Con molto ritardo rispetto all’entrata in vigore del
D.L. 104/2020(1), l’INPS illustra le principali novità in merito alla
proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19 attraverso una circolare piuttosto
articolata e complessa e, subito dopo, con un messaggio contenente alcuni
chiarimenti sulle modalità per presentare le domande.
Nel complesso l’Istituto, da un lato, ribadisce
l’applicazione di alcune regole e aspetti procedurali già in uso da mesi
relativamente alla fruizione degli ammortizzatori COVID, dall’altro, affronta
quei cambiamenti significativi derivanti dal nuovo quadro normativo.
Sul fronte procedurale, su indicazione del Ministero
del Lavoro, è prevista la possibilità di presentare entro il 31 ottobre p.v. le
domande di trattamento riferite ai mesi di luglio e agosto il cui termine
scadeva il 30 settembre. Lo slittamento del termine è valido anche per
invio all’INPS dei dati utili per pagamento diretto prestazioni.
Tutto ciò su indicazione del Ministero del Lavoro, in
attesa della conversione parlamentare del provvedimento, tuttora in corso, e di
una presumibile soluzione legislativa che introduca tale proroga direttamente
sul piano normativo.
Per tutti questi
motivi, le istanze ricevute dopo il 30 settembre resteranno sospese e saranno
esaminate solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
104/2020.
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NOVITA’
INTRODOTTE CON D.L. 104/2020
In merito alla disciplina applicabile dal 13 luglio
u.s. in poi per la concessione fino a fine anno delle nuove 18 settimane di
CIGO, FIS e CIG IN DEROGA e di ulteriori 50 giorni di CISOA nel settore
agricolo, INPS ricorda per CIGO-FIS-CIGD vale il meccanismo di durata 9+9, fatto
salvo che dalle prime 9 settimane andranno scalati eventuali giorni di
ammortizzatori COVID eventualmente già autorizzati ai sensi dei precedenti
decreti qualora cadessero dopo il 12 luglio u.s - stessa logica che si applica
anche ai nuovi giorni di CISOA.
In questo modo, sottolinea l’Istituto, si concretizza di fatto una netta
separazione tra il calcolo delle durate di trattamenti fruibili prima e dopo il
12 luglio (data spartiacque): dal 13 luglio in poi per CIGO, FIS e CIGD saranno concedibili unicamente
18 settimane, a prescindere dalla fruizione o meno in passato di ammortizzatori
COVID.
Di queste:
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le prime 9 - o il minor
lasso temporale di cui si può beneficiare - a fronte di apposita domanda utilizzando
sempre la causale “COVID-19 nazionale”, con la
facoltà per quelle imprese che nel frattempo fossero ricorse per lo stesso
periodo di riduzione o sospensione ad ammortizzatori ordinari di vedersi
convertiti/sostituiti i trattamenti ordinari di CIGO e FIS richiesti, sempreché
non già pagati o conguagliati da INPS, con queste 9 settimane di causale COVID;
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mentre per le successive 9 si potrà
ricorrerà alla causale “COVID 19
con fatturato”, solo per periodi che vanno DAL 14 SETTEMBRE IN POI e, comunque, solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione alle prime
9 settimane di cui sopra e purché lo stesso periodo sia integralmente decorso.
Non è necessario che il primo periodo sia stato effettivamente fruito, anche
perché una volta richiesto il periodo non può essere recuperato in alcun modo.
In termini di novità rispetto al passato, per la
richiesta di questo secondo periodo di ammortizzatori non è necessario tener
conto del dato relativo all’effettivo periodo fruito, con tutto ciò che ne
consegue, compresa l’impossibilità per un’impresa di richiedere contestualmente
alla domanda delle seconde 9 settimane anche l’autorizzazione del periodo
eventualmente non fruito rientrante nelle prime 9 settimane. E’GIA POSSIBILE INOLTRARE LE DOMANDE ANCHE
PER QUESTO SECONDO PERIODO DI AMMORTIZZATORI SEGUENDO LE MODALITA’ INDICATE
NELL’APPOSITO MESSAGGIO INPS n. 3525 del 1 OTTORE 2020 (allegato).
In tutti i casi, si tratta di trattamenti che, dice
l’INPS, su espressa indicazione ministeriale potranno riguardare unicamente LAVORATORI IN FORZA
alla data del 13 LUGLIO 2020.
Altra novità significativa è rappresentata dal pagamento
di un CONTRIBUTO
ADDIZIONALE per poter fruire delle seconde 9 settimane dal quale,
ricorda l’Istituto, sono esonerati
unicamente i datori di lavoro che hanno
subito una riduzione tra primo semestre 2020 e primo semestre 2019 pari ad
almeno il 20% nonché quelle aziende che abbiano avviato l’attività dopo il 1 gennaio 2019.
Secondo la circolare si tiene conto della data di
inizio dell’attività di impresa comunicata alla Camera di Commercio non
rilevando, quindi, la data di apertura della matricola aziendale presso INPS.
Ricordiamo che tale contributo addizionale, sarà pari:
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al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore non prestate durante sospensione o riduzione nel caso di
imprese con una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
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al 18% della medesima retribuzione globale di cui sopra nel
caso di imprese che non hanno registrato riduzione del fatturato.
In sede di
domanda il
datore di lavoro, anche ai fini dell’esonero, dovrà auto-certificare con una dichiarazione di responsabilità di trovarsi
in una delle seguenti
situazioni:
-
non avere
subito calo di fatturato;
-
aver avuto un
calo di fatturato inferiore al 20%;
-
aver subito
un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
-
aver avviato
l’attività di impresa dopo il 1 gennaio 2019.
Attenzione, sebbene
non venga ribadito espressamente da INPS, l’assenza
di autocertificazione determinerà il pagamento dell’aliquota più alta del 18%.
L’Istituto, come già detto, specifica che
l’eventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve
essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del
primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019. Il fatturato
è quindi unicamente quello aziendale e non quello dell’unità produttiva
interessata alla richiesta della prestazione. Risultano quindi penalizzate le
imprese che, operando in diversi settori, hanno avuto andamenti differenziati. Inoltre,
l’INPS rimanda agli indici di calcolo e alle modalità di raffronto illustrate
da Agenzia delle Entrate con proprie circolari, non specificando se passate
o future.
In linea con
la disposizione normativa, si ricorda che INPS e Agenzia Entrate incroceranno i
dati in loro possesso per effettuare apposite verifiche.
Operativamente, per il versamento del contributo addizionale come
calcolato dall’INPS sulla base della autocertificazione prodotta:
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i datori di lavoro che anticipano il pagamento dei trattamenti di
integrazione salariale ai lavoratori saranno tenuti ad indicarlo nel flusso Uniemens e ad assolvere al
conseguente obbligo contributivo in
linea generale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di
concessione degli ammortizzatori;
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nei casi in cui sia l’INPS a pagare direttamente i trattamenti, si rimanda
invece a procedure di versamento della contribuzione addizionale legata ad
ammortizzatori non COVID già in uso, come disciplinata in precedenti messaggi
INPS qui allegati (n. 6129 del 6 ottobre 2015 e n.1113 del 10 marzo 2017), per
cui le imprese interessate si vedranno notificare direttamente la richiesta di
quanto dovuto a titolo di contributo addizionale.
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CONFERMA
REGOLE E PROCEDURE GIA’ IN USO PER AMMORTIZZATORI COVID-19
Come anticipato, fatte salve le rilevanti novità
appena esaminate, la proroga degli ammortizzatori COVID disciplinata con il
D.L. 104/2020 prevede comunque il mantenimento
di gran parte del quadro applicativo venutosi a consolidare sino a questo
momento e non modificato dal legislatore.
Ciò significa, senza entrate in tutti i dettagli tecnici
ed operativi che, ad esempio, come ricordato nella circolare:
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paragrafo 4: in sede di domanda per CIGO/FIS i datori di lavoro dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità di aver svolto informazione, consultazione ed esame congiunto
con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro 3 giorni dalla
comunicazione preventiva (però nessuna documentazione probante è richiesta);
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paragrafo 4.5: per la CIG in DEROGA rimane il vincolo dell’accordo sindacale - anche in
via telematica - da cui sono esonerati unicamente i datori di lavoro fino a 5
dipendenti.
Analogamente, si
ribadiscono tutte quelle forme di semplificazione e alleggerimento di vincoli
in deroga alle regole ordinarie degli ammortizzatori previsti dal decreto
legislativo 81/2015 (es. irrilevanza dell’anzianità, superamento delle
durate di fruizione previste di norma, neutralizzazione dei periodi, assenza di
relazione tecnica).
Peraltro INPS fa bene a ricordare che ovviamente alle
imprese che ricorrono alla proroga di ammortizzatori COVID in esame non è
comunque preclusa la possibilità di ricorrere, purché per periodi diversi, agli
ammortizzatori ordinari secondo le regole in uso.
Così come continuano
a trovare applicazione:
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possibilità di accedere alla CIGO con causale COVID per quelle
realtà che stavano fruendo della CIGS alla data del 13 luglio u.s.;
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possibilità di richiedere l’assegno ordinario del FIS con causale
COVID ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale con in
corso un assegno di solidarietà sempre alla data del 13 luglio 2020;
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regole ad hoc in uso per i Fondi di solidarietà bilaterali e per i
Fondi di solidarietà territoriali presenti come noto a Trento e Bolzano;
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particolari disposizioni per l’accesso alla CIG in deroga da parte
delle imprese plurilocalizzate;
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il ricorso alla CISOA sempre utilizzando la causale “CISOA DL
RILANCIO” e per la quale sono confermate le regole semplificate introdotte
durante l’emergenza COVID.
In ultimo, fatto salvo lo slittamento alla fine di
ottobre dei termini per l’invio delle domande relative a luglio e agosto 2020
come richiamato all’inizio del nostro commento, sono confermate anche le
tempistiche per la trasmissione delle domande come definite con il D.L.
Rilancio, compresa la finestra temporale più stringente qualora un datore di
lavoro richiedesse il pagamento diretto anticipato del 40% dei trattamenti da
parte dell’INPS, facoltà che potrà continuare ad essere praticata.
Infine, la
circolare contiene anche un riferimento ad ulteriori disposizioni sempre in
materia di ammortizzatori contenute nel D.L. 104/2020:
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paragrafo 10: ai sensi
dell’articolo 19, possibilità per i lavoratori delle ex zone rosse e comunque operanti nelle Regioni
Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, di beneficiare retroattivamente per il
periodo 23 febbraio-30 aprile 2020 degli ammortizzatori messi in campo in base
ai precedenti provvedimenti, qualora non avessero avuto ancora avuto modo di
accedervi, per un massimo di 4 settimane - in questo caso domanda da presentare
entro il 15 ottobre p.v. con specifica causale “COVID 19 – Obbligo permanenza
domiciliare”;
-
paragrafo 11: accesso
alla CIG in deroga da parte dei lavoratori del settore sportivo come previsto
dall’art. 2.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 64 del 17 agosto 2020 – prot. n. 2712.