Circolari

Circ. n. 8/2019

INL – Direzione Centrale Vigilanza Nota del 1 marzo 2019 – prot. 2074. Praticabilità del distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003tra committente e appaltatore per finalità formative.

Si rende nota la risposta data dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro a fronte di un quesito posto da Confcooperative sulla legittima praticabilità del distacco di personale tra committente e appaltatore esclusivamente per finalità formative.

La nostra richiesta di chiarimento all’INL nasceva da una specifica esigenza emersa in una Regione nel settembre 2018, in presenza di un caso concreto cui dare risposta.

Nel merito si conferma la posizione assunta dallo scrivente Servizio Sindacale Giuslavoristico, già a suo tempo illustrata alla nostra struttura regionale interessata, circa la legittima possibilità di un committente di distaccare, per un determinato periodo di tempo, parte del proprio personale presso un suo appaltatore esclusivamente per finalità formative.

Nella risposta l’INL conferma la configurabilità di un legittimo distacco, fatto salvo – giustamente - il ricorrere di tutte le condizioni che secondo la disciplina generale devono sussistere per avere un distacco regolare (al fine di evitare un utilizzo improprio e distorto dell’istituto).

Come noto, per distacco, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del decreto legislativo 276/2003, s’intende la scelta di un datore di lavoro (distaccante) di porre, nel suo specifico interesse, temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Ciò detto, l’Ispettorato riconosce che per la fattispecie evidenziata ricorrono tutti i presupposti di fondo alla base dell’istituto:

  • l’interesse del distaccante, da intendersi, in linea con la giurisprudenza, nella sua accezione più ampia di interesse produttivo e non meramente economico, e quindi riconducibile anche alle esigenze di formazione del personale in forza al distaccante (committente), che non devono necessariamente tradursi in elemento secondario rispetto all’eventuale interesse economico dell’impresa appaltatrice nell’impiegare tale personale;

  • la temporaneità del distacco, che va quindi circoscritto ad un determinato periodo di tempo, durante il quale deve perdurare senza interruzione l’interesse organizzativo di cui sopra del distaccante;

  • lo svolgimento di una determinata attività, la stessa per la quale si concretizza la finalità formativa, ammettendo l’INL anche l’eventualità che, fatto salvo il necessario assenso da parte del lavoratore interessato, la legittimità comunque del distacco anche in presenza di un mutamento delle mansioni che trovi giustificazione unicamente nella realizzazione delle finalità formative e non in altre esigenze connesse allo svolgimento dell’appalto.

Si rimanda alla nota allegata per ulteriori approfondimenti.