Con decreto del 29 dicembre 2020 (in
G.U. 30 gennaio 2021 – decreto in Allegato 1), sono stati definiti i criteri e
le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per
l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
orfani.
Il finanziamento disposto risulta di
fondamentale importanza per poter effettuare le necessarie azioni di
ripristino, in alcune aree in cui le bonifiche risultano bloccate da anni per
l’impossibilità di individuare il responsabile dell’inquinamento, per l’inerzia
di quest’ultimo o contenziosi in atto.
Al riguardo, l'articolo
1, comma 800, della legge di Bilancio 2019 (L. n.145 del 2018) aveva disposto
il finanziamento, tra l'altro, di un Programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica per i quali non fosse stato
avviato il procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in
sicurezza e bonifica di siti contaminati.
Il nuovo decreto,
quindi, definisce i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni
(individuati in allegato) e le relative modalità di assegnazione. Il meccanismo
disciplinato prevede che ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede,
secondo i propri criteri e coerentemente con le previsioni e pianificazioni
rispettivamente già adottate in materia di bonifiche, all'individuazione dei
siti orfani per i quali gli interventi risultano prioritari in riferimento al
rischio ambientale e sanitario connesso. Le risorse possono essere trasferite,
quindi, ai soggetti beneficiari, solo dopo l'individuazione dei siti orfani,
dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da
eseguire. Il decreto prevede la possibilità di procedere, cura del beneficiario
delle risorse, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del
responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato.
Ai fini
dell’applicazione del decreto è definito sito orfano:
a) il sito
potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il
procedimento di bonifica, ovvero per il quale il responsabile dell'inquinamento
non è individuabile o non provvede agli adempimenti dovuti e non provvede
neppure il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
b) sito rispetto al
quale il procedimento di bonifica è stato avviato ma i soggetti responsabili o
interessati non concludono le attività e gli interventi.
Il decreto individua
cinque casi di esclusione dall’ambito di applicazione:
a) procedure e
interventi in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e
destinate altre fonti di finanziamento;
b) attività di
rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di
contaminazione delle matrici ambientali circostanti;
c) interventi relativi
alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi
necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali;
d) interventi di
bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto
espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non
disciplinato;
e) interventi di
bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento
diffuso.