Facendo seguito ai nostri
precedenti in materia(1) segnaliamo che INPS ha
finalmente sbloccato la procedura per la concreta fruizione dello SGRAVIO
CONTRIBUTIVO di cui alla
legge 92/2012 (art. 4, cc. 8-11) con riferimento alle assunzioni
di donne effettuate negli anni 2021-2022 per le quali, come noto, è stata
contestualmente innalzata la riduzione dei contributi a carico del datore di
lavoro da 50 a 100% nel limite di 6.000 € annui.
Ricordiamo che si tratta di una misura
introdotta nella legge di bilancio 2021(2),
già illustrata in termini generali dall’Istituto con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 e il messaggio n. 1421 del
6 aprile u.s., per la quale tuttavia in termini applicativi s’attendeva ancora
l’autorizzazione da parte della
Commissione Europea, ora pervenuta.
Come
detto, il legislatore ha previsto questa agevolazione con riferimento alle
assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022, ma il messaggio INPS riguarda
per ora solo le assunzioni effettuate nell’anno in corso perché il via
libera rilasciato a livello comunitario è limitato all’anno 2021.
Per
il 2022 occorrerà attendere una nuova autorizzazione in sede europea le
conseguenti istruzioni dell’Istituto.
Pertanto, dall’11 NOVEMBRE 2021 I DATORI DI LAVORO
INTERESSATI POTRANNO UTILIZZARE IL NUOVO MODULO ON-LINE “92-2012”.
In realtà, si tratta dell’aggiornamento di un modulo
di comunicazione già esistente al fine di prendere atto della specifica
disciplina di miglior favore, dettata con la legge di bilancio 2021 rispetto ad un’agevolazione già prevista, come detto,
da una decina di anni ai sensi della legge n. 92/2012.
Di conseguenza – precisa il messaggio – se un datore di lavoro abbia già effettuato
assunzioni nel corso del corrente anno avvalendosi del beneficio contributivo
previsto dalla legge 92/2012 comunicandolo all’INPS tramite il vecchio formato,
non dovrà inoltrare il nuovo modulo con riferimento a quella lavoratrice. Sarà
l’Istituto a ritenerlo valido ai fini del riconoscimento dell’esonero totale nel
limite di 6.000 euro/annui (e non dello sgravio parziale al 50%).
Operativamente, vengono fornite specifiche
istruzioni ai datori di lavoro interessati - distinte nel caso dei datori di
lavoro agricoli - per la compilazione dei prossimi flussi Uniemens con gli
appositi codici di fruizione dello sgravio anche ai fini dell’eventuale
recupero delle mensilità di esonero arretrate relative al periodo pregresso.
Per il resto il messaggio richiama alcuni aspetti
generali per il riconoscimento dell’esonero tra cui le regole di eventuale compatibilità e cumulabilità con altri incentivi
e il rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato, come recentemente riformulate.
Ricordiamo,
inoltre, che:
-
il beneficio spetta in caso di assunzioni
a tempo determinato (per una durata di 12 mesi, conteggiando anche eventuali
proroghe) o di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (per una durata di 18 mesi);
-
la condizione dello “svantaggio” della lavoratrice a cui la
legge 92/2012 condiziona la praticabilità del beneficio - es. status di
disoccupata da oltre 12 mesi oppure, congiuntamente ad altri requisiti, assenza
di impiego retribuito - deve ricorrere alla data dell’evento per la quale si
intende richiedere il beneficio (per cui al momento della prima assunzione in
caso di rapporto a tempo determinato/indeterminato, mentre invece la data di
trasformazione a tempo indeterminato rileverà solo qualora l’incentivo non sia
stato richiesto per il medesimo rapporto a termine interessato dalla
trasformazione);
-
sebbene lo sgravio contributivo di cui alla legge 92/2012
sia stato già oggetto in passato di apposite istruzioni anche in merito ai
premi dovuti a INAIL, in merito ai profili assicurativi legati all’applicazione
della nuova norma in questione l’INPS ha rinviato alle comunicazioni di
competenza dell’INAIL, ad oggi non ancora emanate.
Nel
rimandare al messaggio allegato per ulteriori dettagli e nel rimanere a
disposizione per eventuali chiarimenti, infine ci preme sottolineare che la misura, sempreché si generi la condizione richiesta
di un incremento occupazionale netto, È
PRATICABILE DA QUALSIASI DATORE DI LAVORO, ANCHE NON IMPRENDITORE, IVI
COMPRESI I DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO O LE ORGANIZZAZIONI DATORIALI
COME CONFCOOPERATIVE.
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 23 del 12 aprile 2021 – prot. n. 1603.
(2) Nostra circolare n. 3 del 13 gennaio 2021 –
prot. n. 41.