A distanza di quasi 3 anni
dall’entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e in vista del nuovo
processo di autoliquidazione 2021-2022, l’INAIL ritiene opportuno
approfondire ulteriormente, anche alla luce dell’esperienza maturata nel tempo,
il nuovo impianto introdotto nel 2019.
Sebbene le novità della
revisione tariffarie siano già state applicate e metabolizzate dagli addetti ai
lavori sul campo in questi anni, nonché illustrate in precedenti note e
istruzioni disponibili sul loro sito istituzionale, l’INAIL dopo aver
richiamato i principi generali alla base del nomenclatore e del sistema
tariffario, ricapitola per ciascuna gestione tariffaria (Industria,
Artigianato, Terziario, Altre Attività) l’ambito applicativo dei 10 GRANDI
GRUPPI in cui le lavorazioni sono, come noto, aggregate per comparti produttivi
o lavorativi omogenei (cfr. primi due allegati, fermo restando che
già la circolare richiama sinteticamente le principali modifiche apportate nel
2019).
Per alcune attività – costruzioni degli infissi, restauro e
gestione dei rifiuti – alla luce delle loro specificità sono state peraltro
elaborate monografie ad hoc con istruzioni tecniche applicative delle
tariffe trasversali ai diversi grandi gruppi (cfr. restanti allegati).
Contestualmente, la
circolare ripercorre le modalità di applicazione delle tariffe, rimaste
sostanzialmente invariate rispetto a quelle previgenti al 2019, fatta eccezione
per l’introduzione di un diverso meccanismo di (ri)determinazione
dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico basato sulla
gravità dell’evento e sulle sue conseguenze, riferito alla posizione
assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso e non più alle singole voci
di tariffa.
Ricordiamo, peraltro, che il
legislatore ha escluso la rilevanza dei casi di contagio da COVID-19
eventualmente accertati in occasione di lavoro e classificabili come infortuni
ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
Infine, nella circolare l’INAIL
riassume la disciplina di riduzione del tasso medio per prevenzione (c.d.OT-23)
rimasta sostanzialmente invariata rispetto al meccanismo ante 2019, fatta
eccezione principalmente per la concessione della riduzione suddetta qualunque
sia l’anzianità dell’attività aziendale e quindi anche nel primo biennio di
attività, sempreché il datore di lavoro dimostri di aver innalzato il livello di sicurezza nei luoghi
di lavoro oltre i limiti minimi stabiliti dalla legge attraverso interventi
migliorativi realizzati nell’anno solare precedente a quello di presentazione
della domanda.
Nel
rimandare alla circolare e alla documentazione allegata per ulteriori dettagli,
rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.