo di dimensionamento della rete scolastica) che, come detto, è stato abrogato[9].

L’avvio della Riforma 1.3 sopra menzionata, con specifico riferimento al dimensionamento della rete scolastica, è avvenuto con la Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 557-559, L. n. 197/2022), che ha inserito nuovi commi (5-quater, 5-quinquies e 5-sexies) all’articolo 19, D.L. n. 98/2011, contenente le norme per la razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica.

A ciò è seguito il decreto n. 127 del 30 giugno 2023 del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza l’accordo in Conferenza unificata[10].

Allo scopo di garantire l’attuazione della già menzionata riforma, la disposizione in commento novella l’articolo 1, L. n. 107/2015 (c.d. Buona scuola), inserendo i commi da 83-quinquies a 83-octies.

In sintesi, la disposizione:

  • per l’anno scolastico 2025/2026, assicura a vantaggio delle istituzioni scolastiche delle Regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento nei termini, ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall’insegnamento, consentendo allo stesso tempo, ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo di alunni per classe nelle aree interne, montane, isolane o caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica (comma 83-quinquies);
  • concede, per il solo anno scolastico 2025/2026, alle Regioni che non hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 i piani di dimensionamento nel rispetto del decreto ministeriale n. 127,  di adottare tali piani entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, contenuta originariamente nel D.L. n. 1/2025, entrato in vigore il 17 gennaio 2025 (e, quindi, entro il 27 gennaio 2025), al fine di assicurare il corretto avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e di immettere misure volte a incoraggiare il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla Riforma  1.3, da parte delle regioni virtuose (comma 83-sexies);
  • consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche di lingua slovena, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 (comma 83-octies);
  • anticipa (dal 30 novembre) al 31 ottobre di ogni anno il termine entro cui le Regioni devono provvedere al dimensionamento stabilendo altresì, che l’eventuale differimento di 30 giorni sia disposto con decreto ministeriale e non più con deliberazione della singola Regione;
  • consente di prorogare gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale degli uffici scolastici regionali che scadono entro il 30 giugno 2025, fino al completamento del processo di riorganizzazione di tali uffici.
  • autorizza, per l’attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies sopra menzionati, la spesa di 5.370.000 € per l'anno 2025 e di 8.798.000 € per l'anno 2026.

 

art. 9-ter. Risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica

Al fine di rendere più agevole l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica in attuazione  della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» del PNRR, la disposizione prevede che gli eventuali residui di spesa derivanti dal dimensionamento della rete scolastica, andranno a rafforzare esclusivamente il Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il Fondo integrativo di istituto, (con riferimento alle sole indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi) e non anche, come previsto dalla normativa vigente, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

 

[1] Trattasi delle seguenti aree: Rozzano (MI), Roma-Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli-Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania-Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo.

[2] Le disposizioni prevedono, inoltre, che per la realizzazione degli interventi si provvede in deroga a ogni disposizione di legge (diversa da quella penale), fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione del già menzionato codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Per i sopra menzionati interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento sopra enunciato e, in ogni caso, nel limite massimo del 2% delle risorse stanziate.

Il Commissario straordinario opererà fino al 31 dicembre 2027 servendosi della struttura di supporto istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.L. n. 123/2023 sopra menzionato, posta alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico.

Per l’attuazione del Piano straordinario, il Commissario straordinario nomina (scegliendoli tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere) sei subcommissari cui delega le attività e le funzioni proprie più un numero massimo di due esperti di elevata  qualificazione professionale, il cui compenso massimo non può superare i 50.000 € al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. 

[3] Per i dettagli delle competenze e dei poteri attribuiti al Commissario per i beni confiscati: https://www.interno.gov.it/it/commissario-straordinario-recupero-e-rifunzionalizzazione-dei-beni-confiscati-alla-criminalita-organizzata

[4] Tali funzioni, (prima esercitate dall'Agenzia per la coesione territoriale e poi trasferite, dal menzionato articolo 50, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono, quindi, esercitate dal Commissario straordinario per i beni confiscati nell’ambito delle attività di recupero e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata che gli sono attribuite.

[5] In dettaglio:

  • con la lettera a), si modifica il comma 677, (che autorizza la spesa di 5 milioni di € per l'anno 2025 e 7 milioni di € per l'anno 2026, per le attività di progettazione al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023) e si specifica che i processi di ricostruzione riguardano la ricostruzione pubblica;
  • con la lettera b), si modifica il comma 678, (che dispone sul finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse per cui si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2025 sopra menzionata) e si precisa che tali interventi riguardano la ricostruzione pubblica e privata.

Alla realizzazione dei sopra menzionati interventi per la ricostruzione pubblica e privata, provvede il Commissario straordinario nominato per il sisma del 2016/2017 in Centro Italia (articolo 2, comma 2, del D.L. 3/2023), fermo restando l’osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri previsti.

Per garantire l'immediato avvio dei già menzionati interventi di ricostruzione, è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di € per l'anno 2025 e di 60 milioni di € per l'anno 2026. 

[6] Il Fondo destinatario dell’incremento in esame è stato istituito dall’articolo 28, comma 1, del D.L. 48/2023 nello stato di previsione del MEF, al fine di incoraggiare le predette assunzioni.

Lo stesso è alimentato attraverso la riassegnazione in spesa delle somme non utilizzate del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità (ex articolo 104, comma 3, del D.L. 34/2020 che, si rammenta, è stato istituito per erogare misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dovevano affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti) e versate nello stesso anno 2023 dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato.

Per l’accesso alla provvidenza in esame, le assunzioni devono essere state effettuate nel periodo temporale sopra menzionato e per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro nonché riguardare soggetti con disabilità rientranti nell’ambito del c.d. collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, L. n. 68/1999.

Infine, preme rammentare che i datori di lavoro che possono usufruire del beneficio in esame sono:

  • gli enti del Terzo settore (come definiti dall’articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al D. Lgs. n. 117/2017);
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

[7]Si rammenta che il già menzionato D.L. n. 144/ 2022, ha avviato la riforma degli istituti tecnici e professionali.

Nel merito, le disposizioni sono contenute negli articoli 26-28 (riguardanti, rispettivamente, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 30 e 34/2022].

[8] Tale regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2024 ma non è stato possibile completarne l’iter di emanazione entro il termine previsto del 31 dicembre 2024.
Conseguentemente, la disposizione in commento è fondamentale per permettere il raggiungimento del target nei tempi previsti mediante l’adozione di un decreto ministeriale che contenga gli elementi qualificanti della riforma, rinviando al futuro DPR la regolazione definitiva della stessa. 
Si segnala, infine, che il decreto ministeriale attuativo della disposizione in esame è stato già adottato il 31 dicembre 2024 (secondo il comunicato pubblicato sul sito del Ministro dell’istruzione l’11 febbraio 2025) e disponibile al seguente link: https://www.mim.gov.it/documents/20182/8782792/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000269.31-12-2024.pdf/c2ce5381-77a9-a1fc-a219-8d7aea150d56?version=1.0&t=1739292594365

[9] Si rammenta che la Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» del PNRR, punta su due pilastri: il numero delle studentesse e degli studenti per classe e il dimensionamento della rete scolastica.

Considerata l’alta percentuale di denatalità, il numero degli iscritti alle scuole è destinato a diminuire. Secondo le stime, infatti, nei prossimi 15 anni, l’affluenza scolastica dovrebbe ridursi di circa il 15% (oltre 1 milione di studenti in meno).

Tale scenario richiede un riesame dell’organizzazione del sistema scolastico.

I principali obiettivi sono ravvisati, pertanto, nella riduzione del numero medio di studentesse e studenti per classe, su un aumento della qualità dell’insegnamento e sulla modifica dei principi che definiscono la struttura della rete scolastica, dando spazio ad una maggiore flessibilità e adeguamento alle esigenze dei diversi territori.

[10] Il Dm è disponibile al seguente link: https://www.mim.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-127-del-30-giugno-2023

In base al decreto n. 127 sopra menzionato, le Regioni, tenuto conto dei criteri individuati dal decreto ministeriale stesso, devono provvedere autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre (o, con deliberazione motivata, entro il 30 dicembre) di ogni anno. Al 30 dicembre 2024, tutte le Regioni hanno provveduto all’adozione del dimensionamento scolastico in conformità al decreto ministeriale n. 127 del 2023 (tranne la Campania, l’Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Toscana e Umbria, con un discostamento nel numero delle autonomie scolastiche pari a 69 scuole rispetto al target stabilito nel già menzionato decreto ministeriale n. 127, per l’anno scolastico 2025/2026).