L. 28 febbraio 2020,
n. 8
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. ”
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Legge di conversione
del cd “decreto Milleproroghe 2020”
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Si segnalano in particolare:
PROROGA ECOBONUS PER ACQUISTO
MOTOCICLI O CICLOMOTORI ELETTRICI O IBRIDI O VEICOLI NUOVI A BASSE EMISSIONI
(articolo 12, commi 1 e 2 - Proroga
di termini in materia di sviluppo economico)
L’articolo 12, comma 1, proroga per
il 2020 il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1057, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per coloro che acquistano un motociclo o un ciclomotore (categorie L1 e L3) elettrico o ibrido nuovo e che consegnano per la
rottamazione un veicolo (della stessa tipologia) di cui siano proprietari o
utilizzatori. Il comma 1, articolo 1057 della legge citata, in particolare,
riconosce a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria ed
immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la
rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui
siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia
intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente,
un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo
di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia
della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura
obbligatoria.
L’articolo 12, comma 2, del decreto
- legge n.162/2019, come convertito, quindi, apporta cune modifiche alle
condizioni di fruibilità del sistema di incentivi a supporto dell’acquisto di
veicolo nuovo con bassi livelli di emissioni di CO2, definito
dall’articolo 1, comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La
disposizione citata, in particolare, consente, in via sperimentale, a chi
acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1°
marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica,
con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica
produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa di ottenere il riconoscimento
di un contributo parametrato al numero
dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km).
A seguito delle modifiche apportate
dall’articolo 12, comma 2 del decreto milleproroghe, come convertito, il
contributo è riconosciuto anche per l’ipotesi di rottamazione o di un veicolo
“Euro zero”. Tuttavia, se inizialmente per ottenere lo sconto era necessario
acquistare auto con emissioni comprese tra 0 e 70 g/km, ora la soglia massima
di emissione di CO2 prevista è di 60 g/km. A seguito delle
modifiche, pertanto, viene riconosciuto:
a) a
condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo
della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un
contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi
per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla
seguente tabella:
CO2 g/km
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Contributo (euro)
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0-20
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6.000
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21-60
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2.500
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b) in
assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato
alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo di entità inferiore parametrato
al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo
gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km
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Contributo (euro)
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0-20
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4.000
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21-60
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1.500
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MONOPATTINI ELETTRICI
(articolo 33 – bis, Monopattini elettrici)
La norma proroga di dodici mesi il termine di
conclusione della sperimentazione previsto dal combinato disposto
dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
dell’articolo 7 del decreto ministeriale 4 giugno 2019. La norma citata, in particolare,
prevede che al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica
e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle
città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di
veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica,
quali segway, hoverboard e monopattini, rinviando ad un decreto
ministeriale la definizione delle modalità di attuazione e gli strumenti
operativi della sperimentazione. In attuazione della norma, è stato adottato
il decreto ministeriale 4 giugno 2019 che, all’articolo 7, ha fissato in
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso il
termine finale della sperimentazione (27 luglio 2021, considerata la data di
entrata in vigore del 27 luglio 2019).
L’articolo 33-bis del decreto “milleproroghe”,
quindi, modifica alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(articolo 1, comma 75 e seguenti), prevedendo che la circolazione mediante segway,
hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità
personale, è consentita solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica,
nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle
caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da
esso definite. Nelle more della sperimentazione e fino alla data di entrata
in vigore delle nuove norme relative alla sperimentazione stessa, sono
considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, i
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a
sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a
0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel
DM 4 giugno 2019. La circolazione con monopattino a motore avente
caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate è punita con sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 e confisca
del monopattino.
È consentito il servizio di noleggio dei monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating,
che può essere attivato solo con apposita delibera della Giunta comunale,
nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili
e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo
svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi
interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in
determinate aree della città.
INQUINAMENTO IN AREA PORTUALE – TARIFFA
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
(articolo 34- bis, Cold ironing)
Al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento
ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie
elettriche, la norma prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti
e ambiente adotti uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica
tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra
alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza
installata nominale superiore a 35 kW.
EFFICIENZA ENERGETICA DELLE SCUOLE
(articolo 38-bis, comma 3, lett. b),
Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli
enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi
finanziaria).
La disposizione, modificando l’articolo 1,
comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, autorizza, per il
finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e l’incremento
dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, la
spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOGAS
(articolo 40-ter, Proroga degli incentivi
di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
La disposizione proroga, limitatamente
all’anno 2020 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro,
gli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, ossia quegli incentivi previsti per gli impianti di produzione
di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore
a 300 kW.
AUTOCONSUMO COLLETTIVO DA FONTI RINNOVABILI
E COMUNITÀ ENERGETICHE
(articolo 42-bis, Autoconsumo da fonti
rinnovabili)
La disposizione, anticipando il
recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli
articoli 21 e 22 della medesima direttiva, consente di attivare l’autoconsumo
collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche
rinnovabili.
Rispetto alla nuova previsione,
Confcooperative nazionale e la Federazione di Confcooperative Consumo e
Utenza hanno espresso, nelle diverse sedi politiche, tecniche ed
istituzionali, le proprie perplessità, rappresentando le molteplici criticità
legate al parziale anticipato recepimento delle previsioni delle nuove
direttive in materia di energia e, soprattutto, alla scelta di adottare
condizioni e limitazioni non previste a livello comunitario, rispetto ad uno
strumento che invece, se adeguatamente disciplinato, può presentare
significative potenzialità per le imprese, per i cittadini e sotto il profilo
ambientale e della sostenibilità. La disposizione, comunque, anche
considerati i lavori per il recepimento delle direttive comunitarie in corso,
deve ritenersi sperimentale e di provvisoria applicazione.
In particolare, la nuova norma prevede che i
consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono
realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della
medesima direttiva, definendo limiti e modalità.
La disposizione prevede che i clienti finali possono
associarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei
familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere
a) e b) del comma 4 (produzione di energia destinata al proprio consumo e
condivisione dell'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione
esistente) non costituiscono l'attività commerciale o professionale
principale;
b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o
membri devono essere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti
territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e la
partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire
l'attività commerciale e industriale principale;
c) l'obiettivo principale dell'associazione deve
essere quella di fornire benefìci ambientali, economici o sociali a livello
di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la
comunità, piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunità energetiche
rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al
comma 4, lettera d) (i punti di prelievo dei consumatori e i punti di
immissione degli impianti devono essere ubicati su reti elettriche di bassa
tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima
cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione) compresi quelli
appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
La disposizione prevede, quindi, che le entità
giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed
eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente debbano operare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia
destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro
i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento
di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l'energia
prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa
è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta
e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica
prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo
istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati
nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomìni di cui
alla lettera e);
d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i
punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di
cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione
sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di
trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso
edificio o condominio.
La nuova norma prevede che sull'energia prelevata
dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa si
applicano gli oneri generali di sistema (articolo 6, comma 9, secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) e che ai fini
dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo, gli impianti a fonti
rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario
di incentivazione che sarà individuato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, cui è rinviata la definizione di una tariffa incentivante
per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle nuove
configurazioni sperimentali. Non è invece consentito l'accesso agli incentivi
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019
(Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on
shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di
depurazione), né al meccanismo dello scambio sul posto, ferma restando la
fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione citata,
in particolare, prevede una detrazione del 36% dall'imposta lorda delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a
carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo
idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla
realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici
con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia.
La nuova disposizione
del decreto milleproroghe rinvia ad un provvedimento dell'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) l’adozione dei provvedimenti
necessari a garantire l’attuazione dell’articolo.
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Cfr.
anche sezione AMBIENTE per le altre disposizioni in materia ambientale
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