Facendo seguito ai nostri
precedenti in materia(1) e alla luce delle numerose richieste di chiarimento pervenute sia al
Servizio Sindacale Giuslavoristico sia alla FedAgriPesca, ci siamo attivati per
avere chiarimenti da parte dell’Istituto che, con una veloce interlocuzione, ci
rappresenta alcune specifiche soluzioni relative alle procedure per gli esoneri
contributivi riconosciuti dalla speciale normativa COVID.
Nel merito.
Esonero novembre, dicembre
2020 e gennaio 2021 (artt. 16 e 16-bis DL n. 137/2020)
- Campo
relativo all’importo dell’esonero per i datori di lavoro che occupano
operai agricoli: come noto tale campo, a differenza della procedura per l’esonero
semestrale 2020, non è precompilato dall’Istituto e dovrebbe essere
auto-calcolato dagli interessati.
Al fine di agevolare gli
operatori – senza costringerli a calcolare l’importo esatto dell’esonero –
abbiamo convenuto con l’Istituto di esporre nel campo relativo all’importo
totale dell’esonero, l’ammontare della contribuzione a carico del datore di
lavoro per i due trimestri coinvolti, e cioè il IV trimestre 2020 e il I trimestre 2021.
Sarà poi l’Istituto, nella
fase di elaborazione della domanda, a verificare l’importo esatto e a
comunicarlo via PEC al contribuente, unitamente all’autorizzazione a
beneficiare della misura.
Nello specifico, a partire
dai prospetti riepilogativi messi originariamente a disposizione dall’INPS per
la compilazione dei modelli F24 dei due trimestri interessati dall’esonero (IV
trimestre 2020 e I trimestre 2021), l’importo (convenzionalmente stabilito) da
indicare nel modulo di domanda è pari alla differenza tra il rigo “06-contributi
netti datore + contributi lavoratore” e il rigo “05-contributi a carico
lavoratore”.
È evidente che in tal modo
sarà indicata una cifra superiore a quella dello sgravio effettivamente
spettante (perché non viene sottratta la quota INAIL e si indicano due interi
trimestri, anziché i soli mesi di novembre, dicembre e gennaio), ma si evita il
rischio di indicare una cifra inferiore, con conseguente perdita parziale
dell’agevolazione. Il sistema operativo, infatti, non riconosce uno sgravio
superiore a quello dell’importo indicato.
Si tratta evidentemente di una soluzione
di compromesso, considerato che l’INPS si è dichiarato non in grado nei tempi
disponibili di calcolare l’importo esatto dell’esonero (e formalizzarlo nel
modulo), e che per i nostri operatori sarebbe estremamente difficile calcolare
i predetti importi correttamente e in tempi brevi.
Fermo restando che, chi
intende cimentarsi nel calcolo esatto dell’importo spettante prendendo a
riferimento i soli mesi interessati e le soli voci contributive oggetto di
esonero, naturalmente può farlo e compilare il modulo con il dato calcolato.
- Uniemens
impiegati agricoli: come noto la circolare n.131/2021, nel fornire le istruzioni per i
datori di lavoro che occupano impiegati, quadri e dirigenti (paragrafo
6.1.1.), stabilisce che l’esposizione dell’esonero nel flusso Uniemens
debba avvenire attraverso la valorizzazione del codice
causale “L548” e del relativo importo “nella prima denuncia utile, comunque
entro quella del mese di competenza ottobre 2021”.
A tal proposito abbiamo
chiarito con l’INPS che, non essendo ancora stata chiusa la procedura,
l’esposizione dell’esonero sul flusso Uniemens potrà avvenire solo dopo che
l’INPS avrà accolto la domanda, nella prima denuncia utile successiva (anche
oltre quella del mese di ottobre). Bisognerà quindi attendere l’esito e
l’attribuzione dell’apposito codice di autorizzazione (8J) da parte dell’INPS.
- Codici
ATECO: l’INPS
ci ha comunicato che ha già provveduto ad integrare l’elenco dei codici
ATECO che danno diritto all’esonero inserendo i codici mancanti.
Esonero febbraio 2021 (articolo 70
del decreto-legge n. 73/2021)
- Apertura
procedura: l’apertura della procedura per l’invio delle istanze dovrebbe
essere comunicata verso la fine del mese di novembre, al fine di
consentire all’Istituto l’acquisizione delle domande e la notifica agli
interessati entro il 31/12/2021.
Esonero primo semestre 2020 (art.
222, c. 2, decreto-legge n. 34/2020)
- Tempi di
risposta agli interessati tramite PEC (da cui decorrono i 30 gg per il
pagamento): l’INPS assicura che in tempi brevi saranno inviate le comunicazioni
relative all’autorizzazione delle domande già presentate.
Questioni di carattere generale
- Regolarità
contributiva: abbiamo rappresentato all’Istituto le difficoltà riscontrate con
alcune sedi territoriali in merito alla regolarità contributiva delle
aziende che, in linea con le indicazioni INPS, hanno sospeso i pagamenti
oggetto di esonero. L’Istituto si è impegnato a emanare nuove indicazioni
intranet per ribadire quanto già specificato con la circolare n.
131/2021 e con il messaggio n. 2418/2021, e cioè che in attesa della
definizione degli esiti della domanda di esonero, ai fini della verifica
della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei
menzionati importi.
- Compensazione
del credito: l’Istituto ha ulteriormente ribadito che le maggiori somme pagate
dai soggetti aventi diritto agli sgravi, ma che non hanno sospeso i
pagamenti, potranno essere compensati alle prime scadenze
utili.
* * *
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 74 del 4 novembre 2021 – prot. n.4170.