Facendo seguito al nostro precedente circa l’introduzione a partire dal 2024 di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore spettacolo impegnati in prestazioni dal carattere discontinuo e in possesso di determinati requisiti, ci soffermiamo sui profili di natura contributiva come riassunti dall’INPS con la circolare in oggetto.
In particolare, ricordando come lo strumento sia stato disciplinato dal decreto legislativo n.175/2023 in attuazione della Legge Delega Spettacolo n. 106/2022 e come già l’Istituto abbia fornito istruzioni applicative sulle caratteristiche della misura e sulle modalità di presentazione delle domande, ora l’INPS riepiloga il regime contributivo determinato dalla nuova disciplina, fornendo contestualmente indicazioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens a decorrere dall’anno 2024 (paragrafo 3).
Rinviando alla circolare per eventuali approfondimenti e in particolare al paragrafo 2.5 contenente un riepilogo analitico di tale regime, questa in sintesi la rappresentazione delle novità generate sul fronte contributivo:
- versamento di un nuovo contributo a carico del datore di lavoro/committente pari all’1% della retribuzione dedicato al finanziamento dell’indennità di discontinuità (cfr. par. 2.1);
- in aggiunta alla contribuzione datoriale appena richiamata e sempre ai fini del finanziamento dell’indennità di discontinuità, nuovo contributo di solidarietà di 0,5% a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione dello spettacolo applicato a retribuzioni e compensi eccedenti il massimale contributivo previsto annualmente per i medesimi iscritti al Fondo (cfr. par. 2.2);
- a parziale compensazione del nuovo contributo datoriale dell’11% di cui al primo punto, riduzione dall’1,4% all’1,1% della contribuzione addizionale NASpI che grava, come noto, in presenza di rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, fermo restando il permanere di uno 0,5% aggiuntivo da versare in presenza di ciascun rinnovo del contratto (cfr. par. 2.3);
- cessazione della contribuzione prevista a suo tempo per l’indennità di disoccupazione ALAS in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, considerato il venir meno di questo strumento a partire dal 2024 proprio in ragione dell’introduzione della nuova indennità di discontinuità (cfr. par. 2.4).