Rimandando alla circolare del Servizio Legislativo –
Legale – Fiscale per un’analisi complessiva del provvedimento, commentiamo per
la parte di competenza alcune disposizioni contenute nel decreto-legge in
oggetto già in vigore da oggi:
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ARTICOLO 3:
differimento dal 30 settembre al 31 ottobre p.v. della scadenza fissata per
inviare domande di ammortizzatori COVID riferite a sospensioni o riduzioni di
orario ricadenti nei mesi di luglio e agosto - slittamento valido anche per invio a INPS dei dati per il pagamento diretto delle prestazioni
(sempreché richiesto);
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ARTICOLO 4:
attuazione della direttiva europea 2020/739 per l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco
degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo. Questo
si collega ai comportamenti e alle procedure che i datori di lavoro devono assumere
in materia di salute e sicurezza su lavoro ai sensi del T.U. 81/2008 (es.
valutazione rischi) e, in modo specifico, con l’adozione dei Protocolli
nazionali sicurezza per non incorrere in eventuali responsabilità in caso di
infezioni da Covid-19 dei loro lavoratori.
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ARTICOLO
3 – PROROGA TERMINI PER FRUIZIONE AMMORTIZZATORI COVID
Come preannunciato da INPS nella sua circolare n.
115 del 30 settembre u.s.(1) relativa alle nuove domande di ammortizzatori
COVID-19 disciplinate ai sensi del D.L. 104/2020, il legislatore interviene per sanare il buco normativo prodottosi con lo
spostamento a fine ottobre della scadenza già individuata al 30 settembre,
per una serie di adempimenti legati a tali richieste di trattamento.
Con una modifica al provvedimento Agosto, che
diversamente da quanto immaginato da INPS non interviene in sede di conversione
in legge del Decreto Legge 104, vengono così differiti dal 30 settembre al 31 ottobre p.v.:
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sia i termini per
l’invio delle domande (CIGO, FIS, CIGD e CISOA) riconducibili a sostanzialmente
ai trattamenti spettanti per i due mesi
di luglio e agosto 2020;
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sia, i termini per la connessa
trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto da parte dell’INPS dei
medesimi trattamenti.
Alla luce dei questa modifica normativa che
rappresenta una vera e propria proroga dei termini precedentemente fissati, pur
rimanendo in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti dell’Istituto sul tema, riteniamo
ragionevole che ora l’INPS esamini le domande pervenute dopo il 30 settembre senza
attendere la conversione in legge del Decreto 104.
Ricordiamo che, fatta salva la proroga temporale qui
esaminata, in base a quanto previsto dal D.L. 104/2020, le domande per
ammortizzatori COVID vanno inviate a pena di decadenza entro il mese successivo
a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa. La trasmissione dei dati per il pagamento diretto di
INPS deve essere effettuato, sempre a pena di decadenza, entro il mese seguente
a quello in cui è terminato il periodo di integrazione salariale o, se
successivo, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento
di concessione.
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ARTICOLO
4 – INSERIMENTO SARS-CoV-2 TRA AGENTI BIOLOGICI T.U. 81/2008
In tema di salute e sicurezza sul lavoro, si procede
all’attuazione della direttiva europea 2020/739 del 3 giugno u.s., andando ad
inserire come virus, tra gli agenti
biologici dell’Allegato XLVI del decreto legislativo 81/2008 (T.U. in
materia di salute e sicurezza sul lavoro) la nuova voce specifica: “Sindrome respiratoria acuta grave da
coronavirus 2”.
Coerentemente con quanto indicato a livello
comunitario, tale agente biologico viene classificato
nel gruppo 3, vale a dire quale agente che può causare malattie gravi in
soggetti umani, costituendo un serio rischio per i lavoratori e un rischio
elevato di propagazione nelle comunità, per il quale non sono disponibili (ad
oggi) efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Ne consegue che, specificatamente per determinate attività scientifiche e di laboratorio, devono essere
assunti standard di sicurezza molto elevati e in particolare procedure di
contenimento adeguate, come definite nel T.U. 81/2008 (equivalenti almeno al
livello 2 per il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo del medesimo
agente e almeno al livello 3 in caso di lavoro propagativo).
In via generale,
senza entrare in dettagli tecnici in questa sede e rinviando ad eventuali
successivi approfondimenti, ci preme evidenziare che la classificazione del
SARS-CoV-2 quale agente biologico indicato nel T.U. 81/2008 potrebbe
determinare ulteriori riflessioni per le imprese in tema di valutazione dei
rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale direzione,
ricordiamo(2) che continuano a trovare applicazione le disposizioni
per cui i datori di lavoro sono tenuti a rispettare il Protocollo Sicurezza
Covid sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020, per non incorrere
nell’attribuzione di possibili responsabilità in casi di infezioni da Covid-19
dei propri lavoratori.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 74 del 7 ottobre 2020 – prot. n. 3313.
(2) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 46 del 9 giugno 2020 – prot. n. 1842.