Circolari

Circ. n. 7/2021

ESONERO CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO FILIERE AGRICOLE - PRIMO SEMESTRE 2020

 

Segnaliamo l’emanazione del decreto in oggetto con cui il Ministero del Lavoro, di concerto con MIPAF e MEF, ha sostanzialmente recepito la disposizione normativa apportata in sede di conversione al D.L. 104/2020 tesa ad estendere ad alcune determinate imprese del settore vitivinicolo l’esonero contributivo relativo al I° semestre 2020 previsto dal decreto Rilancio(1) in favore di alcune filiere dell’agricoltura e della pesca in crisi - agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura.

Auspicata dal settore, l’estensione riguarda in particolare datori di lavoro con una posizione aziendale associata ai CODICI ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali) e finalizzata ad evitare che il beneficio riguardasse esclusivamente le imprese del settore afferenti al Codice Ateco 01.21.00  (Coltivazione di uva), con una immotivata esclusione della maggior parte delle cooperative di conferimento.

Il decreto in esame era necessario proprio per l’intervento della modifica normativa e segue in realtà un precedente D.I. del 15 settembre 2020(2) con cui si dava attuazione alla norma originaria, nonché alle prime (inopportune) istruzioni dell’INPS(3).

Ciò detto, dopo diversi mesi dalla norma e l’emanazione di due decreti attuativi, oggi tutte le imprese beneficiarie dell’esonero NON possono ancora inviare richiesta all’INPS, perché si attende la circolare con le modalità di presentazione della domanda.

Nel rimandare a nostre indicazioni non appena l’Istituto renderà possibile trasmettere l’istanza, evidenziamo come il D.I. del 10 dicembre 2020 non riporti alcun allegato relativamente alla platea delle imprese beneficiarie (riferendosi di fatto soltanto ai 2 codici ATECO integrati dal legislatore), mentre invece il precedente D.I. del 15 settembre u.s. elencava puntualmente in allegato tutti i codici Ateco dei settori interessati.

Fatte salve diverse indicazioni da parte dell’INPS e sebbene siano emersi alcuni malumori sul campo di applicazione di una misura orientata solo su alcune filiere, ad oggi è a questo perimetro applicativo che bisogna far riferimento.

In termini operativi, ci preme ricordare che l’esonero sarà riconosciuto da INPS nel limite di spesa stanziata con una riduzione del beneficio in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari in caso di superamento di tale soglia.

Il che significa che l’entità certa del beneficio sarà nota solo a valle dell’ammissione di tutte le domande e che l’eventuale quota di esonero non più spettante andrà versata in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In sede di domanda bisognerà contestualmente rilasciare apposita autodichiarazione ai fini del rispetto della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (c.d. “Quadro temporaneo”) visto che, in caso di superamento dei limiti previsti, l’agevolazione sarà ridotta per la quota eccedente.

Come noto, il beneficio si riferisce al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2020 relativamente a contributi previdenziali e assistenziali dovuti da datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni di aliquote, escluse quote a carico dei lavoratori e premi INAIL.

In attesa del modello di domanda, i versamenti contributivi riferiti al periodi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, SONO SOSPESI PER I DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE FINO ALL’ESAME DELLE MEDESIME DOMANDE.

Dopo di che, in caso di accoglimento della domanda, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 eventualmente già versata potrà essere compensata con la contribuzione futura dovuta dal datore di lavoro.

Mentre invece, in caso di rigetto della domanda, si provvederà al versamento dei contributi dovuti e sospesi in attesa della definizione dell’istanza, pagando anche sanzioni civili e interessi entrambi decorrenti dalla data di scadenza ordinaria del versamento.

Nel rimandare al decreto allegato e ai nostri precedenti in materia per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 – prot. n. 1752.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.78 del 21 ottobre 2020 – prot. n. 3470.

(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 67 del 16 settembre 2020 - prot. n. 3080. .

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