Circolari

Circ. n. 76/2021

TARIFFE ASSICURATIVE INAIL APPROFONDIMENTO MODALITA’APPLICATIVE

A distanza di quasi 3 anni dall’entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e in vista del nuovo processo di autoliquidazione 2021-2022, l’INAIL ritiene opportuno approfondire ulteriormente, anche alla luce dell’esperienza maturata nel tempo, il nuovo impianto introdotto nel 2019.

Sebbene le novità della revisione tariffarie siano già state applicate e metabolizzate dagli addetti ai lavori sul campo in questi anni, nonché illustrate in precedenti note e istruzioni disponibili sul loro sito istituzionale, l’INAIL dopo aver richiamato i principi generali alla base del nomenclatore e del sistema tariffario, ricapitola per ciascuna gestione tariffaria (Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività) l’ambito applicativo dei 10 GRANDI GRUPPI in cui le lavorazioni sono, come noto, aggregate per comparti produttivi o lavorativi omogenei (cfr. primi due allegati, fermo restando che già la circolare richiama sinteticamente le principali modifiche apportate nel 2019).

Per alcune attivitàcostruzioni degli infissi, restauro e gestione dei rifiuti – alla luce delle loro specificità sono state peraltro elaborate monografie ad hoc con istruzioni tecniche applicative delle tariffe trasversali ai diversi grandi gruppi (cfr. restanti allegati).

Contestualmente, la circolare ripercorre le modalità di applicazione delle tariffe, rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quelle previgenti al 2019, fatta eccezione per l’introduzione di un diverso meccanismo di (ri)determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico basato sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze, riferito alla posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso e non più alle singole voci di tariffa.

Ricordiamo, peraltro, che il legislatore ha escluso la rilevanza dei casi di contagio da COVID-19 eventualmente accertati in occasione di lavoro e classificabili come infortuni ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Infine, nella circolare l’INAIL riassume la disciplina di riduzione del tasso medio per prevenzione (c.d.OT-23) rimasta sostanzialmente invariata rispetto al meccanismo ante 2019, fatta eccezione principalmente per la concessione della riduzione suddetta qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale e quindi anche nel primo biennio di attività, sempreché il datore di lavoro dimostri di aver  innalzato il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre i limiti minimi stabiliti dalla legge attraverso interventi migliorativi realizzati nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

Nel rimandare alla circolare e alla documentazione allegata per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.