Si rende nota la risposta data dall’Ispettorato
Nazionale del Lavoro a fronte di un quesito posto da Confcooperative sulla legittima praticabilità del distacco di
personale tra committente e appaltatore esclusivamente per finalità
formative.
La nostra richiesta di chiarimento all’INL
nasceva da una specifica esigenza emersa in una Regione nel settembre 2018, in
presenza di un caso concreto cui dare risposta.
Nel merito si conferma la posizione assunta dallo scrivente Servizio
Sindacale Giuslavoristico, già a suo tempo illustrata alla nostra struttura
regionale interessata, circa la legittima possibilità di un committente di
distaccare, per un determinato periodo di tempo, parte del proprio personale
presso un suo appaltatore esclusivamente per finalità formative.
Nella risposta l’INL conferma la configurabilità di un legittimo distacco,
fatto salvo – giustamente - il ricorrere
di tutte le condizioni che secondo la disciplina generale devono sussistere per
avere un distacco regolare (al fine di evitare un utilizzo improprio e
distorto dell’istituto).
Come noto, per distacco, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 30 del decreto legislativo 276/2003, s’intende
la scelta di un datore di lavoro (distaccante) di porre, nel suo specifico
interesse, temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro
soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività
lavorativa.
Ciò detto, l’Ispettorato riconosce che per la fattispecie evidenziata ricorrono
tutti i presupposti di fondo alla base dell’istituto:
-
l’interesse del distaccante, da intendersi, in
linea con la giurisprudenza, nella sua accezione più ampia di interesse
produttivo e non meramente economico, e quindi riconducibile anche alle esigenze di formazione del personale in forza
al distaccante (committente), che non devono necessariamente tradursi in
elemento secondario rispetto all’eventuale interesse economico dell’impresa
appaltatrice nell’impiegare tale personale;
-
la
temporaneità
del distacco, che va quindi circoscritto
ad un determinato periodo di tempo, durante il quale deve perdurare
senza interruzione l’interesse organizzativo di cui sopra del distaccante;
-
lo
svolgimento
di una determinata attività, la stessa per la quale si concretizza la
finalità formativa, ammettendo l’INL
anche l’eventualità che, fatto salvo il necessario assenso da parte del
lavoratore interessato, la legittimità comunque del distacco anche in presenza
di un mutamento delle mansioni che trovi giustificazione unicamente nella
realizzazione delle finalità formative e non in altre esigenze connesse allo
svolgimento dell’appalto.
Si rimanda alla nota
allegata per ulteriori approfondimenti.