Circolari

Circ. n. 8/2017

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

 

Si trasmette copia della Nota del 20 marzo 2017 della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, la Direzione) in materia di

 

bilancio delle cooperative rientranti nella categoria delle micro imprese

 

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L’art. 2435-ter, c.c., rubricato “Bilancio delle micro-imprese”, semplifica notevolmente il bilancio per tale categoria di imprese, esonerandole dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione[1].

Ebbene, la Direzione ha messo in dubbio l’applicabilità dell’art. 2435-ter alle micro imprese aventi la forma di società cooperativa, ritenendo essenziale un intervento legislativo. È giunta a tale conclusione nonostante l’Associazione XBRL, Unioncamere, l’Ordine dei dottori Commercialisti di Roma – insieme all’Alleanza delle Cooperative – ritengano indubbia l’applicazione dell’articolo 2435-ter alle cooperative. Dopo un'attenta analisi della normativa e delle compatibilità tecniche, ad esempio, l’Associazione XBRL aveva tempestivamente predisposto, nel modello applicativo del bilancio semplificato, un campo testuale dedicato alle società cooperative affinché le stesse potessero utilizzarlo per fornire le peculiari informazioni obbligatorie previste dal codice civile e da leggi speciali (2513 c.c., art. 2528 c.c., art. 2545 c.c., art. 2545 sexies 2° comma c.c.)[2].

La Direzione – evidentemente conscia della necessità di attuare la semplificazione sollecitata dall’ordinamento comunitario a tutte le imprese, senza distinzioni di sorta – ha altresì annunciato la propria volontà di risolvere il problema attraverso un intervento legislativo[3].

In ogni caso, indipendentemente dalle iniziative dei prossimi mesi, si rileva che – almeno per quest’anno – che le cooperative che abbiano fatto applicazione dell’art. 2435-ter non sono in ogni caso sanzionabili, beninteso, a condizione che abbiano corredato il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter, di tutte le informazioni obbligatorie peculiari concernenti le cooperative (2513 c.c., art. 2528 c.c., art. 2545 c.c., art. 2545 sexies 2° comma c.c.).

Ovviamente, in assenza di chiarimenti, per gli anni successivi l'ispettore/revisore cooperativo dovrà prescrivere alla medesima cooperativa di adottare il bilancio secondo gli articoli 2423, c.c. e ss. ovvero secondo l’art. 2435-bis.

 

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Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


















[1] Art. 2435-ter, c.c.: “Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo commadell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”.

[2] Si allude agli obblighi di informazione e bilancio di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies, 2° comma, del codice civile. Tali norme prevedono: l’art. 2513 c.c., che gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a documentare in Nota integrativa, ai fini del godimento di agevolazioni fiscali, la condizione di cooperativa a “mutualità prevalente”; l’art. 2528 c.c., che gli Amministratori debbono riferire nella Relazione sulla gestione (ovvero in Nota Integrativa se redigono il bilancio in forma abbreviata) in ordine alle determinazioni assunte nel corso dell’esercizio con riguardo all’ammissione di nuovi soci; l’art. 2545 c.c., che gli Amministratori ed i Sindaci debbono evidenziare nella Relazione sulla gestione (ovvero in Nota Integrativa se redigono il bilancio in forma abbreviata) i criteri seguiti nella gestione societaria per il perseguimento dello scopo mutualistico; l’art. 2545 sexies 2° comma c.c., in occasione di erogazione di ristorni, debbono essere separatamente indicati in bilancio (distinzione normalmente indicata in Nota Integrativa) i dati relativi all’attività svolta con i soci, rispetto a quella svolta con i terzi, distinguendo le diverse gestioni in caso di pluralità di tipologie di scambio mutualistico.

[3] L’Alleanza delle cooperative non si opporrà ad un chiarimento normativo, benché ritenga che non sia necessario, in quanto la soluzione può essere individuata agevolmente attraverso l’interpretazione, anche in considerazione del fatto che la volontà del legislatore – nazionale ed europeo – è nel senso di non escludere le società cooperative dalla possibilità di adottare il bilancio ultra-semplificato.