Facendo
seguito ad una nostra precedente comunicazione(1), segnaliamo con soddisfazione l’esito
positivo con cui è stata risolta negli ultimi giorni la questione legata
alla sospensione degli sgravi contributivi previsti dal legislatore (legge
30/1998) nel settore della pesca costiera e delle acque interne e lagunari.
Si
ricorderà che tale sospensione derivava da una posizione assunta a fine 2017
dal Ministero del Lavoro rispetto all’applicazione a tale regime agevolativo
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con effetti oltremodo
significativi e preoccupanti per le società cooperative operanti in questo
settore.
L’azione di sensibilizzazione e
interlocuzione messa in campo da Federcoopesca-Confcooperative presso il Ministero
del Lavoro e il MIPAF hanno consentito di arrivare ad una soluzione
favorevole con la conferma degli sgravi anche per quest’anno.
Nel
ricordare come per il 2018 tale riduzione
sia pari al 45,07% ai sensi
di quanto previsto dall’ultima legge di bilancio, inviamo in allegato le istruzioni emanate dall’INPS e dall’INAIL rispetto
all’applicazione della misura.
Ciò
detto, ci preme sottolineare come la circolare
INAIL corregga e superi un precedente orientamento dell’Istituto – di
sospensione degli sgravi – con il riconoscimento del beneficio sul fronte
assicurativo ovviamente anche per quelle cooperative che avessero già
provveduto all’autoliquidazione (le imprese che avessero già inviato le
dichiarazioni retributive devono provvedere ad un nuovo invio con il calcolo
del premio ridotto).
Diversamente,
sul fronte contributivo-previdenziale, l’INPS
si limita ad indicare i codici Uniemes per il riconoscimento a conguaglio
degli sgravi. L’Istituto, infatti, non ha la necessità di correggere sue
precedenti posizioni di sospensione perchè siamo riusciti ad intervenire
tempestivamente al fine di evitare un effetto trascinamento alla luce delle
istruzioni Inail oggi corrette.
(1)
Nostra
circolare n. 3 del 24 gennaio 2018 – prot. n. 459.