Circolari

Circ. n. 8/2016

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE 18 MAGGIO 2016, N. 20/E (Commento alle novità fiscali. Legge di stabilità 2016. Primi chiarimenti)


 

L’Agenzia delle Entrate, in data 18 maggio 2016, ha diramato la Circolare n. 20/E recante

 

primi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla legge di Stabilità 2016

 

Il documento – reperibile all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+20e+del+18+maggio+2016/Circolare++N.+20_E+DEL+18+maggio+2016.pdf – contiene una serie di chiarimenti su vari istituti di interesse per le cooperative, già illustrati nella Circolare del Dipartimento politico sindacale n.1/2016 (cui in ogni caso si rinvia per un primo esame degli istituti).

Di seguito si mettono in evidenza alcune significative prese di posizione dell’Amministrazione finanziaria, ricordando che molte delle questioni affrontate e risolte dalla Legge di Stabilità 2016 sono state elaborate o promosse dall’Alleanza delle Cooperative e da Confcooperative.

 

Da subito si avverte che il tema del nuovo regime Iva delle prestazioni sociali rese da cooperative sociali a soggetti svantaggiati non è stato affrontato in questo documento e, con ogni probabilità, verrà esaminato in un documento di prassi autonomo.

 

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  1. QUALIFICAZIONE DEL REDDITO PER SOCI DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE (COMMA 114)

 

La Legge di Stabilità 2016 ascrive ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR, il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma con la cooperativa ai sensi dell’articolo 1, comma 3, legge 142/2001.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la disposizione opera solo ai fini fiscali, rimanendo fermo il trattamento previdenziale (gestione artigiani) relativo ai redditi in esame. Anche l’Amministrazione finanziaria, pertanto, ritiene di dover prendere esplicitamente posizione rispetto alla questione dell’inquadramento previdenziale dei soci artigiani che instaurano un rapporto in forma autonoma con la cooperativa, aderendo alla ricostruzione proposta da anni da Confcooperative. Trova dunque un ulteriore supporto interpretativo l’orientamento, ormai pacifico, secondo il quale è legittima e regolare l’iscrizione dei SOCI DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE nella gestione artigiani dell’INPS quando stabiliscono un rapporto di lavoro autonomo ai sensi della legge n.142/2001.

Si resta in attesa di una posizione ultimativa del Ministero del Lavoro.

 

Fatto salvo il chiarimento in materia previdenziale, sotto il profilo tributario, l’Agenzia delle Entrate ricorda che presupposto fondamentale per l’assimilazione tributaria ai redditi di lavoro dipendente richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di lavoro “in forma autonoma”, previsto nel regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142 del 2001.

Si precisa che nonostante la norma faccia un generico rinvio all’art. 50 del TUIR senza individuare quale sia la fattispecie reddituale di riferimento, tra quelle ivi previste, per ragioni logico sistematiche, il reddito dei lavoratori soci delle cooperative artigiane rientri tra quelli di cui alla lett. a) del predetto articolo 50 del TUIR (compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca).

 

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2. Esclusione della soggettività Irap per nel settore agricolo e della pesca (comma 70)

 

La Circolare reca alcuni chiarimenti in tema di esenzione dal pagamento dell’IRAP per i settori dell’agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016.

Come noto (v. ns. Circolare del Dipartimento politico sindacale n. 1/2016, § 3), la legge ora stabilisce che sono esenti dall’Irap:

  • i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR;

  • i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (vale a dire le cooperative cd. forestali);

  • le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10, d.p.r. 601/1973.

Sulla qualifica soggettiva, l’Amministrazione precisa che “l’esclusione dall’IRAP in commento riguardi le attività, appositamente richiamate dal comma 70, per le quali in precedenza si applicava l’aliquota dell’1,90 per cento”.

Per tutte le problematiche di interpretazione sottese alla novità legislativa, perlopiù non risolte dal documento di prassi in esame, si rinvia alla ns. Circolare del Dipartimento politico sindacale n. 1/2016, § 3. Si preannuncia, altresì, che Confcooperative si attiverà affinché l’Amministrazione e il Governo pongano in essere tutti gli atti necessari affinché l’esenzione in parola si applichi anche alle cooperative agricole di cui all’art. 1, c. 2, d.l.vo 228/2001, che non applicano il citato art. 10 (quali le cooperative di imprenditori agricoli che forniscono beni o effettuano servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico); ciò nel rispetto dell’impegno assunto dal Governo con l’accoglimento dell’ordine del giorno 9/3444-A/31, testo riformulato, Pagani, Oliverio (v. ns. Circolare n. 1/2016, pag. 10).

 

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3. Estensione del “reverse charge” alle prestazioni rese dai consorziati ai consorzi che operano con la P.A.

 

In tema di estensione del meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (cd. reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia tenuto ad emettere fattura ai sensi delle disposizioni relative al cd. split payment (per la cui illustrazione si rinvia alla ns. Circolare del Dipartimento politico sindacale n. 1/2016, § 3), l’Agenzia si limita a chiarire in termini generali la ratio dell’istituto, precisando in particolare, sotto il profilo soggettivo, che i consorzi, a cui si riferisce la norma in esame, sono unicamente quelli indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, ossia:

  • i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;

  • i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

  • i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile.

Debbono, quindi, ritenersi esclusi dall’ambito applicativo della disposizione in argomento i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’articolo 37, D. lgs 163/2006, e le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 3, c. 4-ter, d.l. 5/2009.

 

Si ricorda, tuttavia, che per ragioni di compatibilità con il diritto UE, la disposizione in commento non è immediatamente operativa, essendo la sua efficacia subordinata all’autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE) e che, tale autorizzazione, ancorché siano trascorsi sei mesi dall’introduzione dell’istituto nell’ordinamento italiano non sia stata ancora accordata.

 

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4. ACQUISTO IMMOBILI RESIDENZIALI: LA NUOVA DETRAZIONE IRPEF DEL 50 PER CENTO DELL’IVA PAGATA AL COSTRUTTORE – LA NOZIONE DI IMPRESA COSTRUTTRICE

 

L’Agenzia svolge molti chiarimenti in tema di detrazione Irpef dell’Iva assolta sul prezzo di acquisto degli immobili.

Come noto, l’istituto riguarda il diritto di detrarre dall’imposta lorda IRPEF il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

L’Amministrazione anzitutto precisa che, nonostante il riferimento letterale all’“impresa costruttrice”, l’espressione debba essere intesa nel senso ampio di “impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento”, considerando tale non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di “ripristino” o c.d. “ristrutturatrici”.

In seconda battuta si chiarisce che il beneficio ha un’operatività ampia:

  • non essendo limitato agli acquisti dell’abitazione principale;

  • non essendo escluso l’acquisto di immobili di lusso;

  • applicandosi anche alle pertinenze (a condizione che l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale).

Si precisa, poi, che il contribuente che acquisti un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione possa beneficiare sia della detrazione del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto, sia della detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR (interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile); restando, tuttavia, fermo il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa (ciò vorrà dire che la detrazione di cui al citato art. 16-bis, comma 3 del TUIR, non potrà essere applicata anche all’IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione).

Infine, si chiarisce che, essendo necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016, non è possibile fruire della detrazione con riferimento all’Iva relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell’anno 2016.

 

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  1. ALTRI ISTITUTI.

 

[PROROGA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI (COMMA 74)] Quanto alla proroga in esame, la Circolare si limita a precisare che non modificando la proroga l’impianto normativo di riferimento, restano valide le disposizioni istitutive dell’agevolazione, i relativi decreti e provvedimenti di attuazione, nonché i documenti di prassi che ne hanno illustrato l’applicazione.

 

[TASSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORICA DA FONTI RINNOVABILI AGROFORESTALI (COMMA 910)] La legge di Stabilità ha messo a regime la disposizione secondo la quale “la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. Per la produzione di energia oltre i limiti suddetti, è invece prevista l’applicazione di una tassazione forfettaria sempreché, tuttavia, con riferimento ai prodotti utilizzati per tali produzioni, risulti rispettato il criterio della “prevalenza”, così come definito dalla circolare n. 32/E del 2009. In particolare, per la produzione e cessione di energia da fonti fotovoltaiche è richiesto, come esplicitamente chiarito nella risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015, il rispetto dei criteri di connessione all’attività agricola principale indicati nella già citata circolare n. 32/E del 2009. Mancando il requisito della connessione all’attività agricola principale, troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dall’energia prodotta in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.

 

[VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE. SANZIONI A CARICO CAF (COMMA 957)]. Quanto alla nuova sanzione per visto infedele (secondo la quale il CAF risponde solidalmente non più solo di un importo pari alla sanzione, ma di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente), l’Agenzia precisa che è in ogni caso esclusa la colpevolezza del responsabile dell’assistenza fiscale – e, per l’effetto, anche la responsabilità solidale del CAF – qualora il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

 

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