Circolari

Circ. n. 7/2020

Congiunta - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – AGGIORNAMENTI

Facendo seguito alla Circolare a firma del Presidente del 24 febbraio, e alle Circolari del Servizio Legislativo n. 6/2020 e del Servizio Sindacale n. 7/2020, si forniscono ulteriori, urgenti informazioni sui nuovi provvedimenti emanati in tema di

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(Aggiornamenti – 1/3/2020)

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1-3-2020, è stato pubblicato il nuovo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (all. 1).

Il DPCM detta misure urgenti che producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.

Dal 2 marzo, quindi, cessano di produrre effetti i due precedenti Decreti del PCM del 23 febbraio 2020 e del 25 febbraio 2020, nonché ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 6/2020.

 

Il nuovo provvedimento detta anzitutto misure specifiche di contenimento per gli undici comuni della cd “zona rossa”[1], fra le quali:

  • il divieto di allontanamento e di accesso[2];

  • la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

  • la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università;

  • la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, fino alla data del 15 marzo 2020;

  • la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura;

  • la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

  • la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità (in tal caso è obbligatorio indossare dispositivi di protezione individuale ovvero l’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’ASL competente);

  • la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea[3];

  • la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;

  • la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno degli undici comuni della zona rossa.

     

    Sono poi adottate misure urgenti di contenimento del contagio anche per le regioni (Emilia-Romagna; Lombardia; Veneto) e le province (Pesaro e Urbino; Savona) della cd “zona gialla”, fra le quali:

  • la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina (salvo l’organizzazione a “porte chiuse”, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati)[4];

  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

  • la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dell’attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università;

  • l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a condizione che si assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone (di modo che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro);

  • lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

  • l’apertura delle altre attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone (anche in questo caso di modo che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro);

  • le limitazioni dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza e la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;

  • la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

  • nelle sole province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari;

  • nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza, la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Si raccomanda infine di privilegiare, nello svolgimento di lezioni, incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto.

Quanto all’intero territorio nazionale, fra le varie cose, è stabilito che:

  • il personale sanitario si attiene alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Ministero della salute;

  • nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute[5]. I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;

  • l’autorizzazione temporanea al lavoro agile. In particolare, con l’art. 4, comma 1, lett. a) si autorizza la possibilità per i datori di lavoro di attivare il lavoro agile in tutto il territorio nazionale anche senza accordo con il dipendente, ma nel rispetto della disciplina vigente (legge 81/2017 – artt.18-23). Questa modalità semplificata di applicazione del lavoro agile varrà FINO AL MESE DI LUGLIO 2020 (durata dello stato di emergenza pari a 6 mesi deliberata dal Governo il 31 gennaio 2020). Tali disposizioni superano quanto contenuto nel DPCM del 25 febbraio u.s. che aveva concesso questa possibilità unicamente nelle Regioni Emilia-Romagna, FVG, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Si ricorda che l’INAIL ha reso disponibile il Modello utile a ottemperare in via telematica agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS (all. 2);

  • inoltre nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

  • i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;

  • la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole per assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico;

  • infine, chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal 15 febbraio, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico identificate dall’OMS o sia transitato o abbia sostato nei comuni della cd zona rossa, deve comunicare tale circostanza all’ASL competente, al proprio medico di medicina generale (al pediatra di libera scelta). A tal proposito il decreto detta prescrizioni specifiche in capo agli operatori sanitari e ai cittadini (si rinvia al testo del decreto).

     

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    È inoltre in via di pubblicazione in G.U., un decreto legge approvato dal C.D.M. del 28/2/2020, recante le prime misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica.

    Rinviando ad una circolare specifica, si segnalano sin d’ora, fra le misure previste:

  • la sospensione (con proroga al 31 maggio 2020) dei termini per versamenti e altri adempimenti relativi alle cartelle di pagamento, atti di accertamento e avvisi di addebito previdenziale nella cd “zona rossa”;

  • la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile (con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione);

  • la sospensione del pagamento dei diritti camerali;

  • tutte le misure riguardanti il sostegno ai lavoratori e alle imprese (CIGO, FIS Cassa in deroga), nonché le indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi;

  • specifiche misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria, tra le quali:

    • l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia PMI e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare;

    • misure per contrastare la richiesta indebita di certificazioni (cd di salubrità) sugli alimenti;

    • l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);

    • l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;

    • il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedura di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento alla riforma;

    • per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

       

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      Inoltre, s’informa che le Parti Sociali sono state convocate dal Governo a Palazzo Chigi per mercoledì 4 marzo per discutere e valutare un ulteriore provvedimento che contenga misure più adeguate e più diffuse di sostegno ad imprese e lavoratori che, come sappiamo, sono di assoluta necessità. Pertanto non si mancherà di dare ulteriori tempestive informazioni.

       

      I Servizi Legislativo (servlegale@confcooperative.it) e Sindacale (servsindacale@confcooperative.it) restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


















[1] Gli 11 Comuni sono i seguenti: 1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vò.

[2] Non si applica al personale sanitario, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate.

[3] Con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti

[4] È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province della zona gialla.

[5] Misure igieniche: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.