Il Ministero del Lavoro con la circolare in
oggetto, fornisce un riepilogo della normativa di riferimento per quanto
riguarda la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce delle
recenti novità normative ed acquisito il parere del loro Ufficio Legislativo.
La necessità deriva dall’esigenza di chiarire le disposizioni vigenti per tale
strumento, soprattutto alla luce dell’entrata in vigore del decreto
legislativo 148/2015 che, come noto, ha apportato significative novità su tutta
la materia degli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO/CIGS) e sui fondi di
solidarietà(1).
Secondo
il Ministero, per quanto non espressamente e diversamente specificato dalla
disciplina speciale contenuta nel Decreto Interministeriale 1 agosto 2014(2)
tuttora in vigore, agli ammortizzatori sociali in deroga si applicano le
disposizioni del Dlgs. 148/2015.
Certamente non siamo in presenza di una
novità, stante il principio di gerarchia delle fonti del diritto, ma
l’esplicitazione fatta in questa sede aiuta ad inquadrare correttamente le
norme richiamate in presenza di una pluralità di fonti di produzione. Infatti,
il Ministero approfondisce gli effetti
più rilevanti che la nuova disciplina sugli ammortizzatori ordinari genera su
quelli in deroga, soffermandosi in particolare su: lavoratori beneficiari, contributo addizionale da versare, modalità di
erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni, termini presentazione
della domanda, trattamento di fine rapporto.
Prima di declinare puntualmente questi ambiti
di approfondimento, bisogna ricordare
anche, al pari di quanto fa il Ministero in fondo alla sua circolare (par.
7), le disposizioni contenute nella
legge di stabilità 2016 (3) che riguardano
espressamente gli ammortizzatori sociali in deroga, così riassumibili:
-
rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga nel 2016 pari a 250 milioni (con una specifica riserva di
18 milioni per la CIG in deroga nel settore della pesca);
-
periodo massimo di fruizione annua della CIG in deroga
per il 2016 pari a 3 mesi - nel 2015 erano 5;
-
fruizione della
mobilità in deroga solo da parte di
soggetti che non ne abbiano già beneficiato per 3 anni, anche non continuativi,
fino ad un massimo di 4 mesi (6 per i residenti nel Mezzogiorno) e comunque
sempre entro un periodo complessivo di 3 anni e 4 mesi.
≈ ≈ ≈
► Lavoratori beneficiari
Rispetto all’anzianità aziendale che devono avere i lavoratori per beneficiare
dei relativi trattamenti, il Ministero conferma
l’applicazione del requisito dei 12 mesi previsto dal decreto sugli
ammortizzatori in deroga del 2014 (ricordiamo che il Jobs Act ha fissato in 90
giorni di effettivo lavoro l’anzianità aziendale richiesta).
Rispetto agli apprendisti, invece, ricordiamo che il Jobs Act ha ricompreso negli ammortizzatori sociali ordinari anche i soggetti assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante (2° livello), per i quali valgono tuttavia regole
particolari. Infatti, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 148/2015 gli
stessi, qualora il loro datore non rientri nel campo di applicazione della
CIGO, beneficeranno esclusivamente della CIGS e, comunque, solo della causale
per crisi aziendale.
Di conseguenza, gli ammortizzatori sociali in deroga saranno fruibili con riferimento ad apprendisti di I° o III° livello, nonché
per apprendisti con contratto professionalizzante qualora non si rientri nelle
casistiche previste dal Jobs Act.
► Contributo addizionale
Il Ministero precisa che, in assenza di
specifiche indicazioni su questo tema nella disciplina sugli ammortizzatori in
deroga, il contributo addizionale di cui all’art. 5 del decreto legislativo
148/2015 SI APPLICA ANCHE ALLA CIG IN
DEROGA.
A questo proposito, vale ricordare il portato
di questa norma che, insieme ad una rivisitazione delle aliquote ordinarie per
la CIGO e la CIGS, ha proceduto a
rimodulare in aumento il contributo addizionale a carico delle imprese, ora
unificato e non più distinto tra CIGO E CIGS, e rapportato all’effettivo
utilizzo degli ammortizzatori:
Abbiamo già detto che, secondo un meccanismo
bonus-malus, con questa rimodulazione si tende a rendere più costosa la CIG, anche
quella in deroga, in funzione del suo utilizzo con un contributo
crescente nel tempo.
Inoltre, ci preme ricordare anche
un'altra novità, molto tecnica, ma rilevante in termini di costo: la base di calcolo cui rapportare il contributo
addizionale non è più come in passato l’integrazione salariale corrisposta al
lavoratore, ma la retribuzione globale persa dallo stesso ben più alta
della prima.
► Modalità di erogazione-termine per
rimborso prestazioni
Nulla dice in merito il decreto
interministeriale del 2014, per cui si
applicano agli ammortizzatori in deroga le regole del Dlgs. 148/2015 (conguaglio o richiesta di rimborso delle
prestazioni da effettuare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del
periodo di paga in cui scade il trattamento o dall’emanazione del provvedimento
di concessione, se questa avviene in data successiva).
►Termini per la presentazione della
domanda
Si confermano valide le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 2014
(art. 2, comma 7), meno rigide e
penalizzanti di quelle introdotte con il nuovo Decreto Legislativo richiamato:
-
presentazione della
domanda in via telematica all’INPS e alla Regione, a cui va allegato l’accordo,
entro 20 giorni dalla data in cui è iniziata la sospensione/riduzione
dell’orario;
-
decorrenza dei
trattamenti dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione
della domanda, qualora la stessa sia stata inoltrata tardivamente.
► Trattamento di Fine Rapporto
La corresponsione
delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIG in deroga resta a carico
del datore di lavoro, visto che in assenza di specifiche disposizioni
normative, non può essere riconosciuto
alcun rimborso da parte dell’INPS (che lo concederà per il solo periodo di
CIGS anche se l’ammortizzatore in deroga si sia inserito, senza soluzione di
continuità, tra la cassa integrazione straordinaria e la risoluzione del
rapporto di lavoro).
(1) Nostra circolare n. 52 del 5 ottobre 2015
prot. n. 4347
(2) Nostre circolari n. 46 dell’11 agosto
2014 – prot. n. 3602 – e n. 51 del 15 settembre 2014 – prot. n. 3935.
(3) Nostra circolare n. 1 dell’11 gennaio
2016 – prot. n. 105