Facendo seguito alle nostre precedenti circolari(1) sulla regolarizzazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di lavoro, segnaliamo che Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo utilizzabili dai datori di lavoro per pagare il contributo forfettario da versare per le somme dovute a titolo retributivo, contabile e fiscale.
Nella risoluzione in oggetto l’Agenzia istituisce 3 distinti codici, ciascuno dedicato ad uno specifico settore d’attività per cui era possibile presentare istanza d’emersione:
§ “CFZP”, per settori agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse;
§ “CFAS”, per settori di assistenza alla persona;
§ “CFLD”, per settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare.
Ricordiamo che non è ammessa compensazione con eventuali crediti.
Nel rimandare alle istruzioni sulla compilazione del Mod. F24 contenute nella stessa risoluzione, ricordiamo che ai fini del conteggio delle somme dovute il DI ha stabilito che su ciascun rapporto oggetto di emersione e per ciascun mese o frazione di mese l’importo da versare è pari a 300€ per settori agricoltura/pesca ed a 156€ per settori assistenza/lavoro domestico.
Sul versamento di tale contributo siamo ancora in attesa di istruzioni da parte dell’INPS, peraltro previste dallo stesso decreto interministeriale perché, come noto, le risorse del contributo forfettario sono destinate per:
§ 1/3 all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
§ 1/3 all’INPS a titolo contributivo;
§ 1/3 all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.
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Nel rimandare al documento allegato per ulteriori dettagli, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 66 del 9 settembre 2020 - prot. n. 3009.