Con la circolare in oggetto INPS dà attuazione all’art. 27 del D.L. Agosto(1) che, ad esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, ha previsto un ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 30% VALIDO DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2020, SU TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE ATTIVI IN ALCUNE AREE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE.
Saranno considerati sia i rapporti in corso sia quelli che si instaurano all’interno di questa finestra temporale. L’esonero contributivo non comprende i premi INAIL che, pertanto, sono da pagare.
Come chiarito da INPS, le regioni interessate sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, territori dove, come stabilito dalla norma, si registra un PIL pro-capite inferiore al 75% della media EU-27 o comunque compreso tra il 75 e il 90 per cento e ad un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
A livello geografico rileva la sede di lavoro o più precisamente la collocazione dell’unità produttiva presso cui sono denunciati i lavoratori in Uniemens.
La misura è praticabile da datori di lavoro anche non imprenditori, per cui, laddove ne ricorrano le condizioni, anche da Organizzazioni datoriali come Confcooperative.
Operativamente, i datori di lavoro dovranno esporre i dati richiesti per la fruizione a conguaglio dell’esonero già dai flussi Uniemens di competenza del mese di ottobre.
Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro con sede legale in un’area ritenuta non svantaggiata, ma con unità operative e quindi rapporti di lavoro riconducibili alle regioni interessate dalla misura, lo stesso dovrà prima richiedere alla sede territoriale INPS competente specifica autorizzazione al beneficio (codice “OL” che sarà attribuito dall’Istituto dopo i dovuti controlli).
L’agevolazione contributiva del 30% spetta unicamente con riferimento alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e, ovviamente, seppur non sia stato indicato alcun limite di importo, nel limite della contribuzione dovuta.
In questo senso, l’esonero è cumulabile – ricorda INPS – con altri esoneri o riduzioni di aliquote contributive, sempreché sussista un residuo di contribuzione sgravabile, nonché con altri incentivi di tipo economico già previsti dal legislatore (ad esempio per l’assunzione di disabili o di soggetti beneficiari di NASpI).
Peraltro, in linea con le regole generali, NON tutte le componenti della contribuzione datoriale sono soggette ad esonero visto che, oltre ai premi e contributi INAIL, sono escluse e quindi da versare specifiche voci quali ad esempio la contribuzione per il FIS e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali (FONCOOP).
Non essendo un incentivo all’assunzione, l’esonero non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, mentre invece, configurandosi comunque come beneficio contributivo, se ne potrà godere alle condizioni poste dall’art. 1, comma 1175, Legge 296/2006, vale a dire:
· regolarità contributiva (DURC);
· assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
· rispetto della contrattazione leader, sottoscritta cioè dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Da ultimo, ma non meno importante, i soggetti interessati avranno accesso al beneficio compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato -come da ultimo riformulato nel c.d. “Quadro temporaneo” - per cui la misura sarà inserita a cura dell’INPS nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai fini delle necessarie verifiche (es. limite complessivo di aiuti di Stato per impresa pari a 800 mila euro).
Nel rimandare alla circolare allegata e rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, preme ricordare che nell’ambito della stessa norma il legislatore ha prefigurato anche per i prossimi anni l’eventualità di nuove forme di decontribuzione tese a ridurre le disparità territoriali.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 64 del 17 agosto 2020 - prot. n. 2712.