Circolari

Circ. n. 74/2022

Incontro formazione e confronto interno sulle comunità energetiche – 5 dicembre 2022 ore 10.30 - Consultazione pubblica comunità energetiche (termine invio contributi: 12 dicembre 2022 ore 12.00)

mercoledì 30 novembre 2022

In data odierna il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato il documento per l’avvio di una consultazione sulle comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo, finalizzata prioritariamente alla valutazione dei tanto attesi meccanismi di incentivazione in attuazione del decreto legislativo n.199 del 2021 (documento in allegato - https://www.mite.gov.it/bandi/consultazione-pubblica-attuazione-della-disciplina-la-regolamentazione-degli-incentivi-la).

La consultazione ha inizio il 28 novembre 2022, con termine invio contributi: 12 dicembre 2022 ore 12.00.

Per un confronto sul tema ed al fine di acquisire elementi di valutazione sul documento in oggetto e di offrire una occasione di formazione sulla regolamentazione vigente e su quella in itinere, è convocato un incontro on line per

lunedì 5 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 13.00

con i referenti interessati individuati dalle Federazioni di settore e delle Unioni territoriali (seguirà convocazione con invio del link).

 

Si riportano di seguito alcuni elementi di sintesi sul contenuto del provvedimento in consultazione.

 

PREMESSA

Come noto, lo schema di decreto atteso, in attuazione dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dovrà individuare criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e sistemi di autoconsumo individuale e a favorire dinamiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori e con logica bottom-up.

La consultazione è quindi svolta con l’obiettivo di condividere le logiche alla base dello schema di decreto e raccogliere osservazioni e spunti dalle parti interessate per la conclusione del processo.

 

CARATTERISTICHE DELLE CONFIGURAZIONI E DEGLI IMPIANTI AMMESSI ALL’INCENTIVO

Si prevede l’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto, inseriti in configurazioni che prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria e, in particolare di:

 a) Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo;

b) Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente (stesso edificio o stesso condominio);

c) Comunità energetiche rinnovabili: sistemi realizzati da clienti finali che rispettino i  seguenti requisiti:

· potenza nominale massima del singolo impianto risulta non superiore a 1 MW;

· lavori di realizzazione degli impianti avviati dopo la data di pubblicazione del decreto entrata in esercizio successivamente a tale data;

· configurazioni realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 che operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto;

· impianti di produzione e punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria

· requisiti prestazionali degli impianti e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);

· inclusione nell’ambito di applicazione del decreto anche dei potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

· si prevede che le risorse siano assegnate senza il ricorso a procedure competitive, mediante l’accesso diretto agli incentivi a valle dell’entrata in esercizio degli impianti nel periodo 2023-2027 e non si richiede la presentazione preliminare di progetti per la partecipazione a bandi di selezione o registri;

· in base alle informazioni disponibili, si ipotizza di prevedere un contingente complessivo sull’intero periodo posto pari a 5 GW, al raggiungimento del quale il decreto non sarebbe più applicabile, salva una successiva disposizione o un aumento della potenza messa a contingente.

· considerato il carattere innovativo del provvedimento, si prevede che il referente della configurazione possa richiedere al GSE – su base volontaria - una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto

· il diritto di accesso agli incentivi sarebbe valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza definitiva.

 

CARATTERISTICHE DELL’INCENTIVO

Agli impianti inseriti nelle configurazioni che rispettano i requisiti di ammissibilità sarebbe riconosciuta una tariffa premio, indipendente dalla tecnologia utilizzata e dalla taglia di potenza, da erogare sulla quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria, così definita:

 

· Per impianti fotovoltaici la tariffa verrebbe corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

 

· L’incentivo tariffario sarebbe riconosciuto per un periodo di 20 anni.

· Nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% dell’energia prodotta, la quota residua di energia potrebbe essere liberamente venduta dal produttore, mentre nel caso, invece, in cui la quota di energia condivisa fosse inferiore al predetto limite del 70%, sull’energia elettrica eccedentaria venduta sarebbe previsto un tetto di prezzo pari a 80 €/MWh.

A tal fine, nell’ambito del contratto di tipologia di configurazione sarebbe prevista una regolazione finanziaria alle differenze su tale quota di produzione.

 

TRANSIZIONE DAL VECCHIO AL NUOVO MECCANISMO

Nel documento è precisato che le nuove linee guida in materia di aiuti di Stato energia e ambiente, pubblicate dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021, hanno rafforzato le prescrizioni relative all’effetto incentivante, non consentendo di erogare incentivi per impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della data di entrata in vigore del relativo provvedimento di incentivazione.

L’accesso alle nuove tariffe incentivanti di cui al decreto in consultazione sarebbe pertanto consentito solo per gli impianti a fonti rinnovabili che avviano i lavori ed entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Per tale ragione, per tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021 e prima dell’entrata in vigore del decreto, realizzati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si propone la seguente soluzione:

· gli impianti di potenza fino a 200 kW accedono alle tariffe del DM 16 settembre 2020;

· tutti i predetti impianti possono entrare a far parte delle comunità che accedono agli incentivi con il nuovo meccanismo senza rientrare nel limite del 30% di potenza previsto per gli impianti esistenti dall’articolo 31, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.