È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024, che sarà utilizzato per la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del codice ambientale, riferita all’anno 2023.
Il decreto, con il modello e le istruzioni per la compilazione, sono scaricabili all’indirizzo internet: https://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-lanno-2024
Con riferimento alla scadenza per la presentazione, si ricorda che in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del modello. Pertanto, per l’anno in corso, la presentazione del MUD, invece che il 30 aprile come previsto in via generale, potrà avvenire fino al giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine si intende prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 1° luglio 2024.
Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 11 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione della dichiarazione e, in particolare:
- portaIe teIematico per Ia trasmissione deIIe Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, ImbaIIaggi;
- portaIe teIematico per Ia compilazione e trasmissione deIIa Comunicazione rifiuti urbani e raccoIti in convenzione;
- portaIe teIematico per Ia compiIazione e trasmissione deIIa Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- portale telematico per Ia compiIazione deIIa Comunicazione Rifiuti semplificata.
Inoltre, Unioncamere metterà a disposizione:
- il prodotto informatico per Ia compilazione deIIe Comunicazioni Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
- il prodotto informatico per iI controIIo formaIe deIIe dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da queIIo predisposto da Unioncamere.
II provvedimento, come di consueto, contiene iI modeIIo e Ie istruzioni per Ia presentazione della comunicazione prevista dall’articolo 189 del codice ambientale che risulta divisa in:
1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione ImbaIIaggi, composta daIIa Sezione Consorzi e daIIa Sezione Gestori Rifiuti diimbaIIaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed eIettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature EIettriche ed EIettroniche
Con specifico riferimento alla comunicazione RIFIUTI, i soggetti tenuti alla presentazione deI MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati nell’articoIo 189, commi 3 e 4 deI D.Igs. 152/2006.
In particoIare, i soggetti obbligati sono:
• chiunque effettua a titolo professionaIe attività di raccoIta e trasporto di rifiuti
• commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
• imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
• imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti pericoIosi
• imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericoIosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D.Igs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti
• i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particoIari tipoIogie di rifiuti, ad escIusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e ricicIaggio dei rifiuti di imbaIIaggio che sono tenuti aIIa compiIazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi
• i gestori deI servizio pubbIico di raccoIta, deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigIi dai produttori di rifiuti speciaIi, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.
Sono esonerati daII’obbIigo di presentazione:
- gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe con un voIume di affari annuo non superiore a euro ottomiIa, Ie imprese che raccoIgono e trasportano i propri rifiuti non pericoIosi, di cui aII’articoIo 212, comma 8, deI D.Igs. 152/2006, nonché per i soIi rifiuti non pericoIosi, Ie imprese e gIi enti produttori iniziaIi che non hanno più di dieci dipendenti.
- Ie imprese e gIi enti produttori di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184, comma 3, diversi da queIIi indicati aIIe Iettere c), d) e g) del decreto legislativo 152 del 2006. Tali lettere, in particolare, individuano i rifiuti prodotti nell’ambito di attività industriali, artigianali e da recupero rifiuti e potabilizzazione delle acque.
Ai sensi deI combinato disposto deII’articoIo 69 deIIa Iegge 28 dicembre 2015, n. 221 e deI comma 6 deII’articoIo 190 deI D.Igs. 152/2006, gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti neII’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericoIosi, compresi queIIi aventi codice EER 18.01.03*, reIativi ad aghi, siringhe e oggetti tagIienti usati, quando obbIigati aIIa comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini deI trasporto in conto proprio, attraverso Ia conservazione progressiva per tre anni deI formuIario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti daII’articoIo 193 deI citato decreto IegisIativo, o deI documento di conferimento riIasciato neII’ambito deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 deI D.Igs. 152/2006 e successive modificazioni.
Al riguardo, si segnala che tale ultima previsione introduce una modalità semplificata di adempimento che si applica ai soggetti obbligati e non costituisce una ipotesi di esonero dall’adempimento. Infatti, nel caso in esame, la mancata conservazione dei formulari in ordine cronologico determina l’applicazione delle sanzioni per mancato adempimento all’obbligo di comunicazione.
Con riferimento alle modifiche apportate al modello utilizzato per le dichiarazioni presentate negli anni precedenti, le variazioni si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.
In particolare, per garantire ad ISPRA l’acquisizione delle informazioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di:
- introdurre i dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca secondo quanto previsto dalla Decisione esecuzione (UE) 2021/958;
- inserire le voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
- aggiornare le metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- chiarire che, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR.
Con riferimento alle modifiche apportate rispetto al modello precedente, si indicano di seguito, in estrema sintesi, le principali novità.
Risultano inserite nel modello modifiche ad alcune sezioni:
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
-
- Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
- Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- Scheda Costi di Gestione MDCR è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;
- Sezione Comunicazione Imballaggi
– sezione Consorzi è stata modificata al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva sulle plastiche monouso, 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole “in Pet” con “per bevande” ed è stata aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET.
- Sezione STIP è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.