Facendo
seguito alle Circolari del Servizio legislativo nn. 4 e 5 del 2018,
si svolgono di seguito alcuni approfondimenti e aggiornamenti in tema di
OBBLIGHI DI TRASPARENZA
RELATIVI ALLE EROGAZIONI PUBBLICHE
(art. 1, c. 125, L. 124/2017)
[Aggiornamenti – Approfondimenti]
Confcooperative
e l’Alleanza delle Cooperative Italiane, sin dalla fine del 2017, hanno
fortemente criticato la formulazione ambigua ed atecnica della disposizione,
che consegna le imprese e le associazioni ad una situazione di incertezza,
determinando prima il rinvio dell’adempimento al 2019, poi la richiesta di un
parere al Consiglio di Stato. Al momento, non tutti i problemi sono risolti,
tant’è che si è cercato di affrontarli sia in sede legislativa (con la
proposizione di emendamenti correttivi e di interpretazione autentica), sia con
la sollecitazione di un intervento di prassi del Ministero dello Sviluppo
economico al fine di chiarire i vari profili dubbi riguardanti in particolare l’adempimento
a carico delle imprese.
Sinora
si è solo registrato l’intervento del Ministero
del Lavoro – Direzione generale per il Terzo settore, Circolare 11 gennaio
2019, n. 2 (all. 1) riguardante
i profili di applicazione dell’istituto da parte delle associazioni e degli
enti del terzo settore (diverse dalle imprese sociali e dalle cooperative
sociali) e quello più generale del Consiglio
di Stato 1 giugno 2018, n. 1449 (all.
2).
I dubbi e le
difficoltà applicative permangono. Le seguenti indicazioni scontano pertanto
ancora un alto grado di incertezza sull’applicazione della norma che si auspica
venga quanto prima rimosso da un intervento chiarificatore del legislatore o
della prassi amministrativa.
*
-
Profili generali
Gli
obblighi di trasparenza in parola – per il cui esame si rinvia alla citata Circolare
del Servizio legislativo n. 4/2018 – sono stati introdotti dall’articolo 1, commi 125 e ss., della legge
4 agosto 2017, n. 124[1] e
concernono “contributi, sovvenzioni e
vantaggi economici di ogni genere” riconosciuti alle associazioni e alle
imprese da pubbliche amministrazioni e da altri soggetti pubblici.
Più
precisamente, la disposizione citata profila tre distinti obblighi di
trasparenza:
-
un obbligo posto in capo ad associazioni e Onlus di pubblicazione su siti
o portali internet entro il 28 febbraio di ogni anno delle “informazioni relative a sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque
genere ricevuti dalle (…) pubbliche amministrazioni” o con altri soggetti
pubblici “nell’anno precedente”;
-
un obbligo posto in capo alle sole cooperative sociali che svolgono
attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, di pubblicazione trimestrale “nei
propri siti internet o portali digitali dell’elenco dei soggetti a cui sono
versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di
integrazione, assistenza e protezione sociale”;
-
un obbligo posto in capo alle imprese di pubblicazione nella nota
integrativa al bilancio degli importi ricevuti a titolo di “sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche
amministrazioni” o da altri soggetti pubblici[2].
Esclusivamente
a presidio di questo ultimo obbligo (iii) a carico delle imprese (e non
dei due precedenti) la legge prevede la sanzione
della “restituzione delle somme ai
soggetti eroganti entro tre mesi” (l’applicazione della sanzione al
solo caso di inadempimento dell’obbligo di pubblicazione in nota integrativa è
confermato da Consiglio di Stato 1 giugno
2018, n. 1449 (all. 2).
Si
tenga poi presente che, al fine di evitare l’accumulo di informazioni non
rilevanti, i suddetti obblighi di pubblicazione non sussistono “ove l’importo delle sovvenzioni, dei
contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000
euro nel periodo considerato”. Si ritiene che detto limite si riferisca
al totale dei vantaggi pubblici
ricevuti e non alla singola
erogazione. L’obbligo di informazione scatta, quindi, allorquando il totale
dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, con
la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a
tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento
o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione
sia inferiore a 10.000,00 euro (così Ministero
del Lavoro – Direzione generale per il Terzo settore, Circolare 11 gennaio
2019, n. 2, all. 1).
Infine,
la norma nulla dispone in tema di autorità competenti e controlli sull’attuazione.
Ciò vuol dire – così ha chiarito il Consiglio di Stato – che il controllo
spetterà alle singole Amministrazioni con le quali le associazioni e le imprese
intrattengono il rapporto riguardante l’erogazione.
*
-
L’ambito applicativo: l’oggetto
dell’obbligo di comunicazione
Il
primo problema interpretativo riguarda l’oggetto
della pubblicazione, vale a dire la tipologia degli importi da
indicare: sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere
ricevuti nell’anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti
equiparati.
La
lettera della norma ha una portata ampia. Al momento l’unica indicazione di
prassi fornita dalle Amministrazioni è quale resa da Ministero del Lavoro – Direzione generale per il Terzo settore,
Circolare 11 gennaio 2019, n. 2 (all.
1), nella quale si sostiene la tesi estensiva
che costituiscono oggetto di pubblicazione – non solo i contributi, le
sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle PA e dagli enti
assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere
sinallagmatico, ma anche – le somme erogate dalla PA che hanno la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il
compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei
rapporti contrattuali). Sempre a detta del Ministero del Lavoro, l’attribuzione
del vantaggio da parte della PA può avere ad oggetto non soltanto risorse
finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile;
in tal caso, ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del
vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato
dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione).
Essendo
questa l’unica indicazione di prassi esistente è doveroso adeguarvisi, fornendo
informazione specifica anche riguardante i corrispettivi dei contratti
stipulati con le pubbliche amministrazioni. Nondimeno, Confcooperative e l’Alleanza
delle Cooperative italiane hanno espresso più di qualche perplessità su tale
interpretazione, sollecitando un diverso avviso di prassi o una correzione
legislativa urgente[3].
*
-
Criterio di cassa
Per
quanto attiene all’arco temporale di riferimento e ai criteri di
contabilizzazione da seguire, soccorre anche in questo caso l’orientamento del
Ministero del Lavoro secondo il quale l’impiego da parte del legislatore del
concetto di vantaggio economico “ricevuto” dalle pubbliche amministrazioni
comporta la necessità conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa: sicché andranno pubblicate
le somme effettivamente incassate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio
al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme
si riferiscono (così Ministero del
Lavoro – Direzione generale per il Terzo settore, Circolare 11 gennaio 2019, n.
2, all. 1).
*
-
Profili riguardanti le sole cooperative
speciali.
Un
primo tema riguardante la collocazione delle cooperative sociali nell’ambito
dell’istituto in esame riguarda il fatto che, in ipotesi, le cooperative
sociali rientrano:
-
sia
tra i soggetti cui si applica l’obbligo di pubblicazione sui siti internet
entro il 28 febbraio, essendo ONLUS di diritto ai sensi dell’articolo 10, c. 6,
D. L. vo 460/1997;
-
sia
tra le imprese che sono invece obbligate alla pubblicazione in nota integrativa,
essendo sotto il profilo civilistico società, come tali tenute, ai sensi dell’art.
2200 cc., ad iscriversi al registro delle imprese.
Sorge
quindi il dubbio se le cooperative sociali debbano ottemperare ad entrambi gli
obblighi ovvero se debbono sottostare ad uno solo di essi (ed in tal caso a
quale dei due).
Ebbene,
al momento, il dubbio è stato risolto da Ministero
del Lavoro – Direzione generale per il Terzo settore, Circolare 11 gennaio
2019, n. 2 (all. 1), ove si
sostiene chiaramente che “la prevalenza
del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della
cooperativa sociale (…) porta a ritenere applicabile a quest’ultima la
disciplina prevista per le imprese”.
Le
cooperative sociali, pertanto, saranno tenute ad adempiere agli obblighi
previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di
esercizio, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla
sanzione restitutoria contemplata nel terzo periodo del comma 125. Non saranno al contrario assoggettate
all’adempimento di pubblicazione entro il 28 febbraio sui siti internet
previsto per le associazioni e le altre Onlus.
Sotto
altro profilo, invece, riguarda esclusivamente
le cooperative sociali, e non
altri soggetti, lo specifico obbligo di trasparenza introdotto dall’articolo 12-ter del D.L. n.113/2018,
convertito dalla legge n. 132/2018, ove si prevede che “le cooperative sociali sono altresì tenute,
qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri
siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme
per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione,
assistenza e protezione sociale”.
Sull’interpretazione della disposizione citata – oltremodo
incerta, anche alla luce della recentissima modifica operata dall’art.
3-quater, c. 2, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12[4]
– si rinvia ad una prossima Circolare di Confcooperative – Federsolidarietà.
*
-
Profili riguardanti le associazioni
(in particolare le Unioni territoriali di Confcooperative)
Le
associazioni – tutte, non solo le Onlus – devono pubblicare le informazioni
relative alle erogazioni in esame, entro
il 28 febbraio di ogni anno, nei propri
siti o portali digitali.
Come
è già stato ricordato nelle precedenti comunicazioni, essendo destinato a tutte
le associazioni e a tutte le Onlus, senza distinzioni di sorta, all’obbligo in
parola sono assoggettate anche le associazioni nazionali e territoriali di
rappresentanza, quali Confcooperative e le sue Unioni territoriali di Confcooperative
(le quali, pur non essendo Onlus, sono “associazioni”).
Il
Ministero del Lavoro prescrive che le informazioni da pubblicare, entro il 28
febbraio, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi: denominazione e codice
fiscale del soggetto ricevente; denominazione del soggetto erogante; somma
incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); data di incasso; causale.
Tali
elementi informativi devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali
digitali degli enti percipienti: in mancanza del sito internet, il riferimento
ai portali digitali rende possibile l’adempimento degli obblighi di pubblicità
e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente
medesimo. Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione
in parola potrà avvenire anche sul sito
internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.
*
Le
indicazioni fornite sono rese in un contesto di alta incertezza interpretativa
e applicativa: sarà pertanto nostra cura informarvi tempestivamente di ogni
novità che dovesse nel frattempo sopraggiungere.
[1] Art. 1, commi 125 e ss., legge 4
agosto 2017, n. 124:
“125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di
cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti
economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo
2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società
controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione
pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio
di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici
di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai
medesimi soggetti nell'anno precedente. Le cooperative sociali sono altresì
tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri
siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme
per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione,
assistenza e protezione sociale. Le imprese che ricevono sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo
sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di
esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti
eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i
soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed
abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono
versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle
amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i
soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme
di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale,
di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(…)
127.
Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di
pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle
sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore
a 10.000 euro nel periodo considerato”.
[2] Da ultimo è sopraggiunta una modifica
legislativa (art. 3-quater, c. 2, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito dalla legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019) che ha stabilito che “per gli aiuti di Stato e gli aiuti de
minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (…) la
registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema (…) tiene luogo
degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti
dall’articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124,
a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio
l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del
Registro nazionale degli aiuti di Stato”. La disposizione mirava ad
introdurre una semplificazione dell’obbligo di trasparenza previsto per le imprese (iii). Tuttavia, per
ragioni incomprensibili (se non ipotizzando un marchiano errore di scrittura
dell’emendamento), la disposizione si riferisce al secondo e non al terzo
periodo del c. 125, quindi riguarderebbe (non le imprese tout court, ma) le sole le cooperative
sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Salvo successivi chiarimenti ministeriali,
dobbiamo quindi ritenere che per l’obbligo di trasparenza incombente sulle
imprese e da attuare con una indicazione in nota integrativa (iii)
non sia intervenuta alcun esonero, né alcuna forma di semplificazione.
Quanto alle conseguenze
della modifica in esame sulle cooperative sociali che svolgono attività a
favore degli stranieri (ii), non essendo ancora sciolti
tutti i nodi interpretativi e applicativi, si rinvia ad una prossima
comunicazione di Federsolidarietà.
[3] La Circolare del Ministero del lavoro Direzione generale del Terzo settore
11 gennaio 2019, n. 2, adotta un’interpretazione estensiva dell’ambito
oggettivo di applicazione degli obblighi di comunicazione, ritenendo che
debbano essere comunicati anche i corrispettivi dei contratti pubblici. L’interpretazione
è discutibile poiché in contrasto con la lettera della disposizione e con le
interpretazioni sinora rassegnate da dottrina e operatori (vedi ad es.
Circolare Assonime 14 febbraio 2018). Più precisamente, il c. 125 è elaborato
con riferimento al lessico ed alle categorie del D. l. vo 14 marzo 2013, n. 33,
riguardando le sole comunicazioni di cui al Capo II (Obblighi di pubblicazione
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni) del
citato decreto, relative agli “atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” (art. 26), agli
“incarichi di collaborazione o consulenza” (art. 15), “incarichi conferiti
nelle società controllate” (art. 15-bis) e agli “incarichi conferiti ai
dipendenti pubblici” (art. 18). Da tale nomenclatura sono evidentemente e
letteralmente esclusi gli “obblighi di pubblicazione in settori speciali” di
cui al capo V, tra i quali sono indicati gli “obblighi di pubblicazione degli
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (art. 37). La
Circolare Ministero del lavoro adotta invece un’interpretazione che misconosce
la rilevanza della lettera e della sistematica degli obblighi di trasparenza.
Peraltro, tale
interpretazione estensiva rende ancor meno ragionevole (poiché stridente con i
principi generali e con quelli dei contratti) la previsione della sanzione
della restituzione delle intere somme erogate (di pe sé abnorme in quanto
“sproporzionata”). Insomma, un tale intervento incrementa verosimilmente
l’incertezza giuridica generata dalla disposizione in commento ed il rischio
probabile formarsi di orientamenti di prassi contrastanti. Per tali ragioni l’Alleanza
delle Cooperative Italiane ha espresso l’avviso che sia opportuno procedere
urgentemente ad una modifica legislativa ovvero – in alternativa – all’emanazione
di una circolare del MiSE per le sole imprese (con indicazioni diverse da
quelle fornite dal Ministero del Lavoro per i soli enti del terzo settore).