Segnaliamo l’emanazione del decreto in oggetto con cui
il Ministero del Lavoro, di concerto con MIPAF e MEF, ha sostanzialmente recepito la disposizione normativa
apportata in sede di conversione al D.L. 104/2020 tesa ad estendere ad alcune
determinate imprese del settore vitivinicolo l’esonero contributivo
relativo al I° semestre 2020 previsto dal decreto Rilancio(1) in favore di alcune filiere dell’agricoltura e della
pesca in crisi - agrituristico, apistico,
brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, allevamento,
ippicoltura, pesca e acquacoltura.
Auspicata dal settore, l’estensione
riguarda in particolare datori di lavoro con una posizione aziendale associata
ai CODICI ATECO 11.02.10 (Produzione di
vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e
11.02.20 (Produzione di vino spumante e
altri vini speciali) e finalizzata ad evitare che il beneficio riguardasse
esclusivamente le imprese del settore afferenti al Codice Ateco 01.21.00
(Coltivazione di uva), con una immotivata esclusione della maggior parte delle
cooperative di conferimento.
Il decreto in esame era necessario proprio per
l’intervento della modifica normativa e segue in realtà un precedente D.I. del
15 settembre 2020(2)
con cui si dava attuazione alla norma
originaria, nonché alle prime (inopportune) istruzioni dell’INPS(3).
Ciò detto,
dopo diversi mesi dalla norma e l’emanazione di due decreti attuativi, oggi
tutte le imprese beneficiarie dell’esonero NON possono ancora inviare richiesta
all’INPS, perché si attende la circolare con le modalità di presentazione della
domanda.
Nel rimandare a nostre indicazioni non appena
l’Istituto renderà possibile trasmettere l’istanza, evidenziamo come il D.I.
del 10 dicembre 2020 non riporti alcun allegato relativamente alla platea delle
imprese beneficiarie (riferendosi di fatto soltanto ai 2 codici ATECO integrati
dal legislatore), mentre invece il precedente D.I. del 15 settembre u.s.
elencava puntualmente in allegato tutti i codici Ateco dei settori interessati.
Fatte salve diverse indicazioni da parte dell’INPS e
sebbene siano emersi alcuni malumori sul campo di applicazione di una misura
orientata solo su alcune filiere, ad oggi è a questo perimetro applicativo che
bisogna far riferimento.
In termini operativi, ci preme ricordare che l’esonero
sarà riconosciuto da INPS nel limite di spesa stanziata con una riduzione del
beneficio in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari in caso di
superamento di tale soglia.
Il che significa che l’entità certa del beneficio sarà
nota solo a valle dell’ammissione di tutte le domande e che l’eventuale quota
di esonero non più spettante andrà versata in unica soluzione entro 30 giorni
dalla comunicazione degli esiti dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
In sede di domanda bisognerà contestualmente
rilasciare apposita autodichiarazione ai fini del rispetto della nuova
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (c.d. “Quadro temporaneo”)
visto che, in caso di superamento dei limiti previsti, l’agevolazione sarà
ridotta per la quota eccedente.
Come noto, il beneficio si riferisce al periodo 1
gennaio - 30 giugno 2020 relativamente a contributi previdenziali e
assistenziali dovuti da datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni
di aliquote, escluse quote a carico dei lavoratori e premi INAIL.
In attesa del modello di domanda, i versamenti
contributivi riferiti al periodi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora
versati, ovvero in scadenza, SONO SOSPESI PER I DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE
FINO ALL’ESAME DELLE MEDESIME DOMANDE.
Dopo di che, in caso di accoglimento della domanda,
la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1 gennaio 2020 al 30
giugno 2020 eventualmente già versata potrà essere compensata con la
contribuzione futura dovuta dal datore di lavoro.
Mentre invece, in caso di rigetto della domanda,
si provvederà al versamento dei contributi dovuti e sospesi in attesa della
definizione dell’istanza, pagando anche sanzioni civili e interessi entrambi
decorrenti dalla data di scadenza ordinaria del versamento.
Nel rimandare al decreto allegato e ai nostri
precedenti in materia per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per
eventuali approfondimenti.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 42 del 25 maggio 2020 – prot. n. 1752.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n.78 del 21 ottobre 2020 – prot. n. 3470.
(3)
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 67 del 16 settembre 2020
- prot. n. 3080. .