Circolari

Circ. n. 72/2021

LAVORATORI SPETTACOLO NOVITA’ REGIME PENSIONISTICO ILLUSTRAZIONE E CHIARIMENTI INPS

Con la circolare in oggetto l’INPS illustra le modifiche normative introdotte dal provvedimento Sostegni-bis in merito al regime pensionistico applicabile ai lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Come avevamo già avuto modo di commentare a fronte dell’emanazione del D.L. n. 73/2021(1)  il legislatore ha previsto a decorrere dal 1° luglio 2021 per alcune categorie di lavoratori la riduzione da 120 a 90 del numero delle giornate da maturare ai fini dell’annualità di contribuzione necessaria ai fini pensionistici (che da quella stessa data rileveranno anche se solo per 2/3 sono strettamente riconducibili al settore) nonché una sorta di bonus contributivo a fronte di determinate situazioni.

Nel descrivere puntualmente le novità in esame, anche grazie all’utilizzo di esempi di calcolo e prospetti schematici su casi specifici contenute negli Allegati 1 e 2, l’INPS ricorda anche un’altra sua recente circolare (la n. 155 del 20 ottobre u.s.) in cui aveva già approfondito l’ulteriore novità introdotta dal D.L. 73/2021 sempre applicabile ai lavoratori dello spettacolo relativa all’inclusione anche delle attività di insegnamento/formazione e delle attività promozionali tra quelle che comportano l’obbligo di assicurazione al Fondo e, conseguentemente, a fronte delle quali i lavoratori coinvolti maturano i relativi requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici, basati come detto sul numero di giornate(2).

In particolare, nella circolare in commento l’Istituto sottolinea che, per i lavoratori appartenenti al c.d. Gruppo A, dal 1 luglio 2021 per prestazioni con decorrenza dal 1 agosto u.s. il requisito di annualità contributiva si considera soddisfatto con 90 contributi giornalieri in luogo dei precedenti 120 (GRUPPO A: lavoratori a tempo determinato per attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli).

Inoltre, per questi stessi soggetti, dei 90 contributi giornalieri, soltanto 2/3 (quindi 60 giornate) devono essere riconducibili ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto e ferma restando la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni nell’ambito del Gruppo A.

La restante contribuzione necessaria per la maturazione dell’annualità contributiva (corrispondente, di conseguenza, a 30 contributi giornalieri) potrà riferirsi anche ad altra contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio o da riscatto versata o accreditata al FLPS o presente in altre gestioni INPS.

Ovviamente, ai fini dei calcoli delle giornate di cui sopra rileverà tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensionamento avente decorrenza non anteriore al 1 agosto 2021.

Un terzo e ultimo profilo di novità evidenziato dall’INPS per gli stessi lavoratori del gruppo A, e sempre a partire dal 1 luglio 2021 relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 agosto u.s., riguarda l’accredito d’ufficio di un numero massimo di contributi giornalieri fino a concorrenza dei 90 annui complessivi, per coloro che svolgano un’attività soggetta all’obbligo contributivo nel FLPS ma con una retribuzione globale percepita inferiore o pari a quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

A tale bonus, se ne aggiunge uno specifico per la sola categoria di attori cinematografi e audiovisivi i quali, per ogni giornata contributiva, si vedranno accreditata una giornata aggiuntiva ai fini del raggiungimento della soglia di 90 giorni di maturazione dell’annualità di contribuzione.

Rinviando per ulteriori dettagli alla documentazione allegata che offre con l’occasione un riepilogo complessivo della disciplina pensionistica applicabile a questa specifica platea di lavoratori, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 38 del 31 maggio 2021 – prot. n. 2222.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 70 del 22 ottobre 2021 – prot. n. 3991.