Circolari

Circ. n. 75/2020

Decreto-Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per lacontinuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”

Rimandando alla circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per un’analisi complessiva del provvedimento, commentiamo per la parte di competenza alcune disposizioni contenute nel decreto-legge in oggetto già in vigore da oggi:

  • ARTICOLO 3: differimento dal 30 settembre al 31 ottobre p.v. della scadenza fissata per inviare domande di ammortizzatori COVID riferite a sospensioni o riduzioni di orario ricadenti nei mesi di luglio e agosto - slittamento valido anche per invio a INPS dei dati per il pagamento diretto delle prestazioni (sempreché richiesto);

     

  • ARTICOLO 4: attuazione della direttiva europea 2020/739 per l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo. Questo si collega ai comportamenti e alle procedure che i datori di lavoro devono assumere in materia di salute e sicurezza su lavoro ai sensi del T.U. 81/2008 (es. valutazione rischi) e, in modo specifico, con l’adozione dei Protocolli nazionali sicurezza per non incorrere in eventuali responsabilità in caso di infezioni da Covid-19 dei loro lavoratori.

  1. ARTICOLO 3 – PROROGA TERMINI PER FRUIZIONE AMMORTIZZATORI COVID

Come preannunciato da INPS nella sua circolare n. 115 del 30 settembre u.s.(1) relativa alle nuove domande di ammortizzatori COVID-19 disciplinate ai sensi del D.L. 104/2020, il legislatore interviene per sanare il buco normativo prodottosi con lo spostamento a fine ottobre della scadenza già individuata al 30 settembre, per una serie di adempimenti legati a tali richieste di trattamento.

Con una modifica al provvedimento Agosto, che diversamente da quanto immaginato da INPS non interviene in sede di conversione in legge del Decreto Legge 104, vengono così differiti dal 30 settembre al 31 ottobre p.v.:

  • sia i termini per l’invio delle domande (CIGO, FIS, CIGD e CISOA) riconducibili a sostanzialmente ai trattamenti spettanti per i due mesi di luglio e agosto 2020;

  • sia, i termini per la connessa trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto da parte dell’INPS dei medesimi trattamenti.

Alla luce dei questa modifica normativa che rappresenta una vera e propria proroga dei termini precedentemente fissati, pur rimanendo in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti dell’Istituto sul tema, riteniamo ragionevole che ora l’INPS esamini le domande pervenute dopo il 30 settembre senza attendere la conversione in legge del Decreto 104.

Ricordiamo che, fatta salva la proroga temporale qui esaminata, in base a quanto previsto dal D.L. 104/2020, le domande per ammortizzatori COVID vanno inviate a pena di decadenza entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La trasmissione dei dati per il pagamento diretto di INPS deve essere effettuato, sempre a pena di decadenza, entro il mese seguente a quello in cui è terminato il periodo di integrazione salariale o, se successivo, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

*  *  *

  1. ARTICOLO 4 – INSERIMENTO SARS-CoV-2 TRA AGENTI BIOLOGICI T.U. 81/2008

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, si procede all’attuazione della direttiva europea 2020/739 del 3 giugno u.s., andando ad inserire come virus, tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del decreto legislativo 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro) la nuova voce specifica: “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2”.

Coerentemente con quanto indicato a livello comunitario, tale agente biologico viene classificato nel gruppo 3, vale a dire quale agente che può causare malattie gravi in soggetti umani, costituendo un serio rischio per i lavoratori e un rischio elevato di propagazione nelle comunità, per il quale non sono disponibili (ad oggi) efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Ne consegue che, specificatamente per determinate attività scientifiche e di laboratorio, devono essere assunti standard di sicurezza molto elevati e in particolare procedure di contenimento adeguate, come definite nel T.U. 81/2008 (equivalenti almeno al livello 2 per il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo del medesimo agente e almeno al livello 3 in caso di lavoro propagativo).

In via generale, senza entrare in dettagli tecnici in questa sede e rinviando ad eventuali successivi approfondimenti, ci preme evidenziare che la classificazione del SARS-CoV-2 quale agente biologico indicato nel T.U. 81/2008 potrebbe determinare ulteriori riflessioni per le imprese in tema di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale direzione, ricordiamo(2) che continuano a trovare applicazione le disposizioni per cui i datori di lavoro sono tenuti a rispettare il Protocollo Sicurezza Covid sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020, per non incorrere nell’attribuzione di possibili responsabilità in casi di infezioni da Covid-19 dei propri lavoratori.










(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 74 del 7 ottobre 2020 – prot. n. 3313.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 46 del 9 giugno 2020 – prot. n. 1842.  

Documenti da scaricare