Facendo seguito alla Circolare
a firma del Presidente del 24 febbraio, e alle Circolari del Servizio Legislativo
n. 6/2020 e del Servizio Sindacale n. 7/2020, si forniscono ulteriori, urgenti
informazioni sui nuovi provvedimenti emanati in tema di
EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(Aggiornamenti
– 1/3/2020)
Nella Gazzetta Ufficiale n.52
del 1-3-2020, è stato pubblicato il nuovo DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (all. 1).
Il DPCM detta misure urgenti
che producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci,
salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.
Dal 2 marzo, quindi, cessano
di produrre effetti i due precedenti Decreti del PCM del 23 febbraio 2020 e del
25 febbraio 2020, nonché ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile
e urgente, adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 6/2020.
Il nuovo provvedimento detta
anzitutto misure specifiche di
contenimento per gli undici comuni della cd “zona rossa”[1],
fra le quali:
-
il
divieto di allontanamento e di accesso[2];
-
la
sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di
ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere
culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi
aperti al pubblico;
-
la
chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università;
-
la
sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio,
delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, fino alla
data del 15 marzo 2020;
-
la
sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi di cultura;
-
la
sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei
servizi essenziali e di pubblica utilità;
-
la
chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica
utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per
l’acquisto dei beni di prima necessità (in tal caso è obbligatorio indossare
dispositivi di protezione individuale ovvero l’adozione di particolari misure
di cautela individuate dall’ASL competente);
-
la
sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre,
ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea[3];
-
la
sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle
che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività
veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare
ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le autorità
competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le
attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni
alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico
di piante e animali;
-
la
sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori
residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata,
anche ove le stesse si svolgano fuori da uno degli undici comuni della zona
rossa.
Sono poi adottate misure urgenti di contenimento del contagio
anche per le regioni (Emilia-Romagna; Lombardia; Veneto) e le province (Pesaro
e Urbino; Savona) della cd “zona gialla”, fra le quali:
-
la
sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina (salvo l’organizzazione a “porte chiuse”, sino all’8 marzo 2020, in
luoghi pubblici o privati)[4];
-
la
sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di
carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi
eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
-
la
sospensione, sino all’8 marzo 2020, dell’attività dei servizi educativi per l’infanzia
e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni di formazione
superiore, comprese le Università;
-
l’apertura
al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a
condizione che si assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque
tali da evitare assembramenti di persone (di modo che i visitatori possano
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro);
-
lo
svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il
servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle
condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
-
l’apertura
delle altre attività commerciali condizionata all’adozione di misure
organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone (anche in
questo caso di modo che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro);
-
le
limitazioni dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza e la rigorosa
limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie
assistenziali per non autosufficienti;
-
la
sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del
personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste
dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
-
nelle
sole province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, la chiusura nelle
giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli
esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati,
ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi
alimentari;
-
nella
sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza, la sospensione
delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri
sociali, centri ricreativi.
Si raccomanda infine di
privilegiare, nello svolgimento di lezioni, incontri o riunioni, le modalità di
collegamento da remoto.
Quanto all’intero territorio nazionale, fra
le varie cose, è stabilito che:
-
il
personale sanitario si attiene alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale
della sanità e del Ministero della salute;
-
nei
servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle
università e negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono
esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento
e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero
della salute[5]. I
sindaci e le associazioni di
categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
-
l’autorizzazione
temporanea al lavoro agile. In particolare, con l’art. 4, comma 1, lett. a)
si autorizza la possibilità per i datori di lavoro di attivare il lavoro agile
in tutto il territorio nazionale anche senza accordo con il dipendente, ma nel
rispetto della disciplina vigente (legge 81/2017 – artt.18-23). Questa modalità
semplificata di applicazione del lavoro agile varrà FINO AL MESE DI LUGLIO 2020
(durata dello stato di emergenza pari a 6 mesi deliberata dal Governo il 31
gennaio 2020). Tali disposizioni superano quanto contenuto nel DPCM del 25
febbraio u.s. che aveva concesso questa possibilità unicamente nelle Regioni
Emilia-Romagna, FVG, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Si ricorda che l’INAIL
ha reso disponibile il Modello utile a ottemperare in via telematica agli
obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti
dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS (all. 2);
-
inoltre
nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle
strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico,
sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori,
soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
-
i
viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate
e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo
2020;
-
la
riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole per assenze
dovute a malattia infettiva di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino
alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico;
-
infine,
chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal 15 febbraio, dopo aver
soggiornato in zone a rischio epidemiologico identificate dall’OMS o sia
transitato o abbia sostato nei comuni della cd zona rossa, deve comunicare tale
circostanza all’ASL competente, al proprio medico di medicina generale (al
pediatra di libera scelta). A tal proposito il decreto detta prescrizioni
specifiche in capo agli operatori sanitari e ai cittadini (si rinvia al testo
del decreto).
*
È inoltre in via di
pubblicazione in G.U., un decreto
legge approvato dal C.D.M. del 28/2/2020, recante le prime misure di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica.
Rinviando ad una circolare
specifica, si segnalano sin d’ora, fra le misure previste:
-
la
sospensione (con proroga al 31 maggio 2020) dei termini per versamenti e altri
adempimenti relativi alle cartelle di pagamento, atti di accertamento e avvisi
di addebito previdenziale nella cd “zona rossa”;
-
la
sospensione del pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica,
fino al 30 aprile (con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle
bollette una volta terminato il periodo di sospensione);
-
la
sospensione del pagamento dei diritti camerali;
-
tutte
le misure riguardanti il sostegno ai lavoratori e alle imprese (CIGO, FIS Cassa
in deroga), nonché le indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre
mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i
lavoratori autonomi;
-
specifiche
misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette,
dell’emergenza sanitaria, tra le quali:
-
l’incremento
della dotazione del Fondo di garanzia PMI e, per 12 mesi, la garanzia della
priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”,
ivi comprese quelle del settore agroalimentare;
-
misure
per contrastare la richiesta indebita di certificazioni (cd di salubrità) sugli
alimenti;
-
l’estensione
del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e
imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);
-
l’istituzione
di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese
agricole in difficoltà;
-
il
differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione
(c.d. “procedura di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui
revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
(decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale
adeguamento alla riforma;
-
per
le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione
fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute
fiscali.
*
Inoltre, s’informa che le
Parti Sociali sono state convocate dal Governo a Palazzo Chigi per mercoledì 4
marzo per discutere e valutare un ulteriore provvedimento che contenga misure
più adeguate e più diffuse di sostegno ad imprese e lavoratori che, come
sappiamo, sono di assoluta necessità. Pertanto non si mancherà di dare
ulteriori tempestive informazioni.
I Servizi Legislativo (servlegale@confcooperative.it)
e Sindacale (servsindacale@confcooperative.it)
restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1]
Gli 11 Comuni sono i seguenti: 1) nella Regione Lombardia: Bertonico;
Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo;
San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vò.
[2]
Non si applica al personale sanitario, al personale delle forze di polizia, del
corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate.
[3]
Con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte
salve le eventuali deroghe previste dai prefetti
[4]
È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle
province della zona gialla.
[5]
Misure igieniche: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e
altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d)
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) non prendere farmaci
antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; f) pulire le
superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) usare la mascherina
solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.