Circolari

Circ. n. 7/2026

LEGGE 11 MARZO 2026, N. 34 (LEGGE ANNUALE PMI)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68, del 23 marzo u.s., è stata pubblicata la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (in vigore dal 7 aprile 2026), recante Legge annuale sulle piccole e medie imprese.

 

LEGGE 11 MARZO 2026, N. 34

(LEGGE ANNUALE PMI)


 
Il provvedimento attua, per la prima volta, l’articolo 18, L. n. 180/2011 (c.d. Statuto delle imprese)[1] il quale prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo debba presentare alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato alla definizione dei relativi interventi per l’anno successivo (su proposta del Ministro delle Imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, D.lgs. n. 281/1997)[2].
Ciò, in attuazione di quanto disposto, come detto, con la comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa)», con cui l’Unione europea incita lo sviluppo dell’attività imprenditoriale e l’espansione delle imprese di minori dimensioni[3]. 

 
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Il provvedimento in commento, che si compone di 26 articoli, è suddiviso in VI Capi e cioè:
  • Capo I: Misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze;
  • Capo II: Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione;
  • Capo III: Semplificazioni;
  • Capo IV: Lotta alle false recensioni;
  • Capo V: Testo unico della disciplina in materia di start-up innovative;
  • Capo VI: Ulteriori disposizioni.

Il testo integrale dello stesso è disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-23&atto.codiceRedazionale=26G00050&elenco30giorni=true

Di seguito l’esame delle principali disposizioni rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle Federazioni interessate e di ICN S.p.a.

[Si veda sin d’ora la Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico 24 marzo 2026, n. 11, prot. n. 900].

 

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CAPO I. Misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento

generazionale delle competenze

 

Articolo 1. [Agevolazioni fiscali per le reti di imprese]

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 a quello in corso al 31 dicembre 2028, la disposizione in commento attribuisce alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete (articolo 3, commi 4-ter e seguenti, D.L. n. 5/2009[4]) il beneficio della sospensione d’imposta relativamente alla quota degli utili d’esercizio destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per l’attuazione, entro l’esercizio successivo, degli  investimenti previsti dal programma comune di rete[5].

L’importo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa, non può eccedere il limite di 1.000.000 di € annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare sono iscritti in bilancio in una specifica riserva, di cui va data informazione in nota integrativa, e sono condizionati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Spetterà all’Agenzia delle entrate monitorare i contratti di rete e la realizzazione degli investimenti che hanno legittimato l’agevolazione in esame procedendo, ricorrendone i presupposti, alla revoca dei benefici illegittimamente fruiti.

L’agevolazione in parola replica un istituto già introdotto nell’ordinamento, segnatamente dall’articolo 42, comma 2-quater, del D.L. n. 78 del 2010, con operatività fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012. Per tali ragioni si rinvia alle precedenti indicazioni fornite dal servizio (Circolari del servizio legislativo n. 38/2012, §3; 47/2012, § 2; 22/2013).
Con riferimento alla precedente versione dell’istituto, l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di indagare la compatibilità del regime di sostegno alle reti con il regime fiscale speciale delle cooperative, precisando che le peculiarità del regime di parziale esenzione degli utili destinati a riserva indivisibile “non impedisce” alle cooperative “di fruire dell’agevolazione prevista per le imprese che  sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete, in relazione alla quota di utili destinata al fondo patrimoniale comune e accantonata ad apposita riserva” (AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE 18 GIUGNO 2013, N. 20/E, §5.1). Di conseguenza, secondo l’Amministrazione, le società cooperative che aderiscono ad un contratto di rete possono – al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla relativa disciplina – usufruire della sospensione della tassazione sugli utili, qualora tali utili siano destinati al fondo patrimoniale comune per la realizzazione del programma comune di rete. Tale possibilità è compatibile con il regime speciale di imposizione degli utili destinati a riserva indivisibile: la compatibilità implica che la variazione in diminuzione collegata all’esenzione degli utili destinati alla realizzazione del programma di rete è fruita anche se – ed a prescindere dal fatto che – si dà luogo in concreto ad un oltrepassamento del limite minimo di imposizione stabilito dal regime speciale. Peraltro, viene specificato – quanto al modo di operatività dell’agevolazione – che la variazione in diminuzione correlata alla sospensione degli utili può anche determinare una perdita fiscale (§5.3.).
Si ritiene che le suddette indicazioni siano valide anche con riferimento alla nuova edizione dell’istituto.

 

 

 
Articolo 2. [Modifiche all’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa]
L’articolo interviene sulla disciplina introdotta durante il periodo emergenziale Covid-19, dall’articolo 43, D.L. n. 34/2020 (cd Decreto Rilancio) che ha istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione iniziale di 100 milioni di € per il 2020[6]. 
Con la disposizione in esame, si sostituisce integralmente il comma 2, dell’articolo 43, già menzionato. Pertanto, con la novella in commento, le finalità del Fondo risultano essere:
  • operazioni di salvataggio e ristrutturazione di: (i) imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell’apposito registro (a condizione, novità introdotta dalla disposizione in commento, che nelle stesse vi sia la presenza di più di 20 dipendenti, oltre che delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250), che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto MIMIT/Ministero del lavoro; (ii) imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
  • l’acquisizione delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (in stato di difficoltà economico-finanziaria, con un numero di dipendenti superiore a 20), da parte di imprese che a loro volta sono titolari di marchi storici, iscritte nello stesso registro di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale già menzionato, che operino in settore omogeneo a quello dell’impresa acquirente.

 
Articolo 3. [Misure finanziarie per l’aggregazione e per il sostegno al settore della moda]
L’articolo dispone che, le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 (relative a interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, ex articolo 27, comma 8-bis, D.L. n. 83/2012) sono riversate nell’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, per un ammontare fino a 100 milioni di €, per la concretizzazione di programmi di sviluppo (di importo non inferiore a 1 milione di € e non superiore a 20 milioni di €), prospettati da PMI operanti nella filiera della moda[7].

 
Articolo 4. [Riconoscimento delle Centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi]
Con l’ambizione di migliorare la competitività delle MPMI (micro, piccole e medie imprese), attraverso modelli organizzativi in ipotesi innovativi e solidali, la disposizione in esame riconosce come “enti mutualistici di sistema” le c.d. “Centrali consortili” il cui fine primario sarebbe costituito dall’attività di coordinamento delle aggregazioni di MPMI, già aggregate in consorzi di filiera.
Le “Centrali” assumeranno la forma giuridica dalle società consortili per azioni, secondo quanto disposto dall’articolo 2615-ter del Codice civile.
L’intervento – come risulta dalla relazione illustrativa al d.d.l. – sarebbe ispirato al funzionamento del sistema associativo cooperativo e alle funzioni di vigilanza sulle cooperative associate. Tant’è che la disposizione affida la vigilanza al MIMIT (in analogia con quanto previsto per le Centrali cooperative) che ne deve accertare, in via esclusiva, le finalità mutualistiche quali requisiti indispensabili ai fini del “riconoscimento” (che non può essere concesso a più di cinque Centrali) accordato con decreto in base ad apposita istanza presentata dai soggetti interessati, accompagnata da una serie di documenti attestanti il possesso di alcuni specifici requisiti[8].
La disposizione, inoltre, delega il Governo a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, uno o più decreti legislativi per disciplinare il funzionamento e la vigilanza delle “Centrali consortili”, nel rispetto di peculiari criteri e principi direttivi, come: (i) l’individuazione di procedure per il mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili; (ii) la previsione, in capo alla Centrale consortile, di compiti inerenti la formazione continua della manodopera; (iii) la disciplina della gestione preventiva del rischio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; (iv) la promozione di alleanze strategiche di filiera (come la codatorialità e il distacco dei lavoratori per favorire la tutela occupazionale ed evitare il ricorso a istituti suppletivi, come l’indennità di disoccupazione/NASpI e la CIG); (v) la previsione dell’obbligo di certificazione del bilancio; (vi) l’adozione di norme di coordinamento con le disposizioni di settore vigenti[9].
In sede parlamentare[10], Confcooperative ha denunciato l’irragionevolezza di alcuni profili di disciplina, primo fra tutti, la limitazione del numero massimo di soggetti riconoscibili definita per via legislativa (una barriera all’ingresso a rischio di illegittimità). Peraltro, desta perplessità il potenziale attrito con alcuni istituti tipici del diritto cooperativo con riferimento alla vigilanza sulle cooperative e alla devoluzione dei patrimoni in ipotesi di liquidazione[11].

 
Articolo 5. [Ulteriori disposizioni in materia di consorzi]
La disposizione novella l’articolo 67, comma 5, Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) riguardante la qualificazione ai fini della partecipazione alle procedure per le gare d’appalto dei consorzi volontari (non necessari).
Nella formulazione vigente (ante novella), l’articolo 67, comma 5, prevede che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando quanto previsto dagli articoli 94 e 95 (aventi ad oggetto, rispettivamente, le cause di esclusione automatica e non automatica) e del comma 3 dell’articolo 67 stesso (che disciplina per i consorzi e le consorziate i requisiti generali, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara), utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. 
Per effetto della disposizione in commento:
  • in primis, si estende la possibilità di cui sopra, già prevista per i concorsi di cooperative e tra imprese artigiane, anche ai consorzi stabili[12];
  • inoltre, per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili, è aggiunto il rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 67 (oltre che dal comma 3, come nella previgente formulazione) che stabilisce i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento;
  • sostituisce poi anche la locuzione “e nel novero di questi” con il termine “ovvero”, riconoscendo le alternative di cui dispone il consorzio;
  • infine, sempre al comma 5 dell’articolo 67, si introduce l’ulteriore possibilità, per i già menzionati soggetti, di partecipare alle procedure di gara, facendo valere, per la loro qualificazione, i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall’Allegato II.12, che disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 €[13].

 
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CAPO II. ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

 
Articolo 7. [Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi]
Al fine di migliorare il sistema di garanzia collettiva fidi e agevolare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese (PMI), l’articolo in commento contiene una delega al Governo avente ad oggetto la disciplina sui Confidi[14] (da esercitare, con uno più decreti legislativi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto), ai fini della ottimizzazione, del riordino e della semplificazione della disciplina vigente (in primis, l’articolo 13,  D.L. n. 269/2003, e il D.l.gs. n. 385/1993, Testo unico bancario)[15].
Sul tema, Confcooperative – oltre che scongiurare interventi normativi “d’occasione” che (strumentalmente) erano richiesti al Parlamento per modificare alcuni profili di disciplina (ad es. le soglie di iscrizione agli Albi) e che avrebbero destituito di serietà il disegno riformatore – ha auspicato e ottenuto la consacrazione del principio cardine del “rispetto della connotazione mutualistica” e l’assicurazione che l’eventuale ampliamento del perimetro di attività esercitabili dai confidi avvenga con riguardo “alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie” (è così scongiurata l’estensione ad attività di natura diversa che avrebbero snaturato la funzione sociale dei confidi).

 
Articolo 8. [Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino]
La disposizione novella la disciplina vigente in materia di cartolarizzazione dei crediti (L. n. 130/1999), allo scopo di facilitare l’accesso al credito bancario anche mediante la cartolarizzazione dello stock di magazzino[16].
Con la disposizione in esame, si prevede, pertanto: 
  • l’ampliamento della disciplina alle operazioni di cartolarizzazione anche ai crediti futuri, nonché alle operazioni inerenti profitti risultanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati;
  • - l’immissione nella destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore anche dei beni da cui derivano i crediti oggetto dell’operazione, compresi prodotti provenienti dalla loro combinazione e/o trasformazione;
- l’opportunità di dare alla segregazione/separazione una veste societaria, attraverso il trasferimento a una società veicolo d’appoggio[17].

 
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CAPO III. SEMPLIFICAZIONI

 
Articolo 9. [Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori, veicoli e per le macchine agricole]
La disposizione apporta modifiche all’articolo 122-bis, del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. n. 209/2005), introducendo nuove fattispecie derogatorie all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria[18].

 
Articolo 13. [Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA]
La disposizione introduce la definizione di operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA (acronimo composto dalle parole Hotellerie-Restaurant-Catering-Café)[19].
Si definisce operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, il soggetto che, esplicando l’attività economica nella catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta, distribuisce e vende prodotti alimentari e bevande che destinati ad imprese rientranti nei seguenti settori:
  • alberghi, strutture ricettive e similari, che offrono alloggio temporaneo e servizi aggiuntivi come ristorazione, eventi e benessere;
  • ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde e similari, che somministrano alimenti e bevande al pubblico;
  • servizi di catering e banqueting e similari, che si occupano di preparazione e distribuzione di cibi e bevande sia a domicilio che in specifici locali;
  • infine, bar, caffè, pasticcerie e gelaterie e similari, che servono principalmente prodotti destinati al consumo sul posto o da asporto.
La disposizione specifica che ai fini dell’acquisizione della qualifica di operatore della distribuzione di prodotti alimentari HORECA, almeno il 70% dei ricavi generati negli ultimi tre anni fiscali, deve provenire dall’attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande alle imprese operanti nei settori sopra enunciati.

 

Articolo 14. [Modifica termini per l’esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate]

L’articolo apporta modifiche alla L. n. 448/1998, (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e, in particolare, all’articolo 63, accorciando i termini riguardanti la facoltà dei consorzi industriali di riacquistare le aree cedute e gli stabilimenti relativi alle attività cessate[20].

 

Articolo 15. [Delega al Governo per la riforma dell’artigianato]

La disposizione reca la delega al Governo (da attuare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto) ai fini della riforma della disciplina vigente in materia di artigianato (ex Lege n. 443/1985/Legge quadro sull’artigianato).

Ciò al fine di aggiornare, razionalizzare e riordinare la materia, conformemente a quanto disposto dall’articolo 45, comma 2, Costituzione[21].

 

Articolo 16. [Riferimento all’artigianato nella pubblicità]

La disposizione apporta modifiche all’articolo 5, Legge quadro sull’artigianato, (L. n. 443/1985 già menzionata), inserendo il divieto di adottare (quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi) una denominazione contenente i riferimenti all’artigianalità e all’artigianato ad opera di imprese non regolarmente iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane e che non producono ovvero realizzano direttamente tali prodotti.

Stesso divieto è esteso anche ai consorzi e alle società consortili fra imprese non iscritti nella separata sezione del citato Albo.

Ciò allo scopo di semplificare le procedure di iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane e garantire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendano fruire della denominazione di “artigianato”[22].

 

Articolo 17. [Determinazione delle caratteristiche analitiche e requisiti della birra]

La disposizione apporta modifiche all’articolo 7, Legge n. 1354/1962 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra).

A tal fine, deferisce ad un decreto interministeriale, MASAF/MIMIT/MEF/Ministero della salute, la determinazione dei requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra e le relative attività di accertamento.

 

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CAPO IV. LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

 

Articolo 18. [Finalità]

Fermo restando il rispetto dell’articolo 117, comma 2, della Costituzione, dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 (cd. DSA - Digital Services Act), relativo a un mercato unico dei servizi digitali, la disposizione in commento enuclea le finalità del Capo IV, prevedendo che esso ha lo scopo di ostacolare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate sul territorio italiano (incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano), assicurando, quindi, recensioni online attendibili e provenienti da soggetti che hanno concretamente utilizzato o acquisito il prodotto, la prestazione o il servizio.

 

Articolo 19. [Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite]

L’articolo qualifica le recensioni online lecite, ricorrendo determinati requisiti[23].

 

Articolo 20. [Divieti]

Fatta salva la disciplina prevista dal Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005), la disposizione in commento fissa il divieto di acquisto e di cessione (anche tra imprenditori e intermediari), di recensioni, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione[24].

 

Articolo 21. [Linee guida e monitoraggio]

La disposizione prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) (sentiti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero dell’imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo) adotta, con proprio provvedimento, apposite linee guida per indirizzare le imprese all’implementazione di strumenti/accorgimenti atti a garantire l’ottemperanza dei presupposti di legalità delle recensioni online[25].

 

Articolo 22. [Disposizioni transitorie]

L’articolo reca le disposizioni transitorie riguardanti le previsioni del Capo IV (Lotta alle false recensioni) appena esaminato, prevedendo che le relative disposizioni si applicano ex nunc, cioè alle recensioni pubblicate dopo la data di entrata in vigore della legge in commento e non anche a quelle già pubblicate precedentemente a tale data.

 

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CAPO V. TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI START-UP INNOVATIVE

 

Articolo 24. [Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia start-up e PMI innovative]

La disposizione delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, un  decreto legislativo ai fini della riorganizzazione normativa (mediante codificazione in un testo unico) della legislazione vigente in materia di start-up innovative, di spin-off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, oltre che per la disciplina di  tutte le attività di filiera riguardanti  servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno ed investimento rivolte ai soggetti sopra menzionati[26].

 

Articolo 25. [Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese]

La disposizione novella la L. n. 180/2011 (Statuto delle imprese) già menzionata e, in particolare, l’articolo 17, recante la costituzione e la disciplina del Garante per le MPMI, tra le cui funzioni rientra l’analisi dell’impatto della regolamentazione sulle MPMI, l’elaborazione di proposte finalizzate a potenziarne lo sviluppo, l’attività di segnalazione (al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati), l’obbligo di presentazione di una relazione annuale sull’attività svolta, (per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri) al Parlamento[27].  

 

Articolo 26. [Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l’attrazione degli investimenti]

La disposizione novella, in primis,  l’ambito di applicazione dell’articolo 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), il quale ha immesso nell’ordinamento un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di origine estera, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), ovvero in quelli interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009) con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti (totale che passa a 30.000 abitanti per effetto della modifica in commento)[28].

 

 

[1] Si rammenta che, la Legge n. 180/2011 ha delineato lo Statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), accogliendo le prescrizioni contenute nello Small Business Act di derivazione comunitaria (https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/a-small-business-act-for-european-smes.html), attuato con la nota direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010 (Attuazione della comunicazione della Commissione U.E. del 25 giugno 2008, recante: «Pensare anzitutto in piccolo» Uno «Small Business Act» per l'Europa), con cui sono definite le proposte di intervento rispetto ai  principi informatori contenuti nello stesso  e consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-06-23&atto.codiceRedazionale=10A07779&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Tra le principali finalità della L. n. 180/2011, si segnalano: il supporto all'avvio di nuove imprese, specie da parte di giovani e donne; l’allineamento dell'azione pubblica alle peculiari esigenze delle MPMI; lo sviluppo della capacità di crescita, della produttività e dell’innovazione delle imprese, specie delle MPMI.

Per la nozione di PMI, si richiama la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, secondo cui sono definite piccole e medie imprese (PMI) le aziende il cui numero di personale e il cui peso economico sono al di sotto di determinati parametri e, cioè:

  • è impresa di medie dimensioni quella che ha fino a 250 dipendenti, un fatturato fino a 50 milioni di € e un totale di bilancio non superiori a 43 milioni di €;
  • è impresa di piccole dimensioni quella fino a 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di €;
  • infine, è definita microimpresa quella fino a 10 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di €.

Per quanto riguarda i principi che ispirano la definizione dello Statuto rilevano, tra gli altri: la libertà di iniziativa economica e della concorrenza; la graduale riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; la semplificazione burocratica; il diritto di accesso al credito informato, corretto, equilibrato e non oppressivo; le misure di semplificazione amministrativa.

Detti enunciati sono diretti ad assicurare alle imprese condizioni di imparzialità operativa, attuando interventi di tipo uniforme per le aree sottosviluppate, nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’UE. Infine, si evidenzia il principio della libertà di associazione tra imprese.

[2] Il DDL annuale per le PMI, ha un contenuto tipizzato, dovendo introdurre:

a) norme di immediata applicazione, per incentivare e promuovere le micro, piccole e medie imprese, eliminando gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo; riducendo gli oneri burocratici e introducendo misure di semplificazione amministrativa anche con riguardo ai procedimenti sanzionatori vigenti inerenti agli obblighi oneri a cui sono assoggettate le micro, piccole e medie imprese verso la P.A.;

b) una o più deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi, per l’attuazione dello Small Business Act;

c) il benestare all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti attuativi necessari;

d) norme integrative e/o correttive di disposizioni previgenti.

È previsto, inoltre, che il DDL in parola, sia accompagnato da dettagliata relazione diretta a far rilevare:

  •  lo stato di attuazione e di concordanza dell’ordinamento interno rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione europea sullo Small Business Act già menzionata;
  • lo stato di attuazione degli interventi programmati nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, evidenziando gli effetti derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
  •  l’indagine preliminare e la valutazione successiva dell’impatto delle misure di finanza pubblica e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;
  •  le peculiari misure ritenute necessarie per potenziare la competitività e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, allo scopo di assicurare lo sviluppo inclusivo delle aree sottosviluppate.
[3] Si consideri che su circa 4,4 milioni di imprese attive in Italia, le microimprese (con meno di 10 addetti, come detto) sono quelle quantitativamente più considerevoli, rappresentando il 95,13% del totale, contro uno 0,09% di grandi imprese.

Trattasi di un rilievo cospicuo, tenuto conto del fatto che le stesse sono collocate in una posizione cruciale su diversi fronti, quali: (i) sociale, come fautrici di inclusione e sviluppo immediato sul territorio e di una superiore parità di genere; (ii) economico, come motore delle reti di fornitura e distribuzione dei principali settori; (iii) tecnologico, quale promotrici di innovazione, grazie alla capacità congenita di adattarsi alle trasformazioni più celermente rispetto ai tempi di adattamento delle grandi imprese. Esse muovono oltre 1.000 miliardi di € complessivi e producono circa il 40% del valore aggiunto nazionale, con 1/3 di tutti gli occupati.

Ciò nonostante, tali realtà imprenditoriali sono sovraccariche di difficoltà notevoli (ostacoli al finanziamento, mercato parcellizzato e una burocrazia intricata che frena l’innovazione e la crescita).

La categoria è oberata di complicazioni connesse all’accesso al credito, alla competizione internazionale e all’adozione di nuove tecnologie, all’elevata burocrazia e alle recenti emergenze mondiali: pandemia, conflitti bellici, crisi energetica e inflazione.

 

[4] Si rammenta che l’istituto del “contratto di rete” è stato introdotto, come già preannunciato, dall’articolo 3, commi 4-ter e successivi, D.L. n. 5/2009, secondo cui con il contratto di rete due o più imprese perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. A tal fine, quindi, si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, in base ad un programma comune di rete, la cui finalità è la collaborazione in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese (i); lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica (ii); lo svolgimento in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese (iii).
Il contratto di rete rappresenta, quindi, un istituto valido attraverso il quale anche aziende di ridotte dimensioni possono accedere, congiuntamente nella rete, alla concretizzazione di programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni. Può prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede un organo comune e un fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, fermo restando la facoltà di conseguire la stessa qualora il contratto sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente.
Sul fronte del regime di pubblicità, il contratto è assoggettato a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ogni aderente e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni imposte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Nel caso, invece, di contratto di rete con propria soggettività giuridica, si provvede all’iscrizione autonoma della rete nel registro delle imprese (svincolata dalla posizione dei singoli imprenditori aderenti alla rete).

Sul sito istituzionale del registro imprese sono disponibili tutte le informazioni utili alla costituzione e gestione dei contratti di rete, nonché i dati statistici relativi ai contratti di rete registrati https://contrattidirete.registroimprese.it/reti/

[5]In dettaglio, la menzionata quota degli utili non concorre alla formazione del reddito relativo al periodo d’imposta cui si riferiscono gli utili, sempre che, negli esercizi successivi: (i) la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio; (ii) non venga meno l’adesione al contratto di rete; (iii) il programma comune di rete sia stato preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con Decreto MIMIT/MEF e sentita l’Agenzia delle entrate, oppure, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto. Il medesimo decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, determinerà anche le modalità e i criteri per la fruizione dell’agevolazione, assicurando il rispetto del limite di 1.000.000 € annui.
Circa le modalità di fruizione dell’agevolazione in commento, la disposizione prevede che di essa si può godere a condizione che la rete non acquisti soggettività giuridica e, in ogni caso, nel limite complessivo di 15 milioni di €  per ciascuna delle annualità dal 2027 al 2029, unicamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete, per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.
[6] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 34/2020]. La finalità del Fondo, secondo la formulazione originaria, era quella di provvedere al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale (D.lgs. n. 30/2005), e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovassero in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

[7] Con successivo decreto ministeriale MIMIT, sono definite le condizioni e le modalità che valorizzino i programmi proposti da aggregazioni di imprese, quelle che valorizzino l’integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l’intera filiera e l’utilizzo preminente di semilavorati di origine italiana o europea se disponibili sul mercato, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Conseguentemente, è deferito al MIMIT il compito di ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e quelli relativi alla connessa iscrizione negli appositi registri.

[8] In dettaglio, ai fini del riconoscimento è necessario che:

  • La Centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi, dislocati nell’ambito territoriale di almeno tre regioni;
  • i singoli consorziati devono accorpare almeno dieci consorziati;
  • sia costituito un fondo patrimoniale mutualistico finanziato dai contributi degli associati e da eventuali provvidenze esterne pubbliche o private;
  • lo statuto deve prevedere: (i) vincoli alla distribuzione dei dividendi, nella misura dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; (ii) il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; (iii) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società consortile, dell’intero patrimonio (dedotti soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati), a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

[9] I decreti delegati in commento sono proposti dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze.

I relativi schemi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono assoggettati al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti (nel termine, rispettivamente, di 30 e 40 giorni dalla trasmissione dello schema).   È prevista, infine, la possibilità di prorogare i già menzionati termini per l’espressione dei prescritti pareri, qualora fosse necessario.

[10] V. le Osservazioni dell’Alleanza delle Cooperative Italiane all’AS 1484, Senato della Repubblica, Commissione Permanente IX - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/433/907/2025_07_30_-_Alleanza_delle_Cooperative_italiane.pdf ).

[11] L’obbligo di devoluzione ha, infatti, una formulazione alquanto generica (art. 3, c. 2, lett. d: “la devoluzione… a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico”).

Per l’Alleanza delle Cooperative l’iniziativa sembra individuare in questo nuovo istituto “lo strumento elettivo, quando non unico di sostegno mutualistico alle p.m.i., e magari concentrare su di esso un ventaglio di istituti di semplificazione e incentivo, con ciò ignorando l’esistenza di una serie istituti e forme giuridiche che sinora hanno giocato la stessa partita, ahinoi in maniera isolata e senza una strategia di sistema: quali i consorzi, le società consortili e le cooperative tra imprese. Se efficacemente e coerentemente supportata con istituti fiscali, di lavoro e di semplificazione nel rapporto con la PA, la cooperazione tra imprese (come ha dimostrato in filiere cruciali del sistema Paese, come quello agroalimentare) può sostenere con maggiore efficacia e determinazione le imprese nella sfida ormai non più eludibile del “mettersi assieme”, non più solo per crescere, ma per sopravvivere in mercati sempre più vasti e complessi” (così le Osservazioni dell’Alleanza delle Cooperative Italiane all’AS 1484, Senato della Repubblica, Commissione Permanente IX - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/433/907/2025_07_30_-_Alleanza_delle_Cooperative_italiane.pdf ).

[12] Per la nozione di consorzi stabili si fa riferimento a quanto disposto dall’articolo 65, comma 2, lettera d), del medesimo Codice dei contratti pubblici,  secondo cui rientrano nella definizione di operatori economici “i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.

[13] Pertanto, l’attuale formulazione del comma 5, dell’articolo 67, risulta essere la seguente: “I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12”.

[14] Si rammenta che i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (confidi) operano ai fini del rilascio di garanzie nei confronti di piccole e medie imprese o liberi professionisti, per facilitarne l’accessibilità al credito bancario o da parte di altri intermediari finanziari.

[15] A tal fine, si prevede che l’esercizio della delega debba essere ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • rafforzamento dell’attività dei confidi a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
  • ampliamento della compagine sociale dei confidi, consentendo l’accesso a soggetti ulteriori rispetto alle PMI e ai liberi professionisti;
  • revisione dei requisiti per l’iscrizione dei confidi all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, per incentivare processi di aggregazione dei confidi mediante agevolazioni e semplificazioni normative;
  • revisione delle attività esercitabili dai confidi di cui all’articolo 106 del TUB, con particolare riguardo alle caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, potenziando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
  • promozione della riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
  • agevolare l’integrazione interconsortile dei confidi.

I decreti delegati sono adottati su proposta del Ministro delle Imprese e del made in Italy e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa trasmissione degli schemi al Consiglio di Stato, affinché esprima il relativo parere entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi devono poi essere trasmessi alle Camere, per i prescritti pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 40 giorni dalla data di trasmissione. Allo spirare dei termini, il Governo può procedere all’emanazione.

[16] Secondo la definizione di BankItalia, la cartolarizzazione implica un’operazione attraverso cui una società (cd originator) trasforma attività finanziarie o reali non negoziabili (ad es. i finanziamenti concessi da una banca) in titoli di debito negoziabili.

L’operazione è eseguita attraverso la cessione delle attività a una società veicolo (special purpose vehicle, SPV) ovvero attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il corrispettivo che la società veicolo è tenuta a pagare all’originator è conseguito attraverso l’emissione di titoli di debito. L’attivo di proprietà della società veicolo (ad es. i crediti acquisiti dall’originator) è assegnato esclusivamente all’attuazione dei diritti e degli interessi dei portatori dei titoli.

[17] Per i dettagli sulla cartolarizzazione (securitisation), si rinvia all’approfondimento sul sito della Consob: https://www.consob.it/web/investor-education/la-securitisation-

[18] Per effetto della novella in commento, risultano esentati dall’obbligo di assicurazione obbligatoria:

  • i carrelli elevatori, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi;
  • i veicoli utilizzati dalle imprese in zone inaccessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali e aeroportuali, a condizione che siano coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, diversi dall’assicurazione obbligatoria;
  • le macchine agricole senza immatricolazione o senza idoneità alla circolazione, a condizione che si utilizzino esclusivamente in fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno, non accessibili al pubblico, sempre che siano coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, diversi dall’assicurazione obbligatoria.

Per le tutte le ipotesi derogatorie enunciate, si esclude l’obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada (articolo 283 Codice delle assicurazioni private), se la responsabilità verso terzi, per i sinistri verificatisi nelle aree di cui sopra, è coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

[19] Tale definizione è già nota al legislatore italiano (articolo 1-ter del D.L. n. 73/2021, che ha previsto provvidenze per temperare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a vantaggio di “imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering” (HORECA). [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 26 e 30/2021].

[20] Conseguentemente, si dispone che il termine entro cui può essere esercitato il riacquisto, passa (da cinque) a tre anni, mentre il periodo per il completamento della procedura è ridotto (da tre anni) a 18 mesi.

Si rammenta che i consorzi di sviluppo industriale (anche denominati ASI - Aree di Sviluppo Industriale) sono enti pubblici economici, costituiti per incoraggiare il popolamento di nuove imprese, la creazione di infrastrutture e lo sviluppo economico-locale.

Governano ambiti territoriali specifici provvedendo a fornire servizi avanzati, logistica, aree attrezzate e supporto alle aziende per migliorarne la concorrenzialità.

[21] Si rammenta che mentre il comma 1, dell’articolo 45 della Costituzione, fa riferimento al riconoscimento, alla promozione e alla tutela della cooperazione, senza fini di speculazione privata, il comma 2, già menzionato, dispone che: “La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.”

Per la definizione normativa di imprenditore e impresa artigiana di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 della L. n. 443/1985 già menzionata:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443!vig=~art2

 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443!vig=~art3

Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà ispirarsi ad una serie di principi e criteri direttivi e cioè:

  • conformare la disciplina alle nuove esigenze di mercato e all’evoluzione tecnologica, rivalutando e potenziando la figura dell’imprenditore artigiano, nella visione della crescita dimensionale aziendale, della destituzione di vincoli societari desueti, della trasmissione intergenerazionale delle competenze, della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’impresa artigiana;
  • focalizzare la nuova disciplina sulla figura dell’imprenditore artigiano, nonché sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo. Ciò implica una innovazione concettuale dell’apporto stesso, dovendo prevedere che esso non sia circoscritto all’ambito manuale, ma possa articolarsi anche nella dimensione ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa. Si richiede, inoltre, la tipizzazione di criteri quantitativi atti a specificare la nozione di prevalenza dell’attività di produzione o di prestazione di servizi rispetto alle altre attività di natura strumentale e accessoria;
  • incentivare l’aggregazione fra imprese artigiane, anche attraverso la revisione del contratto di rete e degli altri strumenti di raggruppamento, allo scopo di potenziare la competitività del settore e favorire l’accesso a occasioni, quali commesse e finanziamenti, solitamente interdette alla dimensione singola;
  • delimitare l’uso del richiamo all’artigianato (sia nelle attività promozionali, che in quelle pubblicitarie e di vendita), alle sole imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese, rendendo effettivi e potenziando i controlli sul possesso e sul mantenimento dei necessari requisiti di iscrizione, per garantire la corrispondenza tra l’effettiva attività all’attribuzione della qualificazione in esame.

Per quanto riguarda l’iter di adozione dei decreti delegati, si prevede l’adozione su proposta del Ministro per le imprese e del made in Italy, accompagnati da una relazione tecnica per i rilevi di natura finanziaria. Gli schemi sono trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome e alle Camere, per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari da rendersi, rispettivamente, entro 30 giorni e 40 giorni, decorsi i quali il Governo può procedere. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette ex novo i testi alle Camere, provvisti delle proprie osservazioni e delle dovute motivazioni e integrazioni. Pertanto, le Commissioni sono tenute a esprimere i pareri definitivi entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il Governo può comunque adottare i decreti legislativi.

Si prevede, inoltre, che il Governo introduca la nuova disciplina mediante modifica o integrazione delle disposizioni vigenti, abrogando espressamente le norme incompatibili e assicurando il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi adottati con le altre leggi dello Stato.

La disposizione, infine, delega il Governo a adottare uno o più decreti delegati correttivi o integrativi di quelli emanati ai sensi delle disposizioni appena esaminate, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e attraverso la stessa procedura già esaminati sopra.

[22] Ai trasgressori è comminata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all’1% del fatturato dell’impresa, dall’autorità regionale competente. La già menzionata sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore ad € 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla L. n. 689/1981.

Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano adeguare la propria legislazione alle disposizioni in commento.

[23] In tal senso, si prevede che, la recensione online è lecita se:

  • è rilasciata entro trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni;
  • è conforme alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre;
  • non deriva da sconti/agevolazioni o promesse degli stessi, né da benefici o da altri vantaggi da parte del fornitore o dei suoi intermediari.

Si presume “autentica” la recensione corredata da documentazione fiscale.

La recensione non si considera più lecita decorsi due anni dalla sua pubblicazione, tenuto conto della sua incontrovertibile perdita di attualità. Il legale rappresentante della struttura recensita (o suo delegato) può segnalare le recensioni che non sono lecite, conformemente a quanto appena enunciato e richiederne la rimozione.

La segnalazione avviene nei modi prescritti dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali.

[24] Nel caso di violazione del divieto in esame, fatta salva la responsabilità penale, sono confermati i poteri investigativi e sanzionatori in capo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ex articolo 27, del Codice del Consumo, consultabile al seguente link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206%7Eart27

[25] L’AGCM, inoltre, monitora annualmente sull’applicazione del CAPO IV in commento, nonché sul fenomeno delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.

Infine, allo scopo di potenziare l’attività di contrasto alle recensioni illecite, si prevede il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite nel territorio italiano, le quali possono richiedere il riconoscimento ovvero l’abilitazione di segnalatore attendibile, se in possesso dei requisiti sanciti dall’articolo 22, del Digital Services Act (Regolamento (UE) 2022/2065) e della normativa attuativa adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni/AGCOM.

Il già menzionato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065, reca disposizioni inerenti ai cd segnalatori attendibili.

In dettaglio, si prevede che i distributori delle piattaforme online sono tenuti ad assumere le dovute misure tecniche e organizzative per assicurare che gli esposti inoltrati dai segnalatori attendibili ricevano un esame e un' con corsia preferenziale.

La qualifica di “segnalatore attendibile” è accordata dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui l’ente richiedente è stabilito, a condizione che:

  • sussista la disponibilità delle capacità e delle competenze particolari nell’individuazione, identificazione e notifica di contenuti illegali;
  • si versi in una posizione di indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online;
  • si compia l’attività di segnalazione in modo diligente, accurato e obiettivo.

[26] Nell’esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • unificazione e razionalizzazione della disciplina;
    • coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le necessarie correzioni utili ad assicurare o migliorare la congruenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;
    • riassetto delle prescrizioni normative vigenti attraverso, se necessario, l’abrogazione espressa di quelle obsolete che hanno esautorato la loro funzione ovvero che sono carenti di un effettivo contenuto normativo, fermo restando l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al Codice civile;
    • semplificazione e riorganizzazione della legislazione vigente, con l’obiettivo di agevolare, anche attraverso tecnologie più avanzate, l’efficacia dell’azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza, attraverso l’alleggerimento degli oneri e delle incombenze non necessarie, nel rispetto dei principi di congruità e necessità;
    • riordino e riassetto della normativa vigente, in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese per la creazione di start-up innovative e spin-off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.

Il decreto delegato è emanato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’università e della ricerca) previo parere della Conferenza unificata.

Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sui profili finanziari da rendere, rispettivamente, entro 30 e 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato.

La disposizione, infine, delega il Governo a adottare uno o più decreti delegati correttivi o integrativi, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui sopra, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e attraverso la stessa procedura già esaminati sopra.

Per tutti gli approfondimenti sulla legislazione in materia di start-up (con particolare riferimento alle nozioni di start-up innovativa, incubatore certificato e PMI innovativa), oltre che sul regime di detrazioni (deduzioni) fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative: https://temi.camera.it/temi/start-up-e-pmi-innovative.html#fondo-nazionale-innovazione-1

[27] Con una prima modifica, per effetto della disposizione in commento, si integrano le competenze del Garante e si riscrive la lettera a), comma 1, dell’articolo 17 sopra citato, prevedendo che lo stesso debba monitorare l’attuazione nell’ordinamento italiano:

  • della comunicazione della Commissione europea «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno ‘‘Small Business Act’’ per l’Europa)» COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea «Riesame dello ‘‘Small Business Act’’ per l’Europa» COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, anche (per effetto della novella in commento);
  • della comunicazione della Commissione «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori» COM (2021) 219 def., del 29 aprile 2021;
  • della comunicazione di cui alla Comunicazione Commissione COM (2023) 535 def., del 12 settembre 2023 recante «Pacchetto di aiuti per le PMI».

Con un’altra modifica, sempre al comma 1, si inserisce una nuova lettera, b-bis), che attribuisce al Garante il compito di attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, mediante raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per individuare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall’attuazione delle relative norme.

Infine, si novella l’ultimo periodo del comma 5, del medesimo articolo 17.

Si consideri che il primo periodo del comma 5 ha previsto l’istituzione, presso il Garante, di un tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni.

Con l’ultimo periodo del medesimo comma 5, come modificato dalla disposizione in commento, si interviene al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l’avvalimento di esperti settoriali e si prevede che le consultazioni, (secondo l’approccio “Reality Checks” sopra citato) si svolgano con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte ed evidenziare istanze e criticità.

[28]In base alle disposizioni contenute nel già menzionato articolo 24-ter del TUIR, i soggetti di cui sopra, considerati dalla norma, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con l’aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

La disposizione in esame, inoltre, apporta modifiche all’articolo 25, comma 2, del D.L. n. 50/2022 (cd D.L. Aiuti, Energia e Investimenti), il quale ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (oggi MIMIT) di un apposito Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione iniziale di 5 milioni di € annui a decorrere dal 2022. [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 19 e 25/2022].

Allo scopo di fornire al Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri, di cui all’articolo 30, D.L. n. 133/2014, un adeguato supporto tecnico, è stata prevista l’istituzione di una Segreteria tecnica presso il Ministero dello sviluppo economico (oggi MIMIT), con compiti, tra l’altro, di ricognizione di eventuali investitori esteri, elaborazione di proposte di investimento strutturate, definizione di indicatori di performance. Con la disposizione in esame, sono modificate le attribuzioni della già menzionata Segreteria tecnica, aggiungendo alle funzioni già previste anche quelle inerenti alla valorizzazione e alla promozione dell’attrattività dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto.

Infine, si novella l’articolo 30, comma 7, D.L. n. 133/2014, il quale ha previsto l’istituzione presso il MIMIT, di un Comitato con il compito di coordinamento dell’attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: MIMIT, MEF, Affari Esteri, Semplificazione e un rappresentante per la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con la disposizione in esame, si arricchisce la composizione del Comitato con un rappresentante del Ministero del turismo.

Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d’investimento.

 

 

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