Circolari

Circ. n. 8 - 2025

Decreto legge “bollette”.

Sulla GU del 28 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto-legge n. 19 del 2025, cd. “decreto bollette”.

Il decreto introduce misure di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, in favore di famiglie e di imprese.

Di seguito il dettaglio di quanto disposto.

 

 

ART. 1 (Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale)

L’articolo 1, al comma 1, prevede per l’anno 2025 il riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro. Tale contributo si aggiunge al bonus elettricità e gas ordinario, previsto dalla legislazione vigente per nuclei familiari con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.530 euro (o inferiore a 20.000 euro se ci sono almeno 4 figli a carico).

 

ART. 2 - Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili

L’articolo 2 è finalizzato ad integrare la disciplina applicabile ai clienti domestici vulnerabili con l’obiettivo di favorire, per questi, il contenimento dei prezzi dell’energia elettrica.

Al riguardo, si ricorda che la normativa vigente (articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2011) prevede che, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i clienti domestici vulnerabili hanno il diritto di essere riforniti nell’ambito del servizio di vulnerabilità secondo le condizioni disciplinate dall’Autorità, ad un prezzo che riflette il costo dell’energia nel mercato all’ingrosso e costi efficienti del servizio di commercializzazione, determinati sulla base di criteri di mercato. Il servizio di vulnerabilità dovrà essere esercito da fornitori individuati mediante procedure competitive per aree territoriali, svolte da Acquirente Unico secondo i criteri declinati in norma. Acquirente Unico S.p.A. svolge, altresì, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica del servizio. Fino all’individuazione di detti fornitori, i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti nel servizio di maggior tutela (MT).

In tale contesto, la norma proposta stabilisce che la società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabiliti dall’ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell’energia elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all’ingrosso selezionati all’esito di procedure competitive gestite dallo stesso Acquirente unico.

La nuova norma prevede anche che, dalla data di entrata in vigore del decreto, i clienti forniti nell’ambito del servizio a tutele graduali con qualifica di clienti vulnerabili continueranno a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso (31 marzo 2027), ferma restando la facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell’ambito del mercato libero, o con l’esercente la maggior tutela competente per area territoriale.

 

ART. 3 - Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese

Si dispone per l’anno 2025 la destinazione di 600 milioni di euro al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, per ridurre il costo dell’energia a carico delle imprese. Per il finanziamento del Fondo nella misura di cui al comma 1 si dispone il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024.

Il comma 4 amplia le finalità del trasferimento, previsto dall’articolo 51 del decreto-legge n. 13 del 2023, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, includendovi il finanziamento di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW. L’attuazione della previsione è rinviata a delibera ARERA con cui si procederà all’azzeramento per sei mesi della parte della componente della Spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (componente ASOS) applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese, il comma 6 dispone il trasferimento dei dati relativi ai codici ATECO delle imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico. L’ARERA utilizzerà tali informazioni per analizzare e monitorare l’impatto dei costi dell’energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese informando periodicamente il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti del monitoraggio.

 

ART. 4 - Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili

L’articolo 4 prevede che l’eventuale maggior gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo del gas sia destinato a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall’aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti.

Nel comma 3 si dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili di cui al comma 1 siano individuate da ARERA con proprie delibere.

 

ART. 5 - Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas

La norma dispone che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto l’ARERA definisca, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi, oltre che con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi.

 

ART. 6 - Disposizioni per l’effettività della tutela nell’ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore

L’articolo 6 introduce delle previsioni normative per l’effettività della tutela nell’ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore.

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione e per l’invio delle osservazioni è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.