Circolari

Circ. n. 81/2020

Decreto Interministeriale 9 ottobre 2020 ATTUAZIONE FONDO NUOVE COMPETENZE

E’ stato pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it il decreto in oggetto, da tempo atteso, con cui il Ministero del Lavoro, di concerto con MEF, attua l’art. 88 del decreto Rilancio(1), relativo all’istituzione del FONDO NUOVE COMPETENZE presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive (ANPAL).

Il Fondo opera con un meccanismo di COPERTURA del COSTO delle ORE di FORMAZIONE, compresi relativi contributi previdenziali e assistenziali, fino a massimo di 250 ore per lavoratore.

SE NE POSSONO AVVALERE TUTTI DATORI DI LAVORO CHE ABBIANO STIPULATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 ACCORDI SINDACALI DI SECONDO LIVELLO FINALIZZATI AD UNA RIMODULAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO PER MUTATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE, CON SPECIFICA DESTINAZIONE DI PARTE DELL’ORARIO DI LAVORO A PERCORSI FORMATIVI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE.

Operativamente, i datori di lavoro interessati presenteranno domanda di contributo all’ANPAL, che tuttavia non è ancora possibile inviare, in attesa dell’emanazione nei prossimi giorni di un Avviso dell’Agenzia in merito appunto all’invio delle istanze e alla loro approvazione (per la quale rileverà comunque l’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE).

Il fondo ha una dotazione di risorse limitata, pari complessivamente a 730 MILIONI di € sul biennio 2020/2021 - considerando anche il potenziamento finanziario dello strumento registrato con l’articolo 4 D.L. Agosto(2) – anche se in termini finanziari per i progetti formativi è ipotizzabile un’eventuale compartecipazione da parte di PON/POR FSE o di Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua (FONCOOP).

Nel merito il decreto precisa stringenti condizioni e requisiti da rispettare che esamineremo qui di seguito ma che - auspichiamo -  troveranno ulteriore specificazione e approfondimento nell’annunciato Avviso pubblico che ANPAL deve emanare. Ad esempio crediamo possibile chiedere il contributo anche per progetti formativi realizzati o in corso di realizzazione, sempreché vi sia accordo sindacale a monte.

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*   ACCORDO SINDACALE DI SECONDO LIVELLO (articolo 3)

Requisito fondamentale per inoltrare la domanda di contributo è la presenza di un contratto di secondo livello sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 e contenente l’indicazione di:

§  progetti formativi;

§  numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;

§  numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze (come detto nel limite di 250 ore per lavoratore);

§  dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali della capacità formativa per lo svolgimento del progetto, solo qualora ad erogare la formazione sia il medesimo datore di lavoro (sul tema il decreto non va a specificare oltre tali requisiti, rimettendo quindi all’accordo sindacale il compito di sancire nella sostanza la presenza o meno di questi presupposti);  

Tali accordi dovranno in via preliminare descrivere i fabbisogni sottostanti l’attivazione dei percorsi formativi in termini di mutate esigenze produttive e di conseguenti necessità di competenze, anche al fine del conseguimento per i lavoratori interessati di una qualificazione di livello EQF 3 (attestato di operatore professionale) o EQF 4 (diploma professionale).

Come previsto dal legislatore e richiamato nel decreto attuativo, gli accordi possono anche prevedere l’attivazione di percorsi formativi funzionali ad una ricollocazione dei lavoratori in altri contesti lavorativi.

 

*   ATTIVITA’ FORMATIVE DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE (articoli 3 e 5)

§  Le attività devono concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL, termine elevato a 120 giorni qualora si ricorra contestualmente per il medesimo progetto anche al finanziamento da parte di Fondi paritetici interprofessionali (FONCOOP).

§  Il progetto formativo da allegare alla domanda deve individuare: obiettivi di apprendimento (competenze), soggetti destinatari, soggetto erogatore, relativi oneri, modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e sua durata, che potrà anche prolungarsi dopo il 31 dicembre 2020, purché comunque si inizi entro la fine dell’anno e, come visto sopra, si concludano le attività entro 90 giorni dall’approvazione della domanda. Il progetto formativo dovrà altresì evidenziare: i) modalità di valorizzazione delle competenze i) modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento; iii) modalità di attestazione delle competenze.

§  Sono elencati tutti i possibili soggetti erogatori dei percorsi formativi: gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, gli ITS, le Università, gli istituti di istruzione secondaria superiore, i Centri per l’Istruzione per Adulti-CPIA, i centri di ricerca accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, nonché tutti quei soggetti anche privati che svolgono attività formative per statuto o istituzionalmente sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali.

La qualifica di soggetto erogatore viene riconosciuta anche all’impresa richiedente, e si tratta di una novità assoluta sul riconoscimento della capacità formativa dell’impresa.

Riteniamo però che l’indicazione dovrebbe essere riferibile più correttamente e coerentemente con l’impianto del decreto ad un qualsiasi datore di lavoro, anche non imprenditore, sempreché, come acclarato nell’accordo di secondo livello, siano soddisfatti dei requisiti sulla sua capacità formativa.

 

*   ACCESSO AL FONDO: PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DOMANDE (articolo 5)

I datori di lavoro inoltreranno specifica domanda all’ANPAL secondo le modalità e i termini che saranno illustrati dall’Agenzia con proprio Avviso pubblico, allegando sia l’accordo di secondo livello e sia progetto formativo di sviluppo delle competenze.

In caso di gruppi societari la domanda può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate se al 100%.

ANPAL valuterà le domande in termini di conformità formale e sostanziale delle domande rispetto ai requisiti posti dal decreto in esame, sentita la Regione interessata dal progetto che si esprimerà anche sulla base della propria programmazione regionale in materia di formazione continua.

Le domande conformi saranno ammesse come detto nel limite delle risorse stanziate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

 

*        DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (articolo 6)

Per le domande ammesse, ANPAL sulla base delle informazioni rese in sede di presentazione, determina l’importo massimo del contributo riconoscibile al datore di lavoro, distinto in costo delle ore di formazione e relativi contributi previdenziali e assistenziali (importo che però in sede di consuntivazione finale potrà essere rideterminato in riduzione per eventuali impossibilità sopravvenute all’effettuazione degli interventi).

Il finanziamento sarà concretamente erogato da INPS con cadenza trimestrale e sullo stesso, come previsto dall’articolo 7, saranno attivati controlli incrociati ANPAL-INPS per verificare soprattutto la corrispondenza tra contributo concesso e quantificazione effettiva del costo del personale in formazione.

 

*   COINVOLGIMENTO FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI (articolo 8)

Infine, in relazione alla concreta realizzazione dei percorsi formativi per i quali il Fondo Nuove Competenze garantirà per le domande che saranno ammesse la copertura del costo del lavoro delle ore di formazione, si prevede la possibilità (non l’obbligo) per i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di finanziare:

§  sia interventi sul conto formativo con l’utilizzo delle risorse versate al Fondo da parte dello stesso datore di lavoro;

§  sia avvisi a valere sul conto sistema (fondo di rotazione) – in questo caso il fondo interprofessionale potrà anche favorire la presentazione delle domande di accesso al Fondo Nuove Competenze in nome e per conto delle imprese attraverso un’istanza cumulativa, fatta salva la necessità di allegare per ogni datore di lavoro l’accordo sindacale di secondo livello.

Si tratta di una possibilità interessante data anche la diffusa familiarità di molte nostre imprese associate con gli strumenti e le risorse messe a disposizione da FONCOOP, anche se per gli aspetti strettamente operativi andranno capite meglio le indicazioni che saranno fornite a riguardo nell’Avviso ANPAL nonché le decisioni che verranno in caso assunte nell’ambito del nostro fondo interprofessionale di riferimento.

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Nel rimandare alla decreto allegato per ulteriori dettagli e in attesa dell’Avviso pubblico ANPAL su cui non mancheremo di informarvi, rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 – prot. n. 1752.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 64 del 17 agosto 2020 - prot. n. 2712.

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