Circolari

Circ. n. 7/2019

Sentenza Cassazione Lavoro n. 4951/2019 APPLICAZIONE AL SOCIO-LAVORATORE DEI MINIMI RETRIBUTIVI PREVISTI DAI CCNL LEADER DEL SETTORE COOPERATIVO.

Riteniamo utile segnalare e commentare la sentenza in oggetto con cui, ancora una volta, la giurisprudenza conferma l’orientamento ormai assunto da anni in materia di rispetto dei minimi contrattuali nazionali nel settore cooperativo.

Si tratta di un nuovo tassello di cui tener conto nelle azioni di contrasto al dumping contrattuale e ai CCNL pirata portate avanti da Confcooperative, ad esempio nell’ambito degli Osservatori territoriali della Cooperazione.

Nella sentenza, depositata il 20 febbraio scorso e qui allegata, la Suprema Corte ribadisce che:

  • le società cooperative sono tenute ad applicare al socio-lavoratore un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal CCNL del settore o della categoria in cui esse operano (ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 142/2001);

  • in presenza di una pluralità di contratti collettivi riconducibili al medesimo settore o categoria - sempre in materia di trattamenti economici complessivi da riconoscere come minimo ai soci lavoratori - si debba far riferimento al CCNL stipulato dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 7, comma 4, legge 31/2008).

Secondo la Sentenza l’applicazione di tali regole non lede affatto i principi di libertà e pluralismo sindacale, ma il legislatore opera una scelta ben precisa fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale. Infatti, nulla impedirebbe teoricamente ad una cooperativa di individuare un altro CCNL da applicare, fatto salvo appunto il rispetto dei minimi retributivi.

La vicenda da cui muove la sentenza riguarda un appalto di vigilanza e guardianato per il quale (una socia-lavoratrice) contesta l’applicazione del CCNL Portieri e Custodi (firmato da Confedilizia per parte datoriale e non riconducibile al sistema cooperativo) in luogo del CCNL Pulizie Multiservizi (contratto firmato come noto da Confcooperative Lavoro e Servizi e dalle altre centrali cooperative e a cui la cooperativa in questione avrebbe dovuto secondo i giudici far riferimento sin dall’inizio).

La Suprema Corte richiama a più riprese la Sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 2015(1), in cui – come noto – la Consulta aveva dichiarato infondata la questione di legittimità posta con riferimento all’art. 7, comma 4, della legge 31/2008, che qui riportiamo a vantaggio di chi legge.

Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Nel ricordare il pronunciamento della Consulta, la Corte di Cassazione sottolinea come l’esistenza di una simile disciplina si giustifichi proprio con la finalità di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, per cui si è reso strettamente necessario utilizzare i CCNL stipulati dalle parti sociali (sindacali e datoriali) comparativamente più rappresentative a livello nazionale per determinare il trattamento economico minimo dovuto nel settore cooperativo ad un socio-lavoratore.

Anche perché la retribuzione concordata nei CCNL leader, quale fonte collettiva, viene ritenuta conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (articolo 36 Cost.) come ormai affermato dalla giurisprudenza costante

E per CCNL leader - come più volte chiarito Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro – è evidente che bisogna riferirsi a quelli sottoscritti da AGCI-CONFCOOPERATIVE-LEGACOOP e CGIL-CISL-UIL.

Infine, segnaliamo che anche la Corte di Cassazione, come fece la Consulta nella sentenza del 2015, nelle sue argomentazioni a sostegno richiama espressamente il Protocollo d’intesa del 10 ottobre 2007 tra Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL e UIL, che determinò la nascita degli Osservatori della Cooperazione. Si riconosce e si rafforza in tal modo il loro operato.










(1) Nostra circolare n. 30 aprile 2015 – prot. n. 2115.

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