Si trasmette copia della Nota del 20
marzo 2017 della Direzione Generale per
la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del
Ministero dello sviluppo economico (di seguito, la Direzione) in materia di
bilancio delle cooperative rientranti nella categoria delle micro
imprese
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L’art.
2435-ter, c.c., rubricato “Bilancio delle micro-imprese”, semplifica
notevolmente il bilancio per tale categoria di imprese, esonerandole dalla
redazione del rendiconto finanziario,
della nota integrativa e della relazione sulla gestione[1].
Ebbene,
la Direzione ha messo in dubbio
l’applicabilità dell’art. 2435-ter alle micro imprese aventi la forma di
società cooperativa, ritenendo essenziale un intervento legislativo. È
giunta a tale conclusione nonostante l’Associazione XBRL, Unioncamere, l’Ordine
dei dottori Commercialisti di Roma – insieme all’Alleanza delle Cooperative –
ritengano indubbia l’applicazione dell’articolo 2435-ter alle cooperative. Dopo
un'attenta analisi della normativa e delle compatibilità tecniche, ad esempio,
l’Associazione XBRL aveva tempestivamente predisposto, nel modello applicativo
del bilancio semplificato, un campo testuale dedicato alle società cooperative
affinché le stesse potessero utilizzarlo per fornire le peculiari informazioni
obbligatorie previste dal codice civile e da leggi speciali (2513 c.c., art. 2528 c.c., art. 2545 c.c., art. 2545
sexies 2° comma c.c.)[2].
La
Direzione – evidentemente conscia della necessità di attuare la semplificazione
sollecitata dall’ordinamento comunitario a tutte le imprese, senza distinzioni
di sorta – ha altresì annunciato la propria volontà di risolvere il problema
attraverso un intervento legislativo[3].
In
ogni caso, indipendentemente dalle iniziative dei prossimi mesi, si rileva che
– almeno per quest’anno – che le
cooperative che abbiano fatto applicazione dell’art. 2435-ter non sono in ogni
caso sanzionabili, beninteso, a condizione che abbiano corredato il bilancio ai
sensi dell’articolo 2435-ter, di tutte le informazioni obbligatorie peculiari
concernenti le cooperative (2513 c.c., art.
2528 c.c., art. 2545 c.c., art. 2545 sexies 2° comma c.c.).
Ovviamente,
in assenza di chiarimenti, per gli anni successivi l'ispettore/revisore
cooperativo dovrà prescrivere alla medesima cooperativa di adottare il bilancio
secondo gli articoli 2423, c.c. e ss. ovvero secondo l’art. 2435-bis.
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Si resta a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.
[1] Art. 2435-ter, c.c.: “Sono
considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due
esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo
dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite
e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati
in media durante l'esercizio: 5 unità.
Fatte salve le norme del
presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle
micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate
dalla redazione:
1) del rendiconto
finanziario;
2) della nota
integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni
previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla
gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni
richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
Non sono applicabili le
disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo commadell'articolo 2426.
Le società che si
avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il
bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando
per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati
nel primo comma”.
[2] Si allude agli
obblighi di informazione e bilancio di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies,
2° comma, del codice civile. Tali norme prevedono: l’art. 2513 c.c., che
gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a documentare in Nota integrativa,
ai fini del godimento di agevolazioni fiscali, la condizione di cooperativa a
“mutualità prevalente”; l’art. 2528 c.c., che gli Amministratori debbono
riferire nella Relazione sulla gestione (ovvero in Nota Integrativa se redigono
il bilancio in forma abbreviata) in ordine alle determinazioni assunte nel
corso dell’esercizio con riguardo all’ammissione di nuovi soci; l’art. 2545
c.c., che gli Amministratori ed i Sindaci debbono evidenziare nella Relazione
sulla gestione (ovvero in Nota Integrativa se redigono il bilancio in forma
abbreviata) i criteri seguiti nella gestione societaria per il perseguimento
dello scopo mutualistico; l’art. 2545 sexies 2° comma c.c., in occasione di
erogazione di ristorni, debbono essere separatamente indicati in bilancio
(distinzione normalmente indicata in Nota Integrativa) i dati relativi
all’attività svolta con i soci, rispetto a quella svolta con i terzi,
distinguendo le diverse gestioni in caso di pluralità di tipologie di scambio
mutualistico.
[3] L’Alleanza delle cooperative non si opporrà ad un
chiarimento normativo, benché ritenga che non sia necessario, in quanto la
soluzione può essere individuata agevolmente attraverso l’interpretazione,
anche in considerazione del fatto che la volontà del legislatore – nazionale ed
europeo – è nel senso di non escludere le società cooperative dalla possibilità
di adottare il bilancio ultra-semplificato.