Con la conversione in legge del D.L. 127/2021(1) si introducono
alcune significative modifiche alla
disciplina attualmente vigente sull’obbligo della Certificazione verde COVID-19
dal 15 ottobre p.v. in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.
Ricordando che è tuttora in fase di conversione il
D.L. n. 139/2021(2), con il quale il
legislatore ha previsto la possibilità per un datore di lavoro di richiedere ai
propri lavoratori l’eventuale mancato possesso del Green Pass con un preavviso
necessario alle specifiche esigenze organizzative di programmazione
dell’attività, la principale novità risiede nella facoltà per un lavoratore di consegnare
al proprio datore di lavoro copia del proprio certificato al fine di essere
esonerato dal controllo da parte dell’azienda per tutta la durata della
validità del Green pass.
Si tratta di un’opzione attivabile solo per libera
scelta del lavoratore e che, stando al dato letterale della norma, riguarda
unicamente i propri lavoratori ma non le verifiche su eventuali ulteriori
soggetti che accedono nel luogo di lavoro.
Dobbiamo evidenziare che questa possibilità ha sollevato
alcune perplessità in termini
applicativi da parte del Garante della Privacy che ha avuto modo di avanzare
alcune obiezioni qui di seguito sintetizzate:
-
in
primo luogo, l’impossibilità, in assenza di quotidiane verifiche del Green
Pass, di riscontrare per un soggetto l’eventuale condizione di sopraggiunta
positività al virus che come noto fa decadere la validità della sua
certificazione verde;
-
in
secondo luogo, il venir meno della riservatezza sul presupposto di rilascio
della Certificazione verde - tampone, vaccinazione, guarigione -visto che a
ciascuno di essi sono correlati diversi periodi di validità;
-
in
terzo luogo, l’impossibilità per un datore di lavoro di avere conoscenza su
condizioni soggettive personali dei lavoratori (es. situazione clinica),
considerato peraltro che l’eventuale consenso dato da una persona in ambito
lavorativo non può ritenersi un valido presupposto stante l’asimmetria che
caratterizza il medesimo rapporto lavorativo.
-
da
ultimo, come conseguenza delle argomentazioni di cui sopra, la necessaria
adozione da parte del datore di lavoro di misure tecniche/organizzative
adeguate rispetto al profilo di rischio connesso al trattamento e alla natura di
tali dati.
Le segnaliamo per dovere di cronaca e perché si tratta
di profili delicati anche in termini operativi per le imprese, ma l’intervento
del Garante è arrivato a valle del percorso emendativo parlamentare e, quindi,
con una incidenza pressoché nulla.
ALTRE IMPORTANTI
NOVITA’ apportate in sede di
conversione riguardano:
-
la non
sanzionabilità, sia sul fronte dei lavoratori che dei datori di lavoro, di quei
casi in cui il Green Pass scada durante lo svolgimento della prestazione
lavorativa, essendo consentito al lavoratore privo della Certificazione verde
di rimanere sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a
portare a termine il turno di lavoro (orientamento
in tal senso già anticipato settimane fa per via di FAQ governative sul tema);
-
la puntualizzazione, se vi fosse qualche dubbio in merito,
che il regime di sospensione applicabile nelle
imprese sotto i 15 dipendenti in caso di assenza ingiustificata oltre il
quinto giorno dovuta alla mancanza del Green Pass non comporti conseguenze
disciplinari e garantisca la conservazione del posto di lavoro per il soggetto
sospeso, ma soprattutto la possibilità
di rinnovare anche più volte – e non soltanto una - l’eventuale contratto di lavoro fino a 10 giorni (lavorativi, come ora
chiarito) attivato per la sostituzione;
-
l’applicazione
di tutte le disposizioni relative al possesso del Green Pass nei luoghi di
lavoro anche per gli OPERATORI DEL
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, valendo per costoro la disciplina relativa al settore
pubblico o privato in funzione dell’ambito – enti pubblici o privati
accreditati – presso cui svolgano l’attività;
-
la precisazione circa il requisito del Green Pass imposto anche per attività formative svolte in
qualità di discenti;
-
l’attribuzione
della responsabilità di verifica del Green Pass per i lavoratori in somministrazione in capo all’utilizzatore,
fermo restando l’onere per le agenzie di somministrazione di informare tali
lavoratori sull’esistenza di tale prescrizione;
-
fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’eventuale promozione da parte di datori di
lavoro di campagne di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della
vaccinazione anti-COVID finalizzate alla tutela della salute dei dipendenti e
al contrasto/contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro
(nel caso delle imprese ciò attraverso
il medico competente nominato ai fini della sorveglianza sanitaria come
previsto dal T.U. n. 81/2008).
Quali ulteriori disposizioni introdotte in sede di
conversione segnaliamo infine:
-
fino al termine dello stato di emergenza, possibilità per il personale del SSN
rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di
svolgere altre attività prestazioni, al di fuori dell’orario di servizio e per
un massimo di 4 ore settimanali, purché preventivamente autorizzati dall’ente o
dall’azienda sanitaria di appartenenza;
-
equiparazione dello svolgimento delle attività teatrali in
ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario
curriculare, allo svolgimento delle attività didattiche in generale ai fini
dell’applicazione della normativa sull’impiego del Green Pass.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 60 del 22 settembre 2021 - prot. n. 3527.
(2) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 66 dell’11 ottobre 2021 - prot. n. 3898.