Circolari

Circ. n. 8/2020

mercoledì 24 marzo 2021

Si trasmette il secondo numero di AmbientEnergia NEWS (mesi febbraio e marzo) che, nell’ambito delle attività svolte dal servizio Ambiente ed Energia della Confederazione, sintetizza le più recenti è più importanti novità, di possibile interesse per le Cooperative, intervenute nel settore ambientale e dell’energia.

Al riguardo, anche al fine di acquisire eventuali segnalazioni da parte delle Federazioni e dei territori su tematiche o questioni prioritarie, sono riportate, altresì, le informazioni sulle principali attività condotte dal Servizio - spesso con l’ausilio delle Federazioni di settore e dei tecnici territoriali - sui tavoli di lavoro avviati a livello nazionale e sui posizionamenti assunti dalla Confederazione in tali contesti. 

Si rappresenta che in questo numero, vista la particolare situazione di emergenza economica e sanitaria, sono segnalati anche alcuni dei provvedimenti adottati per fronteggiare le criticità emergenti.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), responsabile del Servizio.

 

          Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

       (Marco Venturelli)



AMBIENTE

NORMATIVA AMBIENTE

RIFERIMENTI

OGGETTO

PROFILI DI INTERESSE

PRECEDENTI

DECRETO LEGGE

17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cd. Decreto "Cura Italia"

N.B. Le norme indicate potrebbero subire modifiche e variazioni nell’ambito della legge di conversione o in altri decreti di emergenza.

Ogni modifica sarà prontamente segnalata.

Si riportano le norme come approvate in sede di D.L.

Art. 103, commi 1 e 2

Sulla base dell’art.103, comma 1, rientrano nella previsione di sospensione i procedimenti relativi ad istanze presentate e i termini per le valutazioni ambientali in corso.

Ai sensi dell’art.103, comma 2, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

La disposizione è di applicazione generale, incidendo, quindi, anche sulle autorizzazioni e certificazioni ambientali in scadenza, come a titolo di esempio:

ž  Autorizzazioni integrate ambientali (Parte II – Titolo III – bis del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice ambientale);

ž  Autorizzazioni in materia di scarichi (Parte III del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice ambientale);

ž  Autorizzazioni e abilitazioni in materia di rifiuti (raccolta, trasporto, gestione - Parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice ambientale);

ž  Autorizzazioni in materia di emissioni (Parte V del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice ambientale);

ž  Autorizzazione unica ambientale (decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

ž  Autorizzazioni impianti alimentati da fonti rinnovabili (decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

ž  Certificazioni in materia di gas florurati (decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006).

Art. 113

L’articolo 113, Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti, proroga al 30 giugno 2020 alcuni termini relativi a comunicazioni ambientali.

In particolare, con riferimento alle comunicazioni di interesse delle imprese, si segnalano:

ž  presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

ž  presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente (articolo 15, comma 3);

ž  versamento del diritto annuale di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali (articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120).

Cfr. Circolare Servizio Ambiente ed Energia – Dipartimento politico sindacale – n. 2/2020

del 18 marzo 2020

Decreto “Cura Italia” - Proroga di scadenze nel settore ambientale

D.M. 10 marzo 2020

Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde

Green Public Procurement

Approvazione dei criteri ambientali minimi per il settore del verde pubblico

Il decreto si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (approvato con decreto interministeriale 11 aprile 2008) e del Codice degli appalti (in particolare, articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Il nuovo decreto 10 marzo 2020 procede alla revisione del decreto 13 dicembre 2013 (con cui sono stati adottati i Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e per l'acquisto di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione).

Il decreto definisce i criteri ambientali minimi per i seguenti servizi e forniture:

ž servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di un’area già esistente

ž servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico

ž fornitura di prodotti per la gestione del verde

Cfr. Circolare Servizio Ambiente ed Energia, – Dipartimento politico sindacale – n.7/2020

del 6 aprile 2020

Criteri ambientali minimi (CAM)

 - Servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde (D.M. 10 marzo 2020 – All.1)

- Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (D.M. 10 marzo 2020 -All.2)

D.M. 10 marzo 2020

Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari

Green Public Procurement

Approvazione dei criteri ambientali minimi per il settore della ristorazione collettiva

Il decreto si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (approvato con decreto interministeriale 11 aprile 2008) e del codice degli appalti (in particolare, articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Il nuovo decreto procede alla revisione del decreto 25 luglio 2011, con il quale sono stati adottati i Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari.

I criteri ambientali (definiti nell’allegato 1 del D.M.) si applicano ai seguenti servizi e forniture:

a) servizio di ristorazione collettiva

ž   ristorazione scolastica;

ž   ristorazione per gli uffici, le università e le caserme;

ž                  ristorazione per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

la nozione di ristorazione collettiva include:

ž   l'acquisto di alimenti e bevande;

ž                  la preparazione dei pasti con le derrate alimentari acquistate;

ž                  il trasporto e la somministrazione dei pasti;

ž                  la pulizia della sala mensa, dei locali del centro cottura e delle attrezzature e delle stoviglie utilizzate; 

ž                  la   gestione   delle eccedenze   alimentari   derivanti   dalla   preparazione   e   dalla somministrazione dei pasti

b) derrate alimentari

Cfr. Circolare Servizio Ambiente ed Energia, – Dipartimento politico sindacale – n.7/2020

del 6 aprile 2020

LEGGE

28 febbraio 2020, n. 8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Legge di conversione del cd. “decreto Milleproroghe 2020”

 

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, a seguito delle modifiche apportate con la legge di conversione (legge 28 febbraio 2020, n. 8) contiene anche alcune disposizioni di interesse per il settore ambientale.

Si segnalano in particolare:

ž PROROGA DEL BONUS VERDE (articolo 10, comma 1 - Proroga di termini in materia di agricoltura)

La norma proroga per tutto il 2020 il cd “Bonus verde” previsto dall’articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al riguardo, si ricorda che la disposizione citata riconosce, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b)  realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

ž PROROGA DEGLI INTERVENTI DEL FONDO PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI: (articolo 10, commi 4 – ter e 4-quater - Proroga di termini in materia di agricoltura):

Le disposizioni prorogano per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro, gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Fondo nazionale per progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze). Il Fondo, in particolare, è destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.

 

ž ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI (es. rifiuti) – (articolo 18-bis, Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

La disposizione sposta al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diventa obbligatorio l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni (tra le quali la gestione dei rifiuti urbani). In particolare, lo slittamento dei termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è previsto nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni.

Al riguardo, con la sentenza citata, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione che imponeva ai Comuni fino a 5mila abitanti (fino a 3mila se montani) di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali. La Corte costituzionale ha affermato l’incostituzionalità dell’articolo 14, comma 28 del decreto-legge n. 78/2010, nella parte in cui non prevede la possibilità, per i Comuni, di dimostrare che, in forma associata, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento, di modo da poter ottenere l’esonero dall’obbligo.

 

ž AREE MARINE PROTETTE E RIDUZIONE EMISSIONI (articolo 24, Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

La disposizione stabilisce un incremento dell’autorizzazione di spesa per gli anni 2020 e 2021, per potenziare la gestione ed il funzionamento delle aree marine protette (sia per quelle già istituite sia per quelle da istituire).

Inoltre, al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria e favorire interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, considerato il perdurante superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), è disposto un incremento delle risorse previste dall’articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034. Ai medesimi fini e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla Regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.

 

ž IMPATTO AMBIENTALE DEL FARMACI VETERINARI (articolo 25-ter, Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari)

La norma istituisce un fondo, per il triennio 2020-2022, per un importo pari a 3 milioni di euro annui, finalizzato a procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari ed a produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci. 

 

ž RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI E DECORO URBANO (articolo 39-bis, Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada)

La disposizione  integra  l'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (che prevede la possibilità per le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, di utilizzare i proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale). Sulla base delle modifiche intervenute, è possibile destinare le somme indicate anche ad interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali.

Cfr. anche sezione “Energia e Clima” per le disposizioni di settore

Comunicazione della Commissione europea
COM/2020/98 final
Comunicazione della Commissione Europea Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva

Piano d'azione per l'economia circolare

Il nuovo Piano d’azione per l’economia circolare (COM/2020/98 final) adottato dalla Commissione europea l’11 marzo 2020, rappresenta uno dei principali elementi del Green Deal europeo, il nuovo programma per la crescita sostenibile in Europa.

Il Piano è finalizzato ad individuare le strategie per costruire un’Europa più pulita e competitiva, promuovendo una progettazione ed una produzione che siano funzionali all'economia circolare, garantendo che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell'economia dell'UE.

Al fine di creare prodotti sostenibili che durino e consentire ai cittadini di partecipare pienamente all’economia circolare e di trarre beneficio dai cambiamenti positivi che ne derivano, il Piano prevede un quadro strategico caratterizzato da diverse misure per:

ž garantire la progettazione di prodotti sostenibili;

ž responsabilizzare i consumatori;

ž favorire l’incremento della circolarità nei processi produttivi.

La Commissione intende, quindi, avviare azioni per:

ž un’elettronica circolare, per prolungare il ciclo di vita dei prodotti e migliorare la raccolta e il trattamento dei rifiuti;

ž batterie e veicoli, per migliorare la sostenibilità e aumentarne il potenziale di circolarità;

ž imballaggi, per definire caratteristiche degli imballaggi e prescrizioni per la riduzione degli imballaggi eccessivi;

ž plastica, per definire caratteristiche delle plastiche e disposizioni sulle microplastiche e plastiche a base biologica e biodegradabili;

ž tessili, per definire una nuova strategia globale per i prodotti tessili e rafforzare la competitività e l'innovazione nel settore per il riutilizzo

ž costruzione e edilizia, per definire una strategia per un ambiente edificato sostenibile;

ž prodotti alimentari, per sostituire, nei servizi di ristorazione, gli imballaggi, gli oggetti per il servizio da tavola e le posate monouso con prodotti riutilizzabili;

ž produzione di rifiuti, per sostenere circolarità e prevenzione.

Cfr. Circ. Servizio Ambiente ed Energia, – Dipartimento politico sindacale – n.6/2020

del 6 aprile 2020

“Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva”

 



 

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE AMBIENTE

RIFERIMENTI

OGGETTO

PROFILI DI INTERESSE

COLLEGAMENTI

Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

27 marzo 2020 sull'emergenza Covid-19

 

Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 - Indicazioni.

 

Preso atto delle forti criticità, conseguenti all’emergenza in corso, dei sistemi di gestione dei rifiuti e del sistema impiantistico nazionale, il competente Dipartimento del Ministero dell’ambiente ha emanato una nota indirizzata alle Regioni, alle Province autonome ed agli enti locali (documento in allegato), per fornire indicazioni utili all’adozione di eventuali ordinanze di emergenza finalizzate a consentire la gestione dei rifiuti (es. deposito temporaneo, stoccaggio, conferimento in discarica, incenerimento, ecc) in deroga alla normativa ordinaria.

La circolare ministeriale non autorizza direttamente le deroghe, ma costituisce un atto di indirizzo per le Amministrazioni competenti.

Pertanto, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge nell’ambito delle norme emergenziali adottate in questa fase, a livello locale si può già sollecitare l’adozione di una ordinanza ad hoc per definire regimi straordinari in materia di rifiuti, temporalmente circoscritti alla durata dell’emergenza, per fronteggiare l’emergenza in corso.

Sono fornite indicazioni per le proroghe da assentire in materia di:

ž   capacità di stoccaggio degli impianti;

ž   deposito temporaneo di rifiuti;

ž   deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali

ž   impianti di incenerimento

ž   discariche

Cfr. Circolare Servizio Ambiente ed Energia – Dipartimento politico sindacale – n.4/2020 del 30 marzo 2020

“Emergenza COVID – Deroga alla disciplina in materia di rifiuti – Circolare Ministero ambiente 30 marzo 2020”

 

La circolare ministeriale è allegata alla circolare confederale ed è comunque reperibile al seguente link:

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/eci_circolare_covid_19.pdf

Circolare Ministero della Salute

n. 5443 del 22 febbraio 2020

 

Rapporto ISS COVID

n. 3/2020 Rev.

 

Indicazioni SNPA sulla gestione dei rifiuti

23 marzo 2020

 

 

 

 

 

 

Gestione dei rifiuti periodo di emergenza COVID-19

 

 

Nel corso dell’emergenza sanitaria si è posto il problema dello smaltimento dei rifiuti e dell’inquadramento dei dispositivi di protezione individuale (DPI), come mascherine e guanti, nel periodo di emergenza COVID -19 ai fini dello smaltimento.

Diversi organi si sono pronunciati in materia di gestione dei rifiuti (Ministero Salute, ISS, SNPA).

Da ultimo, il Consiglio del Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA), riunito in videoconferenza il 23 marzo, ha approvato un documento che contiene indicazioni generali per la gestione dei rifiuti nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Il documento tiene conto delle linee di indirizzo in materia fornite dall’Istituto Superiore di Sanità.

Con riferimento al Ministero della Salute, con circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 sono state fornite indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie ed alcuni chiarimenti in merito alla Pulizia di ambienti non sanitari In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19.

Al riguardo, il Ministero precisa che “a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto”.

Con un secondo documento, l’L’Istituto Superiore di Sanità, nella pubblicazione “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, aggiornata al 14 marzo 2020, precisa che:

Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.

A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada)”.

I documenti sono reperibili ai seguenti link:

 

Circolare Min. Salute:

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null

 

Documento ISS:

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+3+rifiuti+REV+FINALE+%281%29.pdf/2a687bac-34aa-9edf-48fd-f9253e132f67?t=1585921328197

 

Documento SNPA:

https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/03/Covid19-gestione-rifiuti.pdf

Sentenza Cass. Pen., Sez. III

n. 9348 del 9 marzo 2020

(UP  2 ott 2019) Pres. Liberati Est. Macrì Ric. Pitanti

 

Rifiuti. Sfalci e potature

 

Con sentenza del 9 marzo 2020 la Corte di Cassazione ha chiarito che gli sfalci e potature che non costituiscono rifiuto sono solo quelli derivanti da buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre che siano seguìte delle procedure che non danneggino l’ambiente o mettano in pericolo la salute umana.

Dalla formulazione della norma si ricava quindi la regola di giudizio che “gli sfalci e potature” sono comunque dei rifiuti per i quali vale la deroga stabilita nell’art. 185 d.lgs. n. 152/2006, nei limiti in cui siano gestiti e riutilizzati a servizio dell’agricoltura, silvicoltura o produzione di energia non inquinante.

Nella specie, è stato invece accertato che “gli sfalci e potature” derivanti dalla raccolta del materiale arboreo, che si era formato a seguito della tromba d’aria del marzo 2015, non è noto se presso proprietà private o pubbliche, non era destinato agli usi consentiti, bensì si trovava accumulato sul terreno da mesi, senza misure protettive, al punto da essere stato attinto da un incendio.

http://lexambiente.it/materie/rifiuti/155-cassazione-penale155/14898-rifiuti-sfalci-e-potature.html



 

ATTIVITÀ IN CORSO - AMBIENTE

OGGETTO

DESCRIZIONE

INTERLOCUTORI

ATTIVITÀ E POSIZIONAMENTO

Emergenza COVID

Presentazione emendamenti

Ministero dell’ambiente

Ministero delle politiche agricole

Tavolo delle PMI (Cd Tavolo dei 10)

Alleanza delle cooperative

Palamentari

Il Servizio ha sollecitato l’inserimento nelle disposizioni emergenziali di specifici emendamenti di proroga ad alcuni adempimenti ambientali che comportano oneri economici o scadenze suscettibili di applicazione di sanzioni.

In particolare, oltre alle proroghe in materia di comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (già inserita nel DL cosiddetto Cura Italia), è stata richiesta la proroga dei seguenti adempimenti:

- dichiarazione E-PRTR (articolo 4 del DPR11 luglio 2011, n. 157);

- autocontrolli emissioni in atmosfera (Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

- piano di gestione solventi (articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

 - pagamento dei diritti di iscrizione per gli impianti di recupero in comunicazione (articolo 3 del decreto del Ministero dell’Ambiente 21 luglio 1998, n. 350);

- restituzione quote emissione Co2(ETS) (decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30);

- termini massimi di durata del deposito temporaneo dei rifiuti e delle terre da scavo (articolo 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)  e degli stoccaggi autorizzati (articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n.152 cit.);

-  sanzioni in materia di gas fluorurati (articolo 3 commi 2 e 3; articolo 4, articolo 5, comma 3 e articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163);

- tempistiche delle annotazioni sui registri di carico e scarico dei rifiuti e possibilità di impiego di formulari e registri non vidimati (articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

Recepimento direttive pacchetto “Economia circolare

 

Sono ancora in corso i lavori per il recepimento delle direttive del 14 giugno 2018, che modificano 6 precedenti direttive su rifiuti (2008/98/Ce), imballaggi (1994/62/Ce), discariche (1999/31/Ce), rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/Ue), veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e pile (2006/66/Ce).

In Italia il recepimento delle quattro direttive comporta la modifica dei seguenti provvedimenti:

-          D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “Codice ambientale);

-          D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (attuazione direttiva 1999/31/Ce in materia di discariche di rifiuti);

-          Dlgs 24 giugno 2003 n. 209 (attuazione direttiva 2000/53/Ce in materia di veicoli fuori uso);

-          Dlgs 20 novembre 2008 n. 188 (attuazione direttiva 2006/66/Ce in materia di pile);

-          Dlgs 14 marzo 2014 n. 49 (attuazione direttiva 2012/19/Ue in materia di Raee).

ž Ministero ambiente

ž Ministero politiche agricole

ž “Tavolo dei 10”

ž Commissioni parlamentari

 

Il Servizio, con il supporto delle Federazioni nazionali e dei tecnici operanti a livello regionale e territoriale ha elaborato diversi documenti tecnici e politici di posizionamento sulle proposte di modifica della normativa in materia di rifiuti, in corso di totale riscrittura da parte del Ministero dell’ambiente.

Al momento, i decreti di recepimento sono all’esame delle Commissioni parlamentari per i relativi pareri ed è in corso la presentazione di specifici documenti di posizionamento per il relativo parere

 

 

Nell’ambito del recepimento della direttiva discariche, risulta in fase di riscrittura tutta la disciplina relativa alla gestione dei fanghi di depurazione, con riferimento sia all’impiego agronomico che alle modalità di recupero dei rifiuti derivanti da fanghi per altri impieghi.

 

Con il MIPAAF è stato quindi attivato un tavolo per la verifica del testo proposto dal Ministero ambiente sui fanghi di depurazione, condividendo l’opportunità di procedere con la finalità di assicurare operatività ed efficacia delle attività di produzione e gestione dei fanghi ai fini delle diverse attività di recupero e per garantire la massima tutela ambientale e sanitaria in caso di impiego agronomico e di produzione di fertilizzanti.

 

 



ENERGIA E CLIMA

NORMATIVA ENERGIA e CLIMA

RIFERIMENTI

OGGETTO

PROFILI DI INTERESSE

PRECEDENTI O RIFERIMENTI

L. 28 febbraio 2020, n. 8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.         

 

Legge di conversione del cd “decreto Milleproroghe 2020”

Si segnalano in particolare:

PROROGA ECOBONUS PER ACQUISTO MOTOCICLI O CICLOMOTORI ELETTRICI O IBRIDI O VEICOLI NUOVI A BASSE EMISSIONI

(articolo 12, commi 1 e 2 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

L’articolo 12, comma 1, proroga per il 2020 il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per coloro che acquistano un motociclo o un ciclomotore (categorie L1 e L3) elettrico o ibrido nuovo e che consegnano per la rottamazione un veicolo (della stessa tipologia) di cui siano proprietari o utilizzatori. Il comma 1, articolo 1057 della legge citata, in particolare, riconosce a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria ed immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria.

L’articolo 12, comma 2, del decreto - legge n.162/2019, come convertito, quindi, apporta cune modifiche alle condizioni di fruibilità del sistema di incentivi a supporto dell’acquisto di veicolo nuovo con bassi livelli di emissioni di CO2, definito dall’articolo 1, comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione citata, in particolare, consente, in via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa di ottenere il riconoscimento di un contributo  parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km).

A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 12, comma 2 del decreto milleproroghe, come convertito, il contributo è riconosciuto anche per l’ipotesi di rottamazione o di un veicolo “Euro zero”. Tuttavia, se inizialmente per ottenere lo sconto era necessario acquistare auto con emissioni comprese tra 0 e 70 g/km, ora la soglia massima di emissione di CO2 prevista è di 60 g/km. A seguito delle modifiche, pertanto, viene riconosciuto:

a)  a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km

Contributo (euro)

 

0-20

6.000

 

21-60

2.500

 

 

b)  in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-20

4.000

21-60

1.500

 

MONOPATTINI ELETTRICI

(articolo 33 – bis, Monopattini elettrici)

La norma proroga di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’articolo 7 del decreto ministeriale 4 giugno 2019. La norma citata, in particolare, prevede che al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, rinviando ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione. In attuazione della norma, è stato adottato il decreto ministeriale 4 giugno 2019 che, all’articolo 7, ha fissato in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso il termine finale della sperimentazione (27 luglio 2021, considerata la data di entrata in vigore del 27 luglio 2019).

L’articolo 33-bis del decreto “milleproroghe”, quindi, modifica alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, comma 75 e seguenti), prevedendo che la circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite. Nelle more della sperimentazione e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla sperimentazione stessa, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel DM 4 giugno 2019. La circolazione con monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate è punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 e confisca del monopattino.

È consentito il servizio di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, che può essere attivato solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

 

INQUINAMENTO IN AREA PORTUALE – TARIFFA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

(articolo 34- bis, Cold ironing)

Al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, la norma prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotti uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

 

EFFICIENZA ENERGETICA DELLE SCUOLE

(articolo 38-bis, comma 3, lett. b), Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria).

La disposizione, modificando l’articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, autorizza, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

 

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOGAS

(articolo 40-ter, Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

La disposizione proroga, limitatamente all’anno 2020 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro, gli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ossia quegli incentivi previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW.

 

AUTOCONSUMO COLLETTIVO DA FONTI RINNOVABILI E COMUNITÀ ENERGETICHE

 (articolo 42-bis, Autoconsumo da fonti rinnovabili)

La disposizione, anticipando il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, consente di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili.

Rispetto alla nuova previsione, Confcooperative nazionale e la Federazione di Confcooperative Consumo e Utenza hanno espresso, nelle diverse sedi politiche, tecniche ed istituzionali, le proprie perplessità, rappresentando le molteplici criticità legate al parziale anticipato recepimento delle previsioni delle nuove direttive in materia di energia e, soprattutto, alla scelta di adottare condizioni e limitazioni non previste a livello comunitario, rispetto ad uno strumento che invece, se adeguatamente disciplinato, può presentare significative potenzialità per le imprese, per i cittadini e sotto il profilo ambientale e della sostenibilità. La disposizione, comunque, anche considerati i lavori per il recepimento delle direttive comunitarie in corso, deve ritenersi sperimentale e di provvisoria applicazione.

In particolare, la nuova norma prevede che i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, definendo limiti e modalità.

La disposizione prevede che i clienti finali possono associarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 (produzione di energia destinata al proprio consumo e condivisione dell'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente) non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;

b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri devono essere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

c) l'obiettivo principale dell'associazione deve essere quella di fornire benefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d) (i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti devono essere ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione) compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

La disposizione prevede, quindi, che le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente debbano operare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomìni di cui alla lettera e);

d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

La nuova norma prevede che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa si applicano gli oneri generali di sistema (articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) e che ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione che sarà individuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, cui è rinviata la definizione di una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle nuove configurazioni sperimentali. Non è invece consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione), né al meccanismo dello scambio sul posto, ferma restando la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione citata, in particolare, prevede una detrazione del 36% dall'imposta lorda delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

La nuova disposizione del decreto milleproroghe rinvia ad un provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire l’attuazione dell’articolo.

Cfr. anche sezione AMBIENTE per le altre disposizioni in materia ambientale

 

 

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE ENERGIA e CLIMA

RIFERIMENTI

OGGETTO

PROFILI DI INTERESSE

COLLEGAMENTI

Delibere Regionali per impiego del siero di latte in impianti di biogas

 

Regione Piemonte Delibera n.1176 del 27 marzo 2020 “Disposizioni urgenti per favorire l’invio del siero di latte, tal quale o concentrato, agli impianti per la produzione di biogas”, con la quale si consente l’invio di siero di latte agli impianti di biogas.

 

Regione Lombardia

Delibera 30 marzo 2020 - n. XI/3021

Disposizioni urgenti al fine di favorire il conferimento del siero di latte agli impianti di produzione di biogas alla luce dello stato di emergenza della filiera lattiero casearia causata dal coronavirus covid-19

Con precedente provvedimento - D. 25 marzo 2020 - n. 3784 – la Regione Lombardia aveva annullato i due decreti - n. 3419 del 16 marzo 2020 e n. 3741 del 24 marzo 2020 - emanati al fine di favorire il riuso del siero di latte presso gli impianti di produzione biogas

 

Regione Veneto

Decreto del Presidente della giunta regionale n. 31 del 19 marzo 2020

Disposizioni temporanee urgenti inerenti le procedure amministrative di conferimento dei sottoprodotti di origine animale (siero e altri sottoprodotti a base di latte ordinariamente destinati al consumo umano) presso gli stabilimenti termoelettrici alimentati a biogas con nesso agricolo.

Emergenza COVID-19

Utilizzo del siero di latte in impianti di biogas in deroga

Diverse Regioni hanno approvato ordinanze di emergenza finalizzate a consentire l’impiego del siero di latte in impianti di biogas, in deroga alle autorizzazioni in materia energetica o sanitarie (regolamenti 1069/2009 e 142/2011).

 

I provvedimenti si sono resi necessari dal momento che il comparto lattiero-caseario sta vivendo un momento di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, si registrano le difficoltà dei caseifici nella gestione del siero di latte, che costituisce oltre l’80% in volume del latte caseificato, nella consegna alle imprese di trasformazione. Le criticità sono dovute alla logistica dei trasporti e al blocco di alcune frontiere interne all’Unione Europea e pertanto i caseifici sono ad oggi costretti a stoccare quantità crescenti di sottoprodotto che non possono più delocalizzare ai trasformatori, con il rischio di dover sospendere la propria attività e di conseguenza di dover sospendere anche il ritiro giornaliero del latte dagli allevatori conferenti.

Le delibere indicate sono reperibili ai seguenti link:



Delibera Regione Piemonte:

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/aa_aa_regione%20piemonte%20-%20dgr_2020-04-01_72189.pdf

 

Delibera Regione Lombardia

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/85307a01-3c0f-4a3c-ac7b-9a1889740ddb/DGR+3021+30+marzo+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-85307a01-3c0f-4a3c-ac7b-9a1889740ddb-n4Wv-Gc

 

Decreto del Presidente della giunta regionale Veneto

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDecretoPGR.aspx?id=417267

EMERGENZA COVID-19

AGGIORNAMENTO TERMINI ADEMPIMENTI GSE - 25 marzo 2020

Emergenza COVID-19

Elenco di tutte le proroghe per rinnovabili ed efficienza energetica

Gse, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato l’elenco dei procedimenti e dei connessi adempimenti in capo agli operatori, che sono stati prorogati.

Il Gestore, già nei giorni scorsi aveva disposto la proroga dei termini nell’ambito dei procedimenti di competenza, precisando che la proroga non sarà applicata ai procedimenti amministrativi che, sulla base dei documenti già nella propria disponibilità, potrà concludere con esito positivo.

 

Cfr.

ž Circolare Servizio Ambiente ed Energia – Dipartimento politico sindacale – n.2/2020 del 18 marzo 2020 “Decreto Cura Italia e provvedimenti del Gestore dei Servizi Energetici - Proroga di scadenze nel settore ambientale ed in materia di energia”

 

ž Circ Servizio Ambiente ed Energia – Dipartimento politico sindacale – n.5/2020  del 2 aprile 2020 “Emergenza covid-19 - procedimenti amministrativi e connessi adempimenti prorogati dal gestore dei servizi energetici (Gse)”

 

Il documento del GSE è allegato alla circolare n.5/2020 ed è comunque reperibile al seguente link:

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Archivio/DL%20CuraItalia_Sospensione%20termini%20procedimenti.pdf

 



 

ATTIVITÀ IN CORSO – ENERGIA e CLIMA

OGGETTO

DESCRIZIONE

INTERLOCUTORI

ATTIVITÀ E POSIZIONAMENTO

Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra

(SISTEMA ETS)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410

Ministero dell’ambiente

Commissioni parlamentari

Il Governo ha sottoposto al Parlamento, per il relativo parere, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/410 che modifica la direttiva 2003/87/CE, in materia di Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra (sistema ETS).

La riscrittura della disciplina di riferimento costituisce l’occasione per richiedere l’introduzione di eventuali profili di miglioramento e di adeguamento delle norme che, negli anni, possono aver determinato appesantimenti o criticità applicative o interpretative.

Il Servizio sta predisponendo le proposte da trasmettere in sede parlamentare e ministeriale.