Circolari

Circ. n. 7/2025

CONVERSIONE DECRETO LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 202 (C.D. MILLEPROROGHE)

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio u.s., è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 recante conversione del Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (All.).

 

CONVERSIONE

DECRETO LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 202

(C.D. MILLEPROROGHE)

 

Il provvedimento reca disposizioni con cui sono prorogati, revisionati e abrogati una serie di termini al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni.
Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse rinviando, per i dovuti approfondimenti, alle comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi confederali e di ICN S.p.A. (si veda sin d’ora la Circolare di Confcooperative Fedagripesca del 25 febbraio 2025, Prot. n. 57; Newsletter ICN S.p.a., n. 8/2025-Area Contabile Fiscale).

 
Tra le disposizioni di maggiore interesse – evidenziate nel testo – si segnalano sin d’ora:
  • proroghe in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
  • proroghe in tema di confidi
  • rinvio al 1° gennaio 2026 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi
  • proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, ex articolo 106, D.L. “Cura Italia”, con modalità alternative alla presenza fisica
  • proroga in tema di cooperative finanziarie
  • rinvio dell’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali per le imprese
  • riammissione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento (cd rottamazione-quater) per chi ha tardato od omesso, anche parzialmente, il pagamento delle rate
  • proroga di un altro anno della fase transitoria di erogazione del 5 per mille alle ONLUS

 

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ART. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni.

[Comma 10-quater]. Supporto tecnico di CDP per gli interventi europei (PNRR)

La disposizione apporta modifiche all’articolo 10, comma 7-novies, D.L. n. 121/2021, prorogando al 31 dicembre 2029 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di valersi dell’assistenza e del supporto tecnico operativo di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (e di sue società direttamente o indirettamente controllate), ai fini della realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea (Fondi strutturali, React-EU, FSC, Fondo complementare al PNRR), allo scopo di sostenerne l’efficace e tempestiva attuazione, assicurando la massima collaborazione e un’efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni.

 

ART. 2. Disposizioni in materia di competenze del Ministero dell’Interno.

[Commi 2 e 3]. Rinnovo permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024 per i beneficiari di protezione temporanea
Le disposizioni in esame prevedono la possibilità, su richiesta degli interessati, di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea (Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, accertante l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina).
Ciò, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024, avente ad oggetto la proroga della protezione temporanea introdotta nel 2022 come sopra enunciato e concessa, pertanto, alle persone sfollate dall’Ucraina, fino al 4 marzo 2026.
Inoltre, per tali categorie di persone, al momento della richiesta di rinnovo, si riconosce la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per l'attività effettivamente svolta,

concedendo loro la stabilizzazione sul territorio dello Stato e l’inclusione nel tessuto economico e sociale del Paese.

[Comma 6-bis]. Prevenzione degli incendi da parte di talune strutture ricettive.

La disposizione modifica la L. n. 205/2017, articolo 1, comma 1122, lettera i), ampliando i termini per il completamento delle attività di adeguamento per la prevenzione degli incendi da parte delle strutture ricettive turistico alberghiere e dei rifugi alpini con più di venticinque posti letto.

I termini, pertanto, sono estesi (dal 31 dicembre 2024) al 31 dicembre 2026 e il termine per la presentazione della SCIA è prorogato (dal 30 giugno 2023) al 31 dicembre 2025, per le strutture ricettive turistico alberghiere.

Per i rifugi alpini, invece, è prorogato (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2025 il termine di presentazione delle istanze preliminari per l’esame dei progetti di nuove costruzioni o di modifiche a quelli esistenti, che peggiorino le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, nonché della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

 

ART.3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria

[Commi 1, 2]. Proroga termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato (Registro nazionale aiuti di Stato – RNA).

La disposizione proroga, al 31 novembre 2025, il termine entro cui i Comuni possono provvedere alla registrazione delle misure straordinarie adottate durante l’emergenza pandemica da COVID-19, (esclusivamente con riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi 738 e seguenti, L. n. 160/2019), allo scopo di garantire l’accurato aggiornamento degli archivi relativi agli aiuti di Stato.

Pertanto, con il comma 2, si prevede che le disposizioni di cui all’articolo 31-octies, comma 1, del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori)[1] riguardante la sospensione della responsabilità patrimoniale del concedente o dell'erogatore degli aiuti medesimi per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato stessi, sono prorogate al 31 dicembre 2025 esclusivamente per la registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 sopra menzionato.

[Comma 3.]. Proroga termine per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, agli Enti territoriali di immobili statali, per finalità istituzionali o sociali

Prorogato, (dal 31 dicembre 2024),  al 31 dicembre 2025, il termine entro cui gli Enti territoriali possono presentare, all’Agenzia del demanio, l’istanza per il trasferimento, in proprietà e a titolo gratuito, degli immobili statali appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, gestiti dall’Agenzia stessa, coinvolti in progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da sottoporre a finanziamento, in tutto o in parte, con risorse erogate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), secondo quanto disposto dall’articolo 15-bis, D.L. n. 13/2023.

[Comma 6]. Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.
La disposizione estende, all’intero anno 2025, (inizialmente il decreto-legge in commento aveva limitato la proroga al 31 marzo 2025) l’esonero di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 10-bis, D.L. n. 119/2018).[2]
[Comma 8]. Disciplina dell’attività dei Confidi
La disposizione interviene sulla disciplina dei Consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi e, in particolare, su quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del MEF 2 aprile 2015, n. 53[3].
Il menzionato articolo 4, al comma 1, prevede che i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di €, sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'Albo degli intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del T.U.B. stesso.
Il comma 3, del medesimo articolo 4 disciplina, invece, la revoca della già menzionata autorizzazione per il venir meno dei prescritti requisiti dimensionali.  
Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei Confidi, per effetto della disposizione in esame, pertanto, si prevede la sospensione, per un periodo di 24 mesi, del procedimento di revoca dell’autorizzazione conseguente al venire meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni €, a condizione che lo stesso Confidi comunichi a Bankitalia l’avvio di un processo di integrazione diretto al rispetto della già menzionata soglia, adducendo opportuna documentazione.
La sospensione della revoca dell’iscrizione nel citato Albo, è diretta ad evitare interruzioni dell’attività di quei Confidi che, pur non avendo ancora raggiunto la soglia di volume di attività finanziaria, hanno però avviato processi di integrazione idonei al raggiungimento della prescritta soglia.
[Comma 10]. Rinvio al 1° gennaio 2026 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater del D.L. n. 146/2021
In attesa della sistematizzazione e della revisione della disciplina dell’IVA per gli enti del Terzo settore (ex articolo 7, comma 1, lettera g), L. n. 111/2023) la disposizione reca una modifica all’articolo 1, comma 683, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), rinviando (dal 1° gennaio 2025) al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi, previsto dall’articolo 5, comma 15-quater del D.L. n. 146/2021 (Decreto Fiscale)[4].

 
Si rammenta che il regime speciale IVA, è stato introdotto a seguito dell’apertura della procedura d’infrazione 2008/2010, con cui la disciplina nazionale era stata oggetto di censura da parte del Giudice comunitario per via dell’esclusione  dal campo di applicazione dell’IVA di operazioni effettuate da enti associativi con una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.
Pertanto, è stato modificato e integrato l’articolo 10, del d.P.R. n. 633/1972, rendendo esenti dall’imposta le operazioni sopra menzionate ma prima escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.

 

 

 
[Commi 14-bis e 14-ter]. Rendicontazione di sostenibilità
Le disposizioni individuano il requisito minimo che i revisori legali devono possedere per l’assunzione di incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024[5].
[Comma 14-sexies]. Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, ex articolo 106, D.L. n. 18/2020- C.d. Decreto “Cura Italia”.

La disposizione in esame, di interesse per le cooperative, contiene un’ulteriore proroga (al 31 dicembre 2025) delle disposizioni di cui all’articolo 106, del D.L. n. 18/2020 (di seguito c.d. Cura Italia), recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (comprese le associazioni e le fondazioni)[6].

Si ricorda, che l’articolo 106 del decreto-legge “CuraItalia” per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti consente il ricorso a mezzi alternativi alla presenza fisica, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Pertanto, le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.), le S.R.L., le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi degli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, Codice civile.

A tali strumenti, come noto, si aggiunge la possibilità di nomina del rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 (TUF).

Il comma 6, dell’articolo 106, come noto, prevede che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le stesse società possono, inoltre, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il menzionato rappresentante designato.

È però esclusa l’applicazione del comma 5 dell’articolo 135-undecies del TUF: quindi, è esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante.

Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Conseguentemente, le modalità alternative previste dall’articolo 106 per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le società cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori proroghe, per le assemblee sociali tenute fino al 31 dicembre 2025, anche se non previste nello statuto.

 

[Commi 14-octies, 14-novies e 14-decies]. Credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate[7]
Le disposizioni estendono il credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’articolo 13, D.L. n. 60/2024, anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e ne disciplinano, inoltre, la modalità di accesso e la relativa entità.
La disposizione specifica che tale agevolazione è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2025 (come già avvenuto per il 2024)[8].

 
[Comma 14-undecies]. Intermediari finanziari non professionali – Cooperative finanziarie[9]
La disposizione in commento proroga, al 31 maggio 2026, il termine entro cui le società cooperative che operano nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo del Testo Unico bancario (D. Lgs n. 385/93), possono continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, ex articolo 106 del sopra menzionato TUB.
Come noto, il sopra citato comma 7, (alinea, ultimo periodo), dell’articolo 112, prevede che, in attesa del riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, le società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996 le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati e che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci – possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari (di cui all’articolo 106 TUB). 
Ciò, naturalmente, a determinate condizioni, indicate nella medesima disposizione e, cioè che:
  • non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
  • il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di €;
  • l’importo unitario del finanziamento non sia superiore a 20.000 €;
  • i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli rispetto a quelli esistenti sul mercato[10].

 
ART. 3-bis. Riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali
[Comma 1]. Riammissione alla definizione agevolata/Rottamazione-quater.
La disposizione disciplina la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, sono incappati nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.
La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della già menzionata adesione[11].
[Commi 3, 4 e 5]. Differimenti in materia di dichiarazioni fiscali.
 Per il solo anno 2025, sono rinviati:
  • (dal 28 febbraio) al 17 marzo i termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche;
  • (dal 15) al 30 aprile il termine a decorrere dal quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
  • (dal 15) al 30 aprile il termine entro cui devono essere accessibili i programmi informatici di aiuto nella compilazione e trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – “ISA” (articolo 9-bis, D.L. n. 50/2017 e quelli necessari all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.

 
ART.4. Disposizioni concernenti termini in materia di salute

[Comma 2.] Ulteriore proroga della deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici e operatori sociosanitari ucraini

La disposizione proroga ancora la deroga relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini[12].

Fino al 31 dicembre 2027, infatti, in deroga alla disciplina vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e di operatori sociosanitari, ai professionisti ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. Inoltre, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate, possono reclutare temporaneamente tali professionisti o se muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, ovvero se in possesso della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori sociosanitari.

[Comma 7, lett.c)]. Proroga del termine per l’adeguamento alla riforma in materia di accreditamento istituzionale e stipula degli accordi con gli erogatori

La disposizione proroga, (dal 31 dicembre 2024) al 31 dicembre 2026, il termine entro cui le Regioni e le Province autonome provvedono a adeguare il loro ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in tema di accreditamento istituzionale degli erogatori e stipula degli accordi contrattuali[13].

Tale termine, peraltro, è già stato oggetto di proroga al 31 dicembre 2024, per effetto dell’articolo 4, comma 7-bis, D.L. n. 215/2023.

Inoltre, si statuisce che è fatta salva la possibilità da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie, ai sensi del citato decreto legislativo n. 502.

[Comma 7, lett.d)]. Norme transitorie in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria

La disposizione proroga ulteriormente, (dal 31 dicembre 2024), al 31 dicembre 2025 e, quindi, ancora in via del tutto transitoria, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave, per la fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.)  e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), qualora il fatto sia stato commesso, nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario (articolo 4, comma 8-septies, D.L. n. 215/2023)[14].

[Comma 8]. Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale

La disposizione differisce ulteriormente (dal 31 dicembre 2024) il termine entro cui le strutture pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, debbono adeguarsi (attraverso l’approvazione dei rispettivi piani organizzativi) a standard organizzativi e di organico coerenti con processi di implementazione dell’efficienza, realizzabili con il ricorso a metodiche automatizzate, allo scopo di ottenere un contributo da parte di Regioni o Province autonome.

Il termine in esame, già prorogato (prima dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 dal D.L. n. 198/2022 e poi al 31 dicembre 2024) è, per effetto della disposizione in commento, differito al 31 dicembre 2025.

 

ART. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

[Comma 1.] Requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici (ITP)

La disposizione prevede che i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) introdotti nell’ambito della Riforma del reclutamento prevista dal PNRR, saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025 (non più dopo il 31 dicembre 2024), fermo restando, sino ad allora, i requisiti attualmente previsti[15].

 

ART. 6. Proroga di termini in materia di cultura
[Comma 2.] Durata e incardinamento della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

La disposizione proroga, (dai precedenti 8 anni) a 9 anni la durata della Segreteria tecnica di progettazione di cui all’articolo 15-bis, comma 6, del D.L. n. 189/2016 (recante interventi urgenti per il patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)[16].

 

ART.7. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

[Comma 1.]. Misure di proroga in materia di politiche abitative

 La disposizione proroga, fino al 31 dicembre 2025, i termini di cui all’articolo 1-bis del D.L. 132/2023, (in materia di politiche abitative a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, impegnati nella lotta alla criminalità organizzata)[17].

[Comma 2.]. Misure a sostegno dell'edilizia privata

Tenuto conto delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché degli incrementi eccezionali dei loro prezzi, conseguenti al conflitto bellico in Ucraina, la disposizione modifica l’articolo 10-septies, comma 1, D.L. n. 21/2022 e proroga, in primis, di ulteriori 6 mesi (da 30 a 36 mesi) i termini dei lavori nel settore dell’edilizia privata nonché un’altra serie di termini[18].

[Comma 4.]. Sospensione aggiornamento sanzioni del Codice della strada

Infine, si proroga al 2025 la sospensione, (già disposta per il biennio 2023/2024 dalla L. di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), dell’operatività dell’articolo 195, comma 3, del Codice della strada/D.lgs.  n. 285/1992, riguardante l’aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative.

Pertanto, si prevede che il DM che statuisce i nuovi limiti delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, sarà adottato entro il 1° dicembre 2025 e che l’entità delle sanzioni deve essere aggiornata in base all’andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025.

 

ART. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della Giustizia

[Commi 8-quinquies e 8-sexies]. Formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici

Le disposizioni apportano modifiche all'articolo 10, comma 2,  L. n. 55/2024 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali) prevedendo  che il Commissario tenuto a provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto in possesso dei relativi titoli di studio, che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 (precedente termine: 90 giorni dall’8 maggio 2024, data di entrata in vigore della L. n. 55/2024), dovrà indire l'elezione dei presidenti degli albi e provvedere agli altri adempimenti necessari all'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Pertanto, fino all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia, (ex articolo 6, comma 2, della L. n. 55/2024, con cui si istituisce l'Ordine delle professioni pedagogiche e educative), i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi, possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla L. n. 55/2024 sopra menzionata.

 

Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro   e delle politiche sociali - Proroga dell’accesso al cinque per mille per le Onlus

La disposizione, con un’ulteriore modifica all’articolo 9, comma 6, D.L. n. 228/2021, proroga di un altro anno la fase transitoria del regime per l’erogazione del 5 per mille dell’IRPEF alle ONLUS.

In dettaglio, si stabilisce che le disposizioni in materia di destinazione del 5 per mille di cui al D.lgs. n. 111/2017, articolo 3, comma 1, lettera a), che individuano gli enti del Terzo settore che possono essere beneficiari (e che, a regime, hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore/RUNTS), avranno efficacia a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività dello stesso, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.[19]

La disposizione, inoltre, proroga fino al 31 dicembre 2025, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.


 
Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy 

[Comma 1.] Proroga del termine di stipula contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno di beni materiali delle imprese italiane

L’articolo proroga, (dal 31 dicembre 2024) al 31 marzo 2025 il termine, entro cui le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare i contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali detenuti, ex articolo 1, comma 101, L. n. 213/2023[20].  

[Comma 1-bis]. Proroga disciplina Camere di commercio
La disposizione proroga l'applicazione della normativa transitoria prevista dall’articolo 4, comma 4, primo periodo, del D.lgs. n. 219/2016, che ha modificato la L. n. 580/1993, recante il riordinamento delle Camere di commercio[21].
[Comma 1-quinquies]. Credito d’imposta incentivi Transizione 5.0
La disposizione apporta modifiche all’articolo 38, D.L. n. 19/2024, specificando che il credito d’imposta Transizione 5.0 (per le imprese che effettuano investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%,  ovvero, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%), è riconosciuto per gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta purché, però, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024[22].
[Comma 1-sexies]. Proroga dell’applicazione delle disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati
L’articolo differisce, (dal 1° aprile 2025) al 1° ottobre 2025, il termine di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni (introdotte dall’articolo 23, L. n. 193/2024/Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) che impongono al produttore che immette in commercio beni di consumo, di informare il consumatore, mediante apposita etichetta, dell’avvenuta riduzione di quantità di un prodotto preconfezionato a immutati costi, mantenendo invariato il precedente confezionamento.
[Comma 1-septies]. Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI
La disposizione subordina, all’emanazione di un decreto interministeriale, il versamento del premio aggiuntivo cui è tenuto chi eroga finanziamenti bancari garantiti dal Fondo di garanzia PMI[23].

 

Art. 14. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo

[Comma 1.]. Proroga del termine del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive

Sono prorogati (dal 31 dicembre 2024) al 31 ottobre 2025 il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto riconosciuti, ai sensi dell’articolo 1, D.L. n. 152/2021[24], alle imprese turistico-alberghiere e ricettive[25] per spese sostenute per interventi edilizi e per la digitalizzazione d’impresa[26].


 

Art. 15. Proroga di termini in materia di sport

[Comma 2.]. Misure relative al compendio sito in Roma, denominato «Città dello sport»

La disposizione apporta modifiche all'articolo 31 del D.L. n. 13/2023[27], prorogando al 31 dicembre 2027 la facoltà riconosciuta all'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione dell’area destinata alla «Città dello sport».[28]

art. 17. Proroga di termini in materia di editoria 
La disposizione conferma le misure di agevolazione per le imprese editrici di quotidiani e periodici (disciplinate dal D.Lgs. n. 70/2017)[29], introdotte dall’articolo 96, commi 3, 4 e 5, D.L. n. 104/2020, tenuto conto del persistente stato di crisi del settore, prorogandole per un ulteriore biennio[30].
In particolare, si prevede:
  • l’applicazione, anche per gli anni di contribuzione 2025 e 2026, dello specifico criterio di accesso ai contributi per l’editoria (numero minimo di copie vendute pari al 25% di quelle distribuite per le testate locali e al 15% delle copie distribuite, per le testate nazionali) e della particolare modalità di calcolo per la determinazione dei contributi (con parificazione del contributo a quello del 2019 (articolo 96, commi 3 e 5, D.L. n. 104/2020);
  • la facoltà di pagare i costi regolarmente rendicontati entro 60 giorni dall’incasso del contributo pubblico, anche per gli anni di contribuzione 2024 e 2025 (articolo 96, comma 4, D.L. n. 104/2020).

 
art. 17-bis. Misure per l’innovazione digitale dell’editoria
La disposizione prevede che, anche per l’anno 2025, venga erogato il contributo diretto a favorire la conversione digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che svolgano attività di informazione di interesse generale. 
A tal fine, si dispone lo stanziamento di 2 milioni di €, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria.

 
art. 19. Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura
La disposizione prevede il passaggio a regime, dell’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa contenute nell’articolo 8-ter, commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 27/2019.
Per tutti gli approfondimenti sulla disposizione in commento e sulle altre disposizioni di interesse per il settore agricolo e della pesca, si rinvia alla Circolare di Confcooperative Fedagripesca del 25 febbraio 2025, Prot. n. 573.

 

art. 19-ter. Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990

La disposizione ha ad oggetto il Tavolo tecnico istituito presso il MEF, ex articolo 7-bis, D.L. n. 76/2024, ai fini della verifica delle disposizioni in tema di rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.

La disposizione, pertanto, estende le competenze del Tavolo tecnico anche del “tema relativo a istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini”.

Infine, fissa al 30 settembre 2025 il termine di durata dei lavori del già menzionato Tavolo.

 

art. 19-quater. Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità

[Commi 1 e 2]. Differimento di termini relativi alla nuova disciplina delle persone con disabilità e ampliamento della fase temporale e dell’ambito territoriale di sperimentazione della medesima disciplina

Le disposizioni in commento differiscono (dal 1° gennaio 2026) al 1° gennaio 2027, il termine di decorrenza dell’applicazione, su tutto il territorio nazionale, della nuova disciplina inerente ai nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità (procedimento di valutazione di base e procedimento di valutazione multidimensionale, nonché del progetto di vita individuale), introdotta dal D.lgs. n. 62/2024.

Parimenti, è differito (dal 30 novembre 2025) al 30 novembre 2026, il termine per l’adozione del regolamento ministeriale (previsto D. Lgs. n. 62 sopra menzionato) relativo al procedimento valutativo di base.

Contestualmente al differimento dell’entrata a regime della nuova disciplina relativa all’accertamento della disabilità si prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della sperimentazione della stessa negli ambiti territoriali già precedentemente individuati[31] e, con decorrenza dal 30 settembre 2025 (e fino al 31 dicembre 2026), il coinvolgimento nella sperimentazione di nuove province, anche autonome[32].

[Comma 4]. Termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in tema di disabilità

La disposizione differisce, al 31 dicembre 2027, il termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, (quale struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri). Alla stessa sono conferite, altresì, nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità.

A tal fine è stanziata la somma di 900.000 € per l’anno 2027, attingendo dal Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.


 
art. 20. Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in favore dei profughi dall’Ucraina titolari del regime di protezione temporanea
L’articolo reca disposizioni dirette a confermare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025, delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dell’Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, tenuto conto della proroga in sede UE sancita fino al 4 marzo 2026[33].
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto in esame, si prevede la possibilità di rinnovo (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 dei permessi di soggiorno per protezione temporanea in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall’Ucraina, nei termini sopra enunciati.

 
ART.20-bis. Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
L’articolo novella la Legge n. 208/2015 (Legge di bilancio 2016) articolo 1, comma 394, riguardante il Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

A tal fine, proroga (dal 2024) al 2027 il contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle fondazioni bancarie che effettuano versamenti a sostegno del Fondo stesso.

Tale contributo è assegnato nella misura di 3 milioni di €, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Infine, è eliminata la possibilità per le fondazioni bancarie stesse, di cedere i crediti di imposta ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonché l’esenzione per i crediti di imposta dall’imposta di registro.

 

art. 21. Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza 
[Commi 1 e 2]. Certificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea
Le disposizioni abrogano alcune norme inerenti all’autocertificazione degli stranieri non cittadini dell’Unione europea, contenute nel D.L. n. 5/2012, comportando la riviviscenza di previsioni di leggi o regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, che allora furono soppresse[34]. 
[Commi 4 e 5]. Abrogazione della disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19, con estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e annullamento delle sanzioni
Le disposizioni in commento abrogano la disciplina contenuta nell’articolo 4-sexies, D.L. n. 44/2021, concernente il regime sanzionatorio connesso all’obbligo di vaccinazione anti-SARS-COVID-19 illo tempore vigente, con conseguente estinzione dei procedimenti sanzionatori avviati e l’annullamento delle relative sanzioni[35].
[Commi 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-novies e 5-decies]. Ulteriori Abrogazioni
Con il comma 5-sexies, sono abrogate, tra le altre, le seguenti disposizioni:
  • l’articolo 1, comma 265, L. n. 178/2020, che consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale (cd. Microcredito di cui all’articolo 111, TUB, costituiti come società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 16, del DM/MEF n. 176/2014), adeguatamente patrimonializzati, di erogare credito alle imprese che presentino specifici requisiti in termini di occupazione, attivo patrimoniale, ricavi lordi e indebitamento, più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente;
  • l’articolo 13, comma 7, D.L. n. 48/2023, che deferisce ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità di attivazione per l’accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente per i beneficiari del Rdc.
Il comma 5-septies dell’articolo in commento abroga, invece, varie disposizioni della Legge n. 106/2022, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”.
In particolare, sono oggetto di soppressione varie disposizioni che prevedono l’emanazione di decreti ministeriali attuativi (articolo 3, comma 2; 4, comma 5; 5 comma 6; 6, comma 2; 9, comma 3, primo periodo). 
Infine, i commi 5-octies, novies e decies, abrogano alcune disposizioni della disciplina sanzionatoria accessoria per il contenimento del Covid-19 (D.L. nn. 19 e 33/2020); statuiscono l’estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l’annullamento delle sanzioni.

 
 

[1] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 62/2020 e 1/2021].

[2] Ciò al fine di garantire la salvaguardia dei dati personali in pendenza dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica ad uso dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Il termine in esame è stato più volte prorogato, prima dal D.L. n. 146/2021, poi dal D.L.  n. 198/2022 e, per ultimo, dal D.L. n. 215/2023 [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 41 e 47/2021, 2 e 5/2023, 5 e 6/2024].

[4] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 41 e 47/2021].

Come noto, infatti, i commi 15-quater e 15-quinquies, articolo 5, D.L. n. 146/2021, sono intervenuti sulla disciplina dell’IVA, allo scopo di ricomprendere tra le operazioni effettuate nell’esercizio dell’impresa (ovvero considerandole di natura commerciale) tutta una serie di operazioni svolte da associazioni che erano escluse dal campo di applicazione dell’imposta, qualificandole “operazioni esenti”.
In particolare, sono state ricomprese tra le cessioni effettuate nell’esercizio di imprese (oltre alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti dietro il pagamento di corrispettivi o di contributi supplementari) anche:
    • o le prestazioni di servizi e le  cessioni  di  beni  ad  esse strettamente  connesse,  effettuate  in  conformità  alle  finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali  e  di  categoria, religiose, assistenziali,  culturali,  di  promozione  sociale  e  di formazione extra-scolastica della persona[4], a fronte del pagamento  di corrispettivi specifici o di  contributi  supplementari  fissati  in conformità dello statuto  in  funzione  delle  maggiori  o  diverse prestazioni  alle  quali  danno  diritto,  nei  confronti  di   soci, associati o partecipanti (incluse le associazioni che  svolgono  la  medesima attività e che per legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di un'unica organizzazione locale o nazionale,  nonché  dei  rispettivi soci, associati o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive organizzazioni nazionali);
    • o le prestazioni  di  servizi  strettamente  connesse  con  la pratica dello sport o dell'educazione  fisica  rese  da  associazioni sportive dilettantistiche alle persone  che  esercitano  lo  sport  o l'educazione fisica (anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento  o  statuto  fanno parte di un'unica organizzazione  locale  o  nazionale,  nonché  dei rispettivi soci, associati  o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle rispettive organizzazioni nazionali);
    • o le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da specifici enti e organismi, organizzate a loro esclusivo profitto;
    • o la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni   di   promozione   sociale.

[5] In dettaglio, si prevede che i revisori devono aver maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, ai fini del rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

[6] L’applicazione delle disposizioni sopra citate è stata già oggetto di diverse proroghe (dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 (D.L. n. 183/2020); al 31 dicembre 2021 (D.L. n. 105/2021); al 31 luglio 2022 (D.L. n. 228/2021), al 31 luglio 2023 (D.L. n. 198/2022); al 30 aprile 2024 (D.L. n. 215/2023) e al 31 dicembre 2024 (L. n. 21/2024). [Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 7, 29 e 38/2021; n. 12/2022; n. 5/2023 e n. 6/2024].

 

[7] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 10 e 11/2024].

Per i dettagli sulla misura: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/credito-imposta-per-gli-investimenti-nelle-zone-zls

Per tutti i dettagli sulla normativa e prassi: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/credito-imposta-per-gli-investimenti-nelle-zone-zls/normativa-e-prassi

[8] Circa le modalità di accesso, si chiarisce che ai fini della fruizione della provvidenza, gli operatori economici debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025. Agli stessi soggetti interessati è, inoltre, richiesta, a pena di decadenza dall’agevolazione, la comunicazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con successivo provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno adottati i modelli di comunicazione da utilizzare e definite le relative modalità di trasmissione telematica.

[9] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 3/2019 E nn. 5- 6/2024].

[10] Il termine in commento, inizialmente fissato al 31 dicembre 2014, è stato prorogato dapprima fino al 31 dicembre 2018, poi al 31 dicembre 2023, ulteriormente differito al 31 dicembre 2024 e, per effetto della disposizione in commento, nuovamente procrastinato al 31 maggio 2026, come sopra evidenziato.

[13] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 27/2022 e 6/2024].

L’articolo 15, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 118/2022) ha introdotto alcune innovazioni in materia di revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati.

In particolare, le modifiche hanno riguardato:

  • il comma 7, articolo 8-quater, relativo alla disciplina sull’accreditamento istituzionale, da parte delle Regioni, con riguardo a nuove strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private o a nuove attività da parte di strutture preesistenti;
  • l’articolo 8-quinquies, in materia di selezione dei soggetti privati (strutture sanitarie e sociosanitarie, professionisti sanitari, organismi autorizzati all’erogazione di cure domiciliari accreditati), ai fini della stipula degli accordi contrattuali con il SSN. La novella ha specificato che tali soggetti saranno selezionati dalla Regione o dall’azienda sanitaria locale con procedure trasparenti eque e non discriminatorie, previa pubblicazione di un avviso contenente i criteri di selezione. La selezione avverrà periodicamente, tenuto conto anche del fatto che il soggetto abbia alimentato o meno, in maniera continuativa e tempestiva, il fascicolo sanitario elettronico (FSE).

[14] Si rammenta che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave è stata introdotta durante il periodo emergenziale da Covid-19 dall’articolo 3-bis, D.L. n. 44/2021. Con la disposizione in commento, si estende la limitazione della punibilità per le due fattispecie sopra citate (artt. 589 e 590 c.p.) ai soli casi di colpa grave, al ricorrere del presupposto della grave carenza di personale sanitario.

[15] Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono docenti specializzati nell'insegnamento di materie di natura tecnica o pratica all'interno degli istituti tecnici e professionali.

[16] Il termine in esame è già stato oggetto di proroga per effetto del D.L. n. 228/2021 e del D.L. n. 215/2023. [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 12/2022 e 5 e 6/2024]. 
La Segreteria è ora incardinata il presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura, per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dai già menzionati eventi sismici.

Conseguentemente, è prorogato, fino al 2025, l’incremento di unità di personale di cui si compone la segreteria.

A tale scopo è disposta l’autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2025.

[17] La proroga riguarda:

  • la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati in regime di edilizia agevolata dal programma straordinario, ex articolo 18 del D.L. 152/1991, alle stesse condizioni, per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
  • l’obbligo, a carico del proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le menzionate unità immobiliari, di notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito un diritto di prelazione;
  • il rinnovo dei contratti scaduti alle stesse condizioni, consentendo l’esercizio del diritto di prelazione, in presenza di condizioni tipizzate dal legislatore.

[18]Trattasi dei lavori in materia edilizia, ex art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), inerenti i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024 (termine  prorogato, appunto, di 6 mesi rispetto alla vigente previsione del 30 giugno 2024), a condizione che i termini stessi non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi valere della proroga e che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, (D. Lgs. n. 42 del 2004/Codice dei beni culturali).

La proroga di 6 mesi in esame e, quindi, dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024, riguarda anche:

  • i termini inerenti le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
  •  le autorizzazioni paesaggistiche e le dichiarazioni/autorizzazioni ambientali comunque denominate;
  •  i permessi di costruire e alle SCIA per cui l'amministrazione competente abbia concesso proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 (vale a dire, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire);
  • i diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui (articolo 28, L. n. 1150/1942);
  •  gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di tre anni, prevista dalla legislazione vigente. 

[19] Si rammenta che già il D.L. n. 228/2021 [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 5 e 12 del 2022], il D.L. n. 198/2022 [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 2 e 5 del 2023] e il D.L. n. 145/2023 [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 26 e 33/2023] hanno disposto il differimento dell’applicazione della nuova disciplina del cinque per mille IRPEF alle ONLUS, prorogando il periodo di transitorietà.

Per effetto della disposizione in esame, quindi, il regime transitorio per le ONLUS viene prorogato di un ulteriore anno, fino al quinto anno successivo all’operatività del RUNTS.

[20] Come noto, la Legge di bilancio 2024 sopra menzionata ha stabilito l’obbligo, (in capo alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile) di stipulare, entro il 31 dicembre 2024 (e, per effetto della disposizione in commento, entro il 31 marzo 2025), contratti assicurativi per la copertura dei danni ai beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424, comma I, sezione Attivo, voce BII, numeri 1), 2) e 3), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Le imprese sono, pertanto, obbligate a stipulare le già menzionate polizze assicurative a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, esondazioni, alluvioni, frane, e inondazioni.

[21]  Trattasi della disciplina transitoria con cui si prevedeva che nelle Camere di commercio risultanti da fusioni, la composizione del consiglio e della giunta seguisse regole specifiche per un dato periodo di tempo, adeguandosi gradualmente alla nuova struttura, al fine di evitare discontinuità nell’amministrazione e consentire una transizione per gradi.

Con la disposizione in esame, pertanto, si proroga la disciplina transitoria per altri due mandati per le Camere di commercio nate dall'accorpamento di circoscrizioni territoriali esistenti prima della riforma delle Camere di commercio stesse, introdotta dalla L. n. 124/2015.

[23] In dettaglio, trattasi di una modifica all’articolo 1, comma 451, L. n. 207/2024 (L. di bilancio 2025), la quale stabilisce che i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lettera a), L.  n. 662/1996, (istitutivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese-cd. Fondo di garanzia PMI), debbano versare al medesimo Fondo, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione, per le garanzie richieste ed ottenute dal 1° gennaio 2025.

Con la disposizione in commento, pertanto, si prevede che il versamento di tale premio aggiuntivo è dovuto per quelle garanzie richieste e ottenute sui finanziamenti concessi alle PMI a partire (non più dal 1° gennaio 2025) dalla data di entrata in vigore del decreto del MIMIT/MEF, previsto dal comma 454 dell’articolo 1, della già menzionata Legge di bilancio, che detterà criteri e modalità di attuazione di tali disposizioni.

Preme evidenziare, tuttavia, che non è previsto alcun termine per l’adozione del citato decreto interministeriale, rendendo incerto il termine di decorrenza per il versamento del premio aggiuntivo.

[24] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 44/2021 e 6/2022].

[25] Le imprese agevolabili sono le seguenti:

  • le imprese alberghiere;
  • le imprese che svolgono attività agrituristica ai sensi della L. n. 96/2006 e delle rispettive leggi regionali;
  • le imprese ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici;
  • le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui sopra.

[26] Gli interventi ammissibili, comprese le spese sostenute per la progettazione ed esecuzione, sono i seguenti:

-               incremento dell’efficienza energetica delle strutture e riqualificazione antisismica;

-               eliminazione delle barriere architettoniche;

-               interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi sopra citati;

-               realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchi per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture termali i cui requisiti sono indicati dall’articolo 3, L. n. 323/00;

-               interventi per la digitalizzazione rispetto alle spese individuate dall’articolo 9, D.L. n. 83/2014.

[27] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 8 e 10/2023].

[28] A tal fine, l'Agenzia è autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione, anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, (la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale, in materia di partenariato pubblico-privato delle pubbliche amministrazioni e dei contenuti delle decisioni Eurostat.

[29] Trattasi delle cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi detenuto interamente ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro, nonché imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

[30] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 52/2023].

[31] Brescia; Catanzaro; Firenze; Forlì-Cesena; Frosinone; Perugia; Salerno; Sassari; Trieste.

[32] Alessandria; Lecce; Genova; Isernia; Macerata; Matera; Palermo; Teramo; Vicenza; provincia autonoma di Trento; Aosta.

[33] In particolare, si prevede la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti di accoglienza nell’ambito del sistema di accoglienza e integrazione (SAI) in scadenza al 31 dicembre 2024.
Con una o più ordinanze del Capo del Dipartimento di protezione civile (per ultimo si veda l’ordinanza 1123 del 29 dicembre 2024), da adottare entro il 31 gennaio 2025, previo parere delle Regioni e Province Autonome e di concerto con il Ministero dell’interno, (adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs.  n. 36/2023 e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 142/2015, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo), si provvede a regolare:
  • il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine del 31 dicembre 2025, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere; 
  • la corresponsione di un contributo una tantum nei confronti delle persone e nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno della prosecuzione dell’assistenza pubblica a cura del Dipartimento per la protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • la cessazione del contributo di sostentamento per i titolari di permessi per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio;
  • la prosecuzione, in via transitoria ed eccezionale, delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate dalle strutture territoriali di protezione civile, a cura delle prefetture;
  • il trasferimento delle risorse alle amministrazioni ordinariamente competenti per le misure di assistenza.

[34] Trattasi delle disposizioni che consentivano anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, di cui ai commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, dell’articolo 17, D.L. n. 5 del 2012, oggetto di abrogazione dalla disposizione in commento.

[35] Restano, comunque, acquisite nel bilancio dello Stato le somme già versate, tenuto conto delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del decreto in commento (28 dicembre 2024).