Facendo seguito a sue precedenti indicazioni(1), con il messaggio in oggetto l’INPS fornisce ULTERIORI CHIARIMENTI SUL RICONOSCIMENTO
DELLA TUTELA DI MALATTIA IN PRESENZA DI SITUAZIONI DI QUARANTENA DOVUTE A COVID-19,
così come disciplinata dall’art. 26 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche
dalla legge 27/2020(2).
A fronte di richieste di chiarimento arrivate dalle
loro sedi territoriali e alla luce dell’evoluzione normativa, l’Istituto
puntualizza alcuni aspetti così riassumibili:
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Paragrafo 2: l’applicazione
per legge del regime di quarantena o di sorveglianza precauzionale ai soggetti
fragili - così
come classificati dal legislatore - non
configurando un impedimento assoluto a svolgere l’attività lavorativa,
determina la NON applicazione del
trattamento di malattia i lavoratori continuino comunque a svolgere, sulla base
di accordi con il proprio datore di lavoro, la prestazione di lavoro presso il
proprio domicilio ricorrendo a forme di lavoro alternative alla presenza in
ufficio quali lavoro agile o telelavoro (è ovvio che anche per loro ci sarà
riconoscimento del trattamento qualora si accertasse invece lo stato di
malattia conclamata);
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Paragrafo 3: per
qualsiasi soggetto il riconoscimento del trattamento di malattia presuppone inderogabilmente una certificazione
delle autorità sanitarie competenti (ASL) sulla necessità di rimanere in
quarantena o in stato di sorveglianza precauzionale (perché ad esempio
entrato in contatto con persone positive al virus). Questa condizione NON può applicarsi in presenza di ordinanze
o provvedimenti di autorità amministrative che limitino la circolazione di
specifici territori e impediscano di svolgere la propria attività. Per
queste situazioni INPS ricorda che sono praticabili gli ammortizzatori sociali,
ricordando ad esempio quelli previsti ai sensi dell’art. 19 del D.L. 104/2020(3),
seppur solo per le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia e per il periodo
23 febbraio-30 aprile, proprio in presenza di provvedimenti delle autorità
pubbliche tesi al contenimento e al divieto di allontanamento dal proprio
territorio;
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Paragrafo 4: ancorché
si tratti di lavoratori assicurati e iscritti all’INPS, non è applicabile il regime di tutela della
malattia per i soggetti posti in quarantena all’estero in virtù delle
disposizioni vigenti nei paesi stranieri dato, che a tal fine, il procedimento
deve essere eseguito unicamente da
autorità sanitarie italiane;
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Paragrafo 5: infine, in applicazione del noto principio di prevalenza del
trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, non ci sarà in generale alcun
riconoscimento del trattamento di malattia se si viene a configurare uno stato
di quarantena/sorveglianza precauzionale e i lavoratori in questione risultino già
destinatari di ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, FIS, CIGD), anche se le regole puntuali da seguire sull’eventuale concomitanza tra prestazione
di malattia e trattamenti di integrazione salariale sono contenute nel
messaggio INPS n. 1822 del 30 aprile 2020 richiamato dallo stesso Istituto e
qui nuovamente allegato.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 17 del 19 marzo 2020 - prot. n. 1038.
(2) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 36 del 30 aprile 2020 – prot. n. 1579.
(3)
Circolare
Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 64 del 17 agosto 2020 – prot. n. 2712.