Circolari

Circ. n. 8/2022

Adeguamento dei limiti massimi dei prestiti sociali, ex articolo 21 della legge n. 59/92. Triennio 2022-2024

Come è noto, gli importi massimi dei prestiti sociali, per ciascun socio persona fisica, sono rivalutati con decreto ministeriale con cadenza triennale, ex art. 21, comma 6, legge n. 59/92, in base ai dati Istat.
L’ultima rivalutazione ufficiale, tuttavia, è avvenuta con D.M. del 1° aprile 2005.
Dopo tale data nessun decreto è stato emanato.

Nell’assenza pluriennale dell’apposito provvedimento ministeriale e tenendo conto della risposta fornita alle Associazioni di categoria dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della cooperazione, in data 14 maggio 1996 (allegata), si comunicano i nuovi limiti per il triennio 2022 – 2023 – 2024, essendo note le percentuali “delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT.
I nuovi limiti sono i seguenti:
 per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per quelle di produzione e lavoro e per le cooperative edilizie di abitazione: € 76.163,77 (nel triennio 2019-2020-2021, pari a € 74.595,58);
 per i soci delle altre cooperative: € 38.081,88 (nel triennio 2019-2020-2021 pari a € 37.297,79).

I nuovi limiti, sono applicabili dal 1° gennaio 2022.