Circolari

Circ. n. 7/2018

Sgravi contributivi per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.-Circolare INAIL n. 11 del 15 febbraio 2018 -Messaggio INPS n. 771 del 20 febbraio 2018

Facendo seguito ad una nostra precedente comunicazione(1), segnaliamo con soddisfazione l’esito positivo con cui è stata risolta negli ultimi giorni la questione legata alla sospensione degli sgravi contributivi previsti dal legislatore (legge 30/1998) nel settore della pesca costiera e delle acque interne e lagunari.

Si ricorderà che tale sospensione derivava da una posizione assunta a fine 2017 dal Ministero del Lavoro rispetto all’applicazione a tale regime agevolativo della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con effetti oltremodo significativi e preoccupanti per le società cooperative operanti in questo settore.

L’azione di sensibilizzazione e interlocuzione messa in campo da Federcoopesca-Confcooperative presso il Ministero del Lavoro e il MIPAF hanno consentito di arrivare ad una soluzione favorevole con la conferma degli sgravi anche per quest’anno.

Nel ricordare come per il 2018 tale riduzione sia pari al 45,07% ai sensi di quanto previsto dall’ultima legge di bilancio, inviamo in allegato le istruzioni emanate dall’INPS e dall’INAIL rispetto all’applicazione della misura.

Ciò detto, ci preme sottolineare come la circolare INAIL corregga e superi un precedente orientamento dell’Istituto – di sospensione degli sgravi – con il riconoscimento del beneficio sul fronte assicurativo ovviamente anche per quelle cooperative che avessero già provveduto all’autoliquidazione (le imprese che avessero già inviato le dichiarazioni retributive devono provvedere ad un nuovo invio con il calcolo del premio ridotto).

Diversamente, sul fronte contributivo-previdenziale, l’INPS si limita ad indicare i codici Uniemes per il riconoscimento a conguaglio degli sgravi. L’Istituto, infatti, non ha la necessità di correggere sue precedenti posizioni di sospensione perchè siamo riusciti ad intervenire tempestivamente al fine di evitare un effetto trascinamento alla luce delle istruzioni Inail oggi corrette.


















(1) Nostra circolare n. 3 del 24 gennaio 2018 – prot. n. 459.