Circolari

Circ. n. 78/2020

Decreto Interministeriale del 15 settembre 2020 (G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020) ESONERO STRAORDINARIO FILIERE AGRICOLE

Segnaliamo l’emanazione del decreto in oggetto, da tempo atteso, con cui il Ministero del Lavoro, di concerto con MIPAF e MEF, rende attuativo l’articolo 222, c. 2, del decreto Rilancio(1), relativo al riconoscimento in favore dei datori di lavoro di alcune filiere dell’agricoltura e della pesca in crisi di un esonero dei contributi previdenziali e assistenziali per il primo semestre 2020.

Le filiere sono quelle dell’agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura.

Evidenziamo subito che in realtà per la piena operatività dello strumento dobbiamo ancora attendere l’emanazione di una circolare INPS con cui l’Istituto illustrerà LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E IL RELATIVO MODULO PER RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE.

Come si ricorderà(2) l’INPS, in maniera poco opportuna e nelle more dell’emanazione del decreto in commento, con messaggio n. 3341 del 15 settembre 2020 aveva elencato i codici Ateco interessati dall’esonero, aumentando peraltro i malumori sul campo di applicazione di una misura orientata solo su alcune filiere.

Nell’Allegato al decreto, cui si rimanda per una disamina puntuale, si confermano gli stessi codici Ateco indicati da INPS su cui erano emerse delle forti perplessità.

In tal senso, e sebbene non risolva pienamente le criticità emerse, va evidenziato che con l’art. 58-quater, comma 1, del D.L. 104/2020 convertito con legge 126/2020, si è ottenuta una parziale estensione dell’esonero ad alcuni ambiti del settore vitivinicolo in prima istanza esclusi.

In particolare, attraverso il riutilizzo delle risorse destinate al settore vitivinicolo non utilizzate sempre nell’ambito della medesima filiera per la misura di riduzione volontaria della produzione di uve, si è provveduto a estendere l’esonero anche in favore di datori di lavoro con una posizione aziendale associata ai codici Ateco:

·         11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate)

·         11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali).

Ciò per evitare che tale beneficio riguardasse esclusivamente le imprese del settore afferenti al Codice Ateco 01.21.00 (Coltivazione di uva), con una immotivata esclusione della maggior parte delle cooperative di conferimento.

Ci attendiamo che l’INPS nell’emanazione della circolare tenga opportunamente conto anche di questa novità normativa introdotta in sede di conversione al D.L. Agosto.

In termini operativi (art. 2) l’esonero è riconosciuto da INPS in base alla presentazione delle domande nel limite di spesa stanziata pari a 426,1 milioni di euro, vincolo di copertura che rappresenta il principale motivo sottostante la rigida perimetrazione della misura a determinati codici settoriali ATECO.

Peraltro, in caso di superamento di tale limite si prevede una riduzione del beneficio in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari

Il che significa che l’entità certa del beneficio sarà nota solo a valle dell’ammissione di tutte le domande e che l’eventuale quota di esonero non più spettante andrà versata come previsto dall’art. 3, comma 3, in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In sede di domanda bisognerà contestualmente rilasciare apposita autodichiarazione ai fini del rispetto della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (c.d. “Quadro temporaneo”) visto che, in caso di superamento dei limiti previsti, l’agevolazione sarà ridotta per la quota eccedente.

Nel merito ricordiamo che il beneficio si riferisce al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2020 relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni di aliquote. Sono quindi escluse le quote a carico dei lavoratori e i premi INAIL.

In attesa del modello di domanda, i versamenti contributivi riferiti al periodi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino all’esame delle medesime domande.

Dopo di che, in caso di accoglimento della domanda, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 eventualmente già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

Mentre invece, in caso di rigetto della domanda, si dovrà provvedere al versamento dei contributi dovuti e sospesi in attesa della definizione dell’istanza, pagando anche sanzioni civili e interessi entrambi decorrenti dalla data di scadenza ordinaria del versamento.

Nel rimandare alla documentazione allegata per ulteriori dettagli e in attesa delle istruzioni INPS su cui non mancheremo di informarvi, rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 – prot. n. 1752.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 67 del 16 settembre 2020 - prot. n. 3080.