Circolari

Circ. n. 7/2021

Programma nazionale di finanziamento dei siti orfani di bonifica

Con decreto del 29 dicembre 2020 (in G.U. 30 gennaio 2021 – decreto in Allegato 1), sono stati definiti i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani.

Il finanziamento disposto risulta di fondamentale importanza per poter effettuare le necessarie azioni di ripristino, in alcune aree in cui le bonifiche risultano bloccate da anni per l’impossibilità di individuare il responsabile dell’inquinamento, per l’inerzia di quest’ultimo o contenziosi in atto.

Al riguardo, l'articolo 1, comma 800, della legge di Bilancio 2019 (L. n.145 del 2018) aveva disposto il finanziamento, tra l'altro, di un Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica per i quali non fosse stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.

Il nuovo decreto, quindi, definisce i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni (individuati in allegato) e le relative modalità di assegnazione. Il meccanismo disciplinato prevede che ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede, secondo i propri criteri e coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente già adottate in materia di bonifiche, all'individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso. Le risorse possono essere trasferite, quindi, ai soggetti beneficiari, solo dopo l'individuazione dei siti orfani, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. Il decreto prevede la possibilità di procedere, cura del beneficiario delle risorse, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato.

Ai fini dell’applicazione del decreto è definito sito orfano:

a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di bonifica, ovvero per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti dovuti e non provvede neppure il proprietario del sito né altro soggetto interessato;

b) sito rispetto al quale il procedimento di bonifica è stato avviato ma i soggetti responsabili o interessati non concludono le attività e gli interventi.

Il decreto individua cinque casi di esclusione dall’ambito di applicazione:

a) procedure e interventi in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento;

b) attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti;

c) interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali;

d) interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato;

e) interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.