Circolari

Circ. n. 7/2024

DECRETO LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19 [Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)]. (c.d. D.L. PNRR-BIS) (GU N. 52 DEL 2 MARZO 2024)

Si fa seguito alle Circolari nn. 27, 31 e 44/2021, 6, 18 e 23/2022, 8 e 10/2023, del Servizio Legislativo e Legale, aventi ad oggetto i Decreti-legge nn. 77 e 152/2021, 36/2022 e 13/2023, sul PNRR, per comunicare che, nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo u.s., è stato pubblicato il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (All.)

 

ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE DEL PNRR

(D.L. PNRR-BIS)

Il provvedimento reca ulteriori misure dirette a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma, per un’ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, comprese quelle di spesa strumentali all’attuazione del PNRR stesso e per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.

È entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in GU, cioè il 2 marzo u.s., ed è stato presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Nel corso del ciclo di audizioni disposto dalla V commissione (Bilancio) della Camera, l’Alleanza delle cooperative è stata audita in data 11 marzo 2024.[1]

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi (si veda sin d’ora la Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 05/2024 del 5/3/2024/Prot. 824), delle federazioni e di ICN S.p.a. (Circolare n. 20/2024, del 13 marzo 2024).

 

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  1. misure per l’attuazione del PNRR

art. 1. [Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari-PNC- al PNRR]

Allo scopo di assicurare una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato, nonché di promuovere la tempestiva realizzazione degli investimenti del PNRR (che è stato oggetto di modifica con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023), l’articolo in esame dispone il potenziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia per un ammontare pari a 2.911 milioni di € per l’anno 2024, 3.973 milioni di € per l’anno 2025 e 2.536 milioni di € per l’anno 2026[2].

Per di più, per garantire la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della richiamata decisione del Consiglio ECOFIN, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di € per l’anno 2024, di 785 milioni di € per l’anno 2025, di 765 milioni di € per l’anno 2026, di 548,8 milioni di € per l’anno 2027, di 400 milioni di € per l’anno 2028 e di 260 milioni di € per l’anno 2029, per un totale complessivo, di 3,44 miliardi di € per il periodo 2024-2029 [3].

Viene, inoltre, disciplinato il procedimento per verificare i costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)[4]. La disposizione esclude, in ogni caso, che possano essere definanziati gli interventi previsti nel PNC riguardanti (i) Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; (ii) Transizione 4.0; (iii) Ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.

 

art. 2. [Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR]

L’articolo in commento reca una serie di disposizioni dirette a garantire il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e per promuoverne la tempestiva attuazione[5].

 

art. 3. [Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione]

La disposizione in esame estende anche al PNRR il complesso delle funzioni che il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea (COLAF) svolge nell’ambito della strategia di coordinamento antifrode a livello nazionale[6].

Viene, inoltre, modificato l’articolo 512-bis del c.p., in materia di “Trasferimento fraudolento di valori”, inserendo un ulteriore comma[7], ciò in ragione del fatto che gli investimenti pubblici connessi al PNRR costituiscono una rilevante area di profitto per la criminalità organizzata, la cui ingerenza nella filiera che partecipa all’attuazione degli interventi è assolutamente certa, tenuto conto sia della remota esperienza e sia per l’esistenza di alcuni obbiettivi fattori di rischio.

Infine, la disposizione novella l’articolo 84, comma 4, lettera a), del Codice delle leggi antimafia sopra menzionato inserendo, fra i cosiddetti «reati spia», indicativi della sussistenza di infiltrazioni criminose nell’attività di impresa che portano all'adozione dell’interdittiva antimafia[8] prevista dallo stesso articolo 84, comma 3, anche i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del D.lgs.  n. 74/2000 (reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto); e cioè: (i) la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2); (ii) la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3); (iii) l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8).


 

art. 4 [Disposizioni in materia di Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri]

La disposizione provvede ad incrementare la composizione e le funzioni della Struttura di missione PNRR, istituita dall’articolo 2, D.L. n. 13/2023 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri[9].

Con le modifiche in esame, si prevede:

  • l’istituzione di una nuova direzione generale all’interno della Struttura, passando da quattro a cinque il numero complessivo delle direzioni generali di cui la stessa si compone;
  • il trasferimento alla Struttura dei compiti delle funzioni e delle risorse umane già attribuiti all’unità di missione PNRR istituita nell’ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri che, pertanto, confluisce nella Struttura di missione per il PNRR, mentre l’unità di missione viene soppressa;
  • l’attribuzione alla Struttura di poteri ispettivi e di controllo a campione, sia presso le amministrazioni titolari di misure sia presso i soggetti attuatori.

 

art. 6. [Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata]

L’articolo prevede la nomina (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) di un Commissario straordinario, al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità̀ organizzata[10].

Il Commissario, cui è attribuita una struttura di supporto, può avvalersi delle strutture, anche periferiche, dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La nomina del Commissario scade il 31 dicembre 2029.

 
art. 8. [Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori]

La disposizione, al comma 11, incrementa, di 3 milioni di € per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 le risorse del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR (articolo 10, D.L. n. 152/2021), di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al fine di incentivare l’attuazione, nei termini prescritti, degli interventi[11].

Il comma 17, autorizza il Ministero del turismo a utilizzare società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di completare e accelerare gli investimenti e le riforme del PNRR nella titolarità il Ministero ovvero attuare le misure in cui lo stesso è coinvolto, nonché per garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, assicurando l’interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture[12].

 

art. 9. [Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali]

L’articolo prevede la costituzione, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo, di una cabina di coordinamento al fine di supportare gli enti locali in merito all’attuazione e al monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR[13].

La disposizione, inoltre, autorizza la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza), del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) per i profughi provenienti dall’Ucraina interessata dal conflitto bellico in corso[14].

 

art. 10. [Contributo del CNEL all’attuazione del PNRR]

Allo scopo di potenziare la collaborazione con il partenariato economico e sociale nell’attività di attuazione e monitoraggio del PNRR e il contributo nell’attuazione degli interventi previsti nel PNRR, la disposizione prevede una serie di modifiche normative dirette a implementare il ruolo e la presenza del CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)[15].

 

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  1. misure di semplificazione amministrativa

 

art. 11. [Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR] La disposizione fissa al 30% del contributo assegnato, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili a vantaggio dei soggetti attuatori delle misure PNRR, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge[16].

Spetta alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR il compito di garantire la disponibilità delle anticipazioni per le Amministrazioni centrali dello Stato.

Si stabilisce, inoltre, che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati dalle risorse del PNRR (come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 sopra menzionata) provvedono a recuperare le somme eventualmente già erogate e a versarle negli appositi conti di tesoreria.

Resta fermo, l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare, ai fini della percezione dell’anticipazione, l’avvio dell’operatività dell’intervento ovvero l’avvio delle procedure preliminari alla fase di operatività.


 

art. 12. [Semplificazione delle procedure di affidamento già avviate per interventi in tutto o in parte definanziati dal PNRR]

L’articolo prevede che per gli interventi non più finanziati dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN sopra menzionata caratterizzati, però, da un elevato livello di avanzamento, alle connesse procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto in commento (2 marzo 2024), nonché (qualora non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi), alle procedure ed ai contratti in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, è consentita l’applicazione della disciplina semplificata prevista dal D.L. 77/2021, dal D.L. 13/2023 e dalle ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR. Ciò al fine di evitare ritardi nell’attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento.

La norma precisa che le disposizioni sopra enunciate trovano applicazione esclusivamente per le procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (appalto integrato) dei lavori e ai relativi contratti[17].

Così come continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, di reclutamento di personale e conferimento di incarichi, di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute in una serie di atti legislativi, esplicitamente richiamati, nonché tutte le ulteriori disposizioni dirette a facilitare l’attuazione degli obiettivi previsti nel PNRR.

Per i medesimi interventi definanziati (con le risorse PNRR e PNC) è confermato il contributo del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (articolo 26, D.L. n. 50/2022-Decreto Aiuti) per gli interventi già destinatari di risorse del menzionato Fondo, al fine della realizzazione in tempi rapidi di tali interventi.

Prorogato, poi, (dal 30 giugno 2024) al 31 dicembre 2024 il termine entro cui, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti utilizzano la c.d. conferenza di servizi semplificata, così come disposto d’all’articolo 13, D.L. 76/2020.

È ridotto, inoltre, da 30 giorni, a 15 giorni il termine entro cui, nell’ambito dello svolgimento della conferenza di servizi semplificata, l'amministrazione procedente svolge una riunione telematica con tutte le amministrazioni coinvolte, in cui prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

La disposizione, altresì:

  • prevede che, con esclusivo riferimento agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020, finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR, le disposizioni di cui all’articolo 47 e all’articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021[18] (finalizzate a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili nonché in materia di premialità per conclusione anticipata dei lavori), si applicano con riferimento alle procedure inerenti i settori speciali del Codice dei contratti pubblici (Capo I, Titolo VI, Parte II, D.lgs. n. 50/2016 e Libro III, D.lgs. n. 36/2023), esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento [19].
In sintesi, la disposizione in esame, si riferisce ai soli affidamenti inerenti ai settori speciali, avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020;
  • proroga di 1 anno (fino al 31 dicembre 2024) la facoltà di ricorrere alla società SACE S.p.A., ex articolo 17, D.L. n. 124/2023[20], ai fini del rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente;
  • semplifica i regimi amministrativi in materia di impresa artigiana, con la previsione che l’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione[21];
  • sospende, fino al 31 marzo 2024, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica inerenti alla realizzazione di progetti per attività economiche ovvero per l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche nella zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei Commissari straordinari istituiti sin dal 2017 per presiedere i Comitati di indirizzo delle ZES[22].

 

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  1. disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

 

art. 13. [Misure di semplificazione per l’attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS][23]

Al fine di garantire la realizzazione dei traguardi fissati nel PNRR, la disposizione reca modifiche alla legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (L. 99/2022)[24].

 

art. 15. [Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali]

L’articolo apporta modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi fissati nel PNRR in materia di riforma degli stessi (Missione 4, Componente 1, Riforma 1.1).

Le modifiche sono dirette, pertanto, a garantire una maggiore aderenza dei curricoli degli istituti alle necessità del tessuto produttivo nazionale, rafforzando:
  • le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;
  • la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, da ricercare rispetto al tessuto socioeconomico “produttivo”, favorendo non solo i laboratori e l'innovazione, ma anche “l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio”.

Contestualmente, si prevede che gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possano richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, (Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017) in modo da poter utilizzare le competenze acquisite in percorsi di lavoro esterno al ciclo di studi frequentato.

 

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  1. disposizioni urgenti in materia di universita’ e ricerca

 

art. 17. [Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR]

La disposizione interviene sulla materia degli alloggi e delle residenze per studenti universitari (articolo 1-bis, L. n. 338/2000, e articolo 15, D.L. n. 13/2023) al fine al fine di attuare gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti” (M4C1-R 1.7-27-30), che prevede, quale target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede.

A tale scopo, interviene sulla normativa urbanistico-edilizia prevedendo alcune agevolazioni.

[Si rinvia per i dovuti approfondimenti alla Circolare di Confcooperative Habitat, di prossima divulgazione].

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  1. disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione

 

 

art. 20. [Modifiche al Codice dell’amministrazione digitale-CAD]

La disposizione modifica l’articolo 17, comma 1-septies, del Codice dell’amministrazione digitale-CAD (D.lgs. n. 82/2005), prevedendo, da un lato, che le P.P.A.A. diverse dalle amministrazioni statali, possano avvalersi del supporto di società in house, attraverso apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini dell’esercizio delle funzioni del responsabile per la trasformazione digitale.

È modificato anche l’articolo 20 del sopra menzionato Codice, prevedendo, altresì, che le P.P.A.A. accreditate presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, possano continuare a usufruire dei sistemi di “interoperabilità” già attivi.[25]

La Piattaforma Digitale, come noto, ha lo scopo di garantire l’interoperabilità dei dati pubblici tra le varie amministrazioni, garantendo il riutilizzo dei dati, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti.

Infine, viene introdotta una nuova disciplina per la gestione delle deleghe ai fini dell’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni per il caso in cui sia richiesta una identificazione informatica.[26]

 

ART. 21. [Dematerializzazione digitale ed Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato]

L’articolo reca disposizioni riguardanti il coinvolgimento e il supporto tecnico-operativo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di accelerare l’attuazione degli investimenti previsti nel PNRR [27].

A tal fine l’Istituto può avvalersi, attraverso apposite convenzioni, di concessionari di pubblici servizi, dotati di infrastrutture digitali innovative e operative su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche con elevati livelli di sicurezza informatica, con esperienze pluriennali nella digitalizzazione, ricezione e gestione delle richieste e delle dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.

 

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  1. disposizioni urgenti in materia di giustizia (nb: valutare se inserire o meno)

 

ART. 25. [Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi].

La disposizione modifica la disciplina relativa al pignoramento presso terzi di cui al c.p.c. e delle relative disposizioni di attuazione[28].

 

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  1. Disposizioni urgenti in materia di lavoro

Art. 29. [Modifica la disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale]

Per l’esame dell’articolo in titolo - specie per le rilevanti previsioni di cui al comma 2 per il contrasto del lavoro irregolare in materia di appalti pubblici e privati – si rinvia alla Circolare del Servizio sindacale e giuslavoristico n. 5/2024 sopra citata.

 

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  1. disposizioni urgenti in materia di INVESTIMENTI

 

ART. 33. [Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»]
L’articolo in esame reca varie modifiche alla disciplina relativa agli investimenti infrastrutturali dei Comuni (c.d. piccole opere) di cui all’articolo 1, commi 29-37, L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che ha finanziato, per 3 miliardi di €, investimenti per opere pubbliche comunali e disciplinato le relative procedure di assegnazione delle risorse ai Comuni stessi[29].

 
ART. 34. [Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati]
La disposizione, con una modifica all’articolo 21, comma 1, D.L. n. 152/2021, relativo all’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati-M5C2-Investimento 2.2” del PNRR, va a rimodulare le risorse assegnate alle città metropolitane, modificando l’ammontare complessivo per il periodo 2022-2026 e riformulando l’ammontare complessivo per ogni annualità dal 2024 al 2026[30].

 
ART. 37. [Attività del <<Nucleo PNRR Stato-Regioni>>]
L’articolo modifica l’articolo 33, D.L. n. 152/2021, relativo al Nucleo PNRR Stato-Regioni, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri[31]. 

 
ART. 38. [Transizione 5.0] 
L’articolo istituisce la disciplina del c.d. “Piano Transizione 5.0”, al fine di implementare il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese (nell’ambito dell’Investimento 15- Transizione 5.0, M7-REPowerEU, il Piano Transizione 5.0), prevedendo un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive collocate nel territorio nazionale, con progetti innovativi idonei a conseguire una riduzione dei consumi energetici, alle condizioni ed entro limiti espressamente dettagliati.
Si rinvia, per i dovuti approfondimenti, alla Circolare del Servizio Ambiente Energia di prossima divulgazione. 

 
ART. 40. [Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni]
Allo scopo di attuare la Riforma 1.11Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, modificata in occasione della revisione del PNRR, l’articolo in commento introduce diverse disposizioni dirette ad accelerare tale processo[32].

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  1. disposizioni urgenti in materia di investimenti di competenza del ministero della salute

 

ART. 42. [Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale]

L’articolo introduce una serie di modifiche all’articolo 12, D.L. n. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) in materia di sanità digitale, potenziando le competenze dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali/Agenas, in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, si attribuisce all’AGENAS il ruolo di Agenzia per la sanità digitale (ASD)[33].

 

ART. 43. [Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali]

Per far fronte a eventuali future emergenze sanitarie e per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), si autorizza la Piattaforma nazionale – DGC (PN-DGC)[34], ad emettere, rilasciare e verificare le certificazioni disposte dalla normativa vigente e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali tipizzate e disciplinate con uno o più decreti del Ministero della salute.

Tali certificazioni devono essere rilasciate in formato digitale compatibile con le specifiche tecniche comunitarie[35].

 

ART. 44. [Modifiche al D.lgs. n. 196/2003]

La disposizione apporta modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/03) relativamente alla disciplina del trattamento attraverso interconnessione dei dati relativi alla salute rinviando, per quanto attiene alle modalità di trattamento e alla disciplina della interconnessione, ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali[36].

 

[1] La  Memoria depositata dall’Alleanza delle cooperative in sede di audizione, è disponibile al seguente link: https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM05/Audizioni/leg19.com05.Audizioni.Memoria.PUBBLICO.ideGes.32927.11-03-2024-17-55-11.440.pdf

[2] Si rende noto che a seguito della revisione del PNRR disposta con la Decisone del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 sopra citata a seguito di richiesta dell’Italia, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 a 194,4 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto).

L’incremento di circa 2,9 miliardi è dovuto, in sintesi, a contributi aggiuntivi a fondo perduto (2,76 miliardi) assegnati all’Italia per l’iniziativa RepowerEU (che è divenuto parte integrante del PNRR/Missione 7) e all’adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del PIL (140 milioni circa).

Per tutte le informazioni sul RepowerEU: https://www.mimit.gov.it/it/pnrr/repowereu

Oltre alla sopra menzionata introduzione di nuovi interventi riguardanti il RepowerEU, la revisione adottata con la Decisone del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 ha riguardato, altresì:

  • la rimodulazione finanziaria (in aumento o in diminuzione) di diversi interventi già presenti nel PNRR, a volte accompagnata anche dalla revisione degli obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze;
  • il definanziamento di alcune misure che sono uscite dal PNRR.

[3] Le risorse stanziate sono destinate a sei specifici interventi, secondo gli importi finanziari annuali stabiliti e, cioè:

  • Servizi digitali e esperienza dei cittadini;
  • Progetto Cinecittà;
  • Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate;
  • Piani urbani integrati;
  • Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità;
  • Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

Per un esame dettagliato della IV Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentata dal Governo il 22 febbraio 2024: https://www.affarieuropei.gov.it/it/ministro/comunicati-stampa/22-feb-2024/

[4] L’individuazione degli eventuali interventi relativi al PNC, oggetto di definanziamento, è effettuata con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell’economia e delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri), rendendo conseguentemente indisponibili le relative risorse.

Pertanto, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo 2024 e, successivamente, con periodicità semestrale, presentino al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) un’apposita informativa congiunta sui costi relativi alla realizzazione degli interventi e degli investimenti imputati al PNC, nonché sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento da destinare alla realizzazione degli interventi non più finanziati dal PNRR.

[5] A tale scopo, articola un complesso disegno diretto a:

  • promuovere il tracciamento dello stato di avanzamento degli interventi e l’aggiornamento dei relativi cronoprogrammi;
  • garantire l’attivazione di meccanismi d’impulso ovvero l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti o tardivi;
  • innescare, nel caso di inadempienza accertata dalla Commissione europea, gli strumenti sanzionatori nei confronti dei soggetti attuatori responsabili, per il recupero degli importi ricevuti e, in tutto o in parte, rimasti inutilizzati.

[6] Per il dettaglio delle funzioni attribuite al Comitato: https://www.affarieuropei.gov.it/it/dipartimento/organizzazione/comitato-per-la-lotta-contro-le-frodi-nei-confronti-dellunione-europea/. Nonostante l’attuale dispositivo di prevenzione e controllo del PNRR sia pienamente efficace e funzionante (in base a quanto disposto dall’articolo 6 del D.L. n. 77/2021, che attribuisce all’Ispettorato generale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato la tutela degli interessi finanziari dell’UE connessi all’attuazione del PNRR, ex articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241), si rileva, però, la necessità di adottare, in tema di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti in ambito PNRR, un sistema articolato di azioni antielusive.

Ciò al fine di preservare gli ingenti flussi finanziari provenienti dal PNRR, dagli altri fondi europei e da quelli nazionali a questo connessi.

[7] Salvo che il fatto costituisca reato più grave, tale articolo punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648- bis c.p.) o l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che non rientri nei delitti di ricettazione o riciclaggio (art. 648-ter).

Il nuovo comma del sopra menzionato articolo 512-bis, prevede che: “La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.” 
Pertanto, con l’inserimento del comma aggiuntivo all’articolo 512-bis del c.p., si prevede l’applicazione della stessa pena detentiva attualmente prevista dalla norma (reclusione da 2 a 6 anni) anche a chi attribuisce a terzi, in via fittizia, la titolarità di imprese, quote societarie, azioni ovvero cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.
Tale modifica si rende necessaria tenuto conto che la disciplina dettata dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. n. 159/2011 è stata di recente oggetto di importanti modifiche ad opera del D.L. n. 152/2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (c.d. « decreto Recovery »), che ha fortemente attenuato il rigido sistema delle informazioni interdittive, consentendo alle competenti autorità amministrative e giudiziarie di utilizzare strumenti che, pur continuando a contrastare le ingerenze della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, permettano, però, la continuità delle attività imprenditoriali e l’esecuzione delle opere e dei servizi.
Ne deriva che, specie negli ambiti territoriali dove più è cronicizzata la presenza di imprese fortemente collise o compromesse con interessi mafiosi, la conoscenza dell’imminente o probabile adozione di un provvedimento antimafia in sede procedimentale potrebbe portare i soggetti economici interessati ad adottare tecniche elusive, optando per sostituzioni degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, proprio con lo scopo  di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

[8] L’informazione interdittiva antimafia è l’istituto con cui l’autorità prefettizia, fondandosi su una serie di elementi sintomatici, esprime un motivato giudizio, in chiave preventiva, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa, interdicendole l’inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l’Amministrazione o l’ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione.

[9] Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 8 e 10/2023.

Istituita, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione PNRR, presso la Presidenza del Consiglio, ha le seguenti competenze, quali:

  • coadiuvare lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione di Governo, da parte dell’Autorità politica delegata;
  • fungere da interlocutore con la Commissione europea, come strumento di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR e per la comparazione dei risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati a livello europeo;
  • verificare i livelli di attuazione del PNRR rispetto alle finalità programmate con eventuale proposizione di misure correttive;
  • garantire la pubblicità e la comunicazione istituzionale sul PNRR, con la collaborazione dell’Ispettorato generale per il PNRR.

[10] Ciò allo scopo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l’ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale. Si tratta di interventi prima ricompresi nella Missione 5, Componente 3, Investimento 2, del PNRR “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”, rispetto ai quali, il Governo italiano ha chiesto, in sede di revisione del PNRR, di procedere alla sua realizzazione utilizzando risorse diverse dal PNRR, dal momento che lo stesso presentava delle criticità attuative. Ciò ha comportato, a seguito dell’interlocuzione intercorsa tra l’Italia e la Commissione europea diretta alla modifica e rimodulazione del Piano (e conclusasi con l’approvazione del Consiglio ECOFIN con decisione dell’8 dicembre 2023 sopra menzionato) l’integrale definanziamento della misura nell’ambito del PNRR e, pertanto, degli interventi in essa ricompresi.

[11] Si rammenta che il menzionato Fondo, è stato recentemente rifinanziato con 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, ex articolo 1, comma 457, L. n. 197 del 2022-L. di Bilancio 2023).

[12] Trattasi:
  • dell'investimento   1.1. «Infrastrutture digitali» della Missione 1, componente 1 «Migrazione al PSN - PAC pilota» del PNRR;
  • della Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR (in particolare, dell’investimento 4.1.  «Tourism Digital Hub»);
  • dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica.

[13] La cabina di coordinamento determina un piano di azione per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. La stessa è presieduta dal prefetto (o suo delegato) e composta dai rappresentanti degli enti locali (Regioni, Province e Comuni), dai rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate agli interventi da attuare a livello provinciale. Essa esercita anche i compiti di monitoraggio previsti per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo, da realizzare nell'ambito del PNRR.

[14] A tale scopo,  prevede un incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di 26,2 milioni di € per il 2024. Si rammenta che, fin dall’inizio del conflitto bellico, l'assistenza dei cittadini ucraini è stata assicurata attraverso le strutture già previste ed esistenti per i richiedenti protezione internazionale e i rifugiati ed è stata poi integrata da forme di accoglienza diffusa, assicurate con i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per effetto della disposizione in esame, quindi, si consente la continuità dell’accoglienza dei posti già attivati e in scadenza, autorizzando la prosecuzione dei progetti SAI in essere fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza.

Non viene, conseguentemente, attivato nessun ulteriore posto.

[15] A tal fine, si prevede:

  • la partecipazione del Presidente del CNEL alle sedute della Cabina di regia per il PNRR, istituita dall’articolo 2, D.L. n. 77/2021;
  • l’ampliamento del numero dei soggetti con cui il CNEL può stipulare convenzioni ai fini dello svolgimento di indagini necessarie a documentare i problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari includendo, pertanto, oltre alle amministrazioni statali e gli enti pubblici, anche gli Enti del terzo settore, gli istituti, le fondazioni e le società di ricerca, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici;
  • un incremento della dotazione organica del CNEL, ai fini del potenziamento dell’archivio nazionale dei contratti collettivi;
  • che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti il CNEL, non troveranno applicazione le disposizioni previste dalla legislazione vigente (D.L. n. 95/2012) che non consentono l’attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza Tale deroga riguarda la norma di cui all’articolo 5, comma 9, del sopra citato D.L. n. 95/2012, che prevede per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti (Enti inseriti nel conto economico consolidato della P.A., nonché le Autorità indipendenti), il divieto di conferire incarichi a titolo oneroso a persone già in quiescenza. Resta ferma l’applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici riguardanti l’importo totale derivante dal cumulo o alla specifica tipologia del trattamento pensionistico.

[16] Tale regola ha carattere generale e troverà applicazione sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia, (articolo 1, comma 1038, della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), sia per i cosiddetti “Progetti in essere” finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, sostituendo l’attuale percentuale dell’anticipazione che è pari al 10% del valore dell’intervento. La disposizione in commento è diretta, pertanto, a implementare lo strumento dell’anticipazione per sopperire alle esigenze di liquidità evidenziate dai soggetti attuatori al fine di garantire la tempestiva esecuzione degli interventi PNRR.

[17] Rispetto ai medesimi interventi non più finanziati in tutto o in parte dalle risorse PNRR, le disposizioni normative dirette a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso (vale a dire le procedure per cui è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del decreto in esame-2 marzo 2024) e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Per un quadro complessivo degli interventi: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/DFP28g.pdf.

[18] Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 37 e 31/2021.

Si rammenta che il sopra menzionato D.L. n. 77/2021, ha inserito prescrizioni peculiari  in materia di appalti riguardanti i requisiti premiali nell’ambito dei bandi di gara basati sui criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, e di donne (articolo 47), nonché in materia di premialità e penalità nell’ipotesi in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo ovvero in ritardo rispetto al termine indicato nei bandi di gara o negli avvisi di indizione di gara (articolo 50).

[19] La disposizione fa salvo, in ogni caso, quanto prescritto dall’articolo 17, L. n. 68/1999 (sull’obbligo di certificazione, da parte del legale rappresentante dell’impresa partecipante a bandi pubblici ovvero che abbia rapporti convenzionali o di concessione con la P.A., di conformità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione) e dall’articolo 46, D.lgs. n. 198/2006/ Codice pari opportunità (sull’obbligo di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile).

[20] Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 21/2023.

[21] Sono fatti salvi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l’esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge n. 443 del 1985 (Legge quadro artigianato) e quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea.

[22] La sospensione dei termini è finalizzata ad assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni dei Commissari straordinari cessati dall’incarico dal 1° gennaio 2024, per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi non ancora conclusi.

[23] Per i dettagli sugli  ITS Academy: https://www.miur.gov.it/web/guest/cosa-sono

[24] In particolare, si prevede che:

  • il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, già previsto dalla normativa vigente, debba definire non più i «crediti riconoscibili», bensì la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS Academy con le classi di concorso;
  • con riferimento ai finanziamenti principali del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (articolo 11, L. n. 99/2022), lo stesso possa ora finanziare anche interventi «relativi alle sedi degli ITS Academy» (contrariamente all’originaria ed esclusiva finalità di dotare gli ITS Academy di nuove sedi) e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;
  • sono, inoltre, inseriti 2 nuovi commi (5-bis e 5-ter) all’articolo 14, con cui si stabilisce, in via straordinaria:
    • esclusivamente fino al 2025, che il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy, per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate, non ha natura obbligatoria;
    • esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, che le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate anche per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.

[25] Interessate dalla disposizione sono quelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2 del predetto Codice e cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (sono comprese le autorità di sistema portuale, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, i gestori di servizi pubblici).

[26] A tale fine viene completamente sostituito l’articolo 64-ter del CAD introdotto dal D.L. n. 77/2021 che aveva istituito un sistema di gestione deleghe per permettere ai cittadini non in possesso di un’identità digitale di delegare un altro soggetto per accedere per proprio conto ai sevizi on line. Pertanto, si prevede che il cittadino iscritto all’Anagrafe nazionale della popolazione residente, possa delegare l’accesso on line ai servizi delle amministrazioni a non più di due soggetti anche essi iscritti alla menzionata anagrafe e dotati di identità digitale con livello di sicurezza significativo.

[27] Tali processi sono stati incentivati da atti dell’UE con i regolamenti UE n. 240 e 241 del 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, per fa sì che le autorità nazionali attuassero riforme strutturali, amministrative e istituzionali ai fini della resilienza, coesione sociale, economica e territoriale e per sostenere la pubblica amministrazione nell’attuazione degli investimenti. Tra le azioni sottese a tale processo, si annoverano programmi diretti alla digitalizzazione dei pubblici servizi, (specie nell’ambito dell’assistenza sanitaria, della giustizia, dei trasporti e dell’istruzione,) lo sviluppo di strumenti digitali e dei dati, l’introduzione di soluzioni digitali e poli digitali innovativi, compresa la digitalizzazione delle imprese.

[28] In particolare:

  • rispetto agli obblighi del terzo pignorato (articolo 546 c.p.c.), sono introdotte soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata. Dal giorno in cui gli è notificato il pignoramento, il terzo è assoggettato agli obblighi propri del custode nei limiti dell’importo precettato aumentato, secondo le nuove disposizioni, per scaglioni;
  • con un nuovo articolo (551-bis c.p.c.) si prevede che, salvo sia stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia estinto o concluso il processo esecutivo, il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi 10 anni dalla notifica del pignoramento o di una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio al terzo. Tale dichiarazione può essere notificata dal creditore pignorante o dai creditori intervenuti a tutte le parti, nei due anni precedenti il termine decennale di scadenza del pignoramento, per conservarne l’efficacia. La nuova disciplina si applica anche a tutte le procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (2 marzo 2024) e il pignoramento presso terzi pendente da almeno 8 anni alla medesima data, perde efficacia se il creditore procedente o quello intervenuto non notificano la dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto in esame.

[29] Tra le modifiche introdotte, si segnalano quelle relative:

  • all’eliminazione dei riferimenti alla disciplina PNRR tenuto conto dello stralcio di tali investimenti dalle misure finanziate dallo stesso Piano;
  • alla fissazione di nuovi termini per l’aggiudicazione dei lavori e del termine finale del 31 dicembre 2025 per la conclusione dei lavori stessi;
  • alla disciplina dei risparmi di spesa derivanti dai ribassi d’asta;
  • alla disciplina del monitoraggio;
  • alle modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell’interno ai Comuni beneficiari;
  • alla disciplina delle procedure revocatorie dei contributi assegnati, qualora non siano rispettati i termini prescritti e all’utilizzo delle risorse derivanti dalle menzionate revoche.

[30] Si rammenta che ai sensi del sopra citato articolo 21, comma 1, l’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati-M5C2-Investimento 2.2” del PNRR, è diretta a implementare una maggiore inclusione sociale, a ridurre l’emarginazione e il degrado sociale, potenziare la rigenerazione urbana mediante la ristrutturazione, il recupero, in un’ottica ecosostenibile, di strutture e di aree pubbliche, a potenziare l’efficientamento energetico e idrico degli edifici, a sostenere progetti di smart cities, con particolare riguardo ai trasporti e al consumo energetico. Con il D.M. 22 aprile 2022 del Ministero dell’interno (https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-22-04-2022.pdf) sono stati individuati i 31 piani urbani integrati (PUI) finanziabili, a seguito dei progetti presentanti dalle Città Metropolitane in attuazione della sopra menzionata linea progettuale M5C2-2.2.

[31] A tale scopo, si prevede che il Nucleo svolge funzioni di supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell’elaborazione di un “Progetto bandiera” diretto a promuovere un proficuo confronto tra le pubbliche amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR, senza però andare ad inficiare le rispettive competenze e senza alcuna modifica alle modalità di finanziamento a legislazione vigente.

[32] A tale scopo, prevede:
  • una riduzione, da 45 a 30 giorni dalla notifica, del termine entro cui le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. In tal modo, si intende rendere più celere la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni dal silenzio/inazione da parte della stazione appaltante, attuando la sopra menzionata Riforma 1.11 del PNRR, Misura M1-C1-72-quater;
  • la riduzione, da 60 a 30 giorni, del termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’Amministrazione pubblica destinataria, allo scopo di garantire che i trasferimenti tra pubbliche amministrazioni siano erogati in tempi tali da permettere il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla legislazione europea e nazionale vigente;
  • la comunicazione, mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dell’insieme dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, alla fine di ciascun trimestre dell’anno e la loro pubblicazione nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • una disciplina dettagliata per Ministeri e Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, per garantire il tempestivo adempimento dei debiti commerciali, riducendone i tempi di pagamento. A tal fine, si dispone che i Ministeri che, al 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento debbano effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e, al fine di valicare tale ritardo, predispongono, entro il medesimo termine, un Piano degli interventi necessari;
  • che entro il 31 marzo 2024, ciascun Ministero, approvato il sopra menzionato Piano degli interventi necessari con decreto, debba trasmetterlo al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale costituirà apposite task-force composte da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento) del c.d. Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai Comuni. Al Tavolo tecnico prendono parte, senza alcuna remunerazione, rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’ANCI, con funzioni di supporto all’istruttoria;
  • l’estensione delle disposizioni previste per i Comuni, nei termini sopra enunciati, anche alle Province e Città metropolitane che, al 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, superiore a 10 giorni.

[33] Tra le modifiche rilevanti all’articolo 12 sopra citato, si evidenzia quella  al comma 15-duodecies, con cui si inserisce  la disposizione che attribuisce all’Agenas le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili (anche pseudonimizzati), garantendo agli interessati la non  diretta identificazione, nell’ambito dell’attività di monitoraggio dell’erogazione dei servizi di telemedicina, utile per l’attuazione degli obiettivi di cui al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1-9 (traguardo di persone assistite con strumenti di telemedicina da 200.000 a 300.000 mila unità, a seguito della rimodulazione delle risorse per ulteriori 500 milioni €).

[34] In attuazione e in recepimento della raccomandazione (UE) 2023/1339 del 27 giugno 2023.

[35] L’adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale consentirà di contenere la diffusione di ulteriori malattie emergenti (già obiettivo della Missione 6 del PNRR, Componente 2, sub-investimento 1.3.2 «Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA», obiettivo intermedio M6C2-00-ITA19). Si rammenta che originariamente la già menzionata Piattaforma è stata istituita per gestire il c.d. «green pass/certificazione verde Covid-19» ai fini della circolazione durante il periodo di emergenza pandemica da Covid-19.

Con la raccomandazione (UE) 2023/ 1339, sopra menzionata, si intende garantire l’utilizzo delle innovazioni digitali introdotte a livello europeo durante il periodo emergenziale per utilizzarle a livello internazionale per far fronte ad altre eventuali e future emergenze sanitarie globali, nonché agevolare il rilascio e il riconoscimento di certificazioni sanitarie digitali, per realizzare la rete globale di certificazione sanitaria digitale.

[36] In sintesi, si prevede che i dati relativi allo stato di salute, pseudonomizzati, sono trattati dal Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità, dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall’Agenzia italiana del farmaco, dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, nonché relativamente per i propri assistiti dalle Regioni e dalle Province autonome, anche mediante interconnessione (https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=null&id=2833) conformemente alle finalità istituzionali di ciascun ente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della salute.