Facendo seguito ai nostri precedenti in materia(1) segnaliamo che l’INPS ha finalmente predisposto il Modulo “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” che i datori di lavoro interessati potranno ora utilizzare per la presentazione delle istanze
ENTRO il 4 DICEMBRE 2021
(30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio)
Per ogni richiedente, l’esonero sarà riconosciuto dall’Istituto nel limite di spesa stanziata, con una eventuale riduzione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari autorizzati nel caso si superasse tale soglia.
Motivo per cui NON rileverà l’ordine cronologico di invio delle domande visto che, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, il datore di lavoro riceverà tramite PEC l’importo autorizzato in via definitiva (per le aziende agricole gli importi esonerati, distinti per categoria - OTI e OTD - trimestre di competenza ed emissione di riferimento saranno comunicati con specifica news individuale).
Come noto, la misura prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per determinate filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura (premi INAIL da pagare) previsto inizialmente per il mese di novembre e dicembre 2020 dall’art. 16-bis del D.L. 137/2020, ma poi esteso anche alla mensilità di gennaio 2021 con il D.L. 41/2021.
Nel comunicare l’avvio della procedura l’Istituto ribadisce il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, divenuta oltremodo complessa e articolata e già ampiamente illustrata nella circolare INPS n. 131 dell’8 settembre u.s., in relazione alla quale in sede di domanda le imprese dovranno auto-dichiarare di non superare i limiti fissati in materia di aiuti di Stato a livello comunitario dal nuovo regime c.d. Temporary Framework introdotto a livello UE a partire dall’anno scorso, e andando ad indicare in base a quali meccanismi comunitari e per quali importi si ricorre al beneficio (le opzioni sono la sezione 3.1 e la sezione 3.12 del Quadro temporaneo europeo in materia di aiuti di Stato).
Ci preme evidenziare che in questa sede l’INPS non aggiunge nessun ulteriore chiarimento in materia di aiuti di Stato non essendone, di fatto, competente.
Sicché lascia irrisolte alcune problematiche di fruizione dell’esonero ai sensi della sezione 3.1 per le cantine sociali con codice ATECO 01 che il MIPAF, come noto, con specifico parere dato tempo fa all’Istituto considera produzione primaria.
Ciò detto, ricordiamo che nei mesi scorsi l’INPS aveva provveduto a sospendere i versamenti contributivi ricadenti nel periodo 1 novembre 2020-31 dicembre 2021 fino alla definizione degli esiti delle relative domande di sgravio, per cui i datori di lavoro beneficiari dell’esonero, una volta ricevuta comunicazione sugli effettivi importi esonerati, provvederanno successivamente a versare eventuali quote contributive eccedenti.
Nel rinviare al messaggio allegato per ulteriori dettagli applicativi, comprese le specifiche istruzioni che riguardano la fruizione dell’esonero anche per i lavoratori autonomi in agricoltura (par. 1.2), rimaniamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 55 del 9 settembre 2021 – prot. n. 3431.