Ai
fini del calcolo del 30% dei soggetti svantaggiati, per “lavoratori” della cooperativa
devono intendersi i soli lavoratori, soci o non soci, effettivamente utilizzati
dalla cooperativa.
Secondo la Commissione Centrale, il numero complessivo dei “lavoratori” (su
cui calcolare la percentuale del 30% dei soggetti svantaggi) è costituito dai
soli lavoratori, soci o non soci, con cui la cooperativa ha in essere un
rapporto di lavoro (in altre parole, i soci con cui la cooperativa ha
stipulato un contratto di lavoro). Naturalmente, sono esclusi dal computo i
soggetti svantaggiati, così come già affermato più volte sia dall’INPS, sia dal
Ministero del lavoro.
Nel parere è evidenziato che l’esclusione
delle persone svantaggiate è un criterio generale già ampiamente utilizzato per
il calcolo dei soggetti in questione nelle assunzioni obbligatorie dalle
amministrazioni pubbliche e dalle imprese private e che determinerebbe un’ingiusta
discriminazione a danno delle cooperative sociali di tipo b), se non fosse
applicato anche nel caso di specie.
Non vanno, altresì, computati né i soci
finanziatori di cui alla legge n. 59/92 e 2526 c.c., né i soci volontari.
Si avverte altresì che il fatto che debbano
essere computati i lavoratori con i quali la cooperativa ha in essere un
rapporto di lavoro, non implica che l’inattività dei soci lavoratori possa
essere irragionevolmente procrastinata nel tempo senza alcuna giustificazione.
*
Nelle
cooperative sociali cd. “miste” – che svolgono cioè sia le attività di tipo a),
sia quelle di tipo b) – la percentuale del 30% va calcolata esclusivamente in
relazione ai lavoratori, soci o non soci, impiegati nell’attività di tipo b),
escludendo i lavoratori impiegati nelle attività di tipo a).
Anche in questo caso, la Commissione ha
confermato quanto sostenuto da tempo dalle Centrali cooperative e dal Ministero
del Lavoro sia con circolare n. 153/96, sia con parere ad interpello del
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro il 15 maggio 2009, affermando che
la percentuale del 30% va calcolata considerando esclusivamente i lavoratori
(soci o non soci) impiegati nell’attività di tipo b).
Inoltre, il parere precisa che qualora il
revisore si trovi innanzi ad una cooperativa il cui statuto contempli sia le
attività di tipo a), sia quelle di tipo b), ma che di fatto esplichi solo le attività di a), il medesimo revisore non
debba diffidare la cooperativa, né ai fini dell’inserimento delle persone
svantaggiate né ai fini della modifica dello statuto.
* * *
2.
Individuazione
della categoria di iscrizione dei consorzi Basevi, ex articolo 27, D.lgs.
C.P.S. N. 1577/47, presso l’Albo nazionale delle cooperative.
Nel corso dell’attività di vigilanza, i
revisori hanno riscontrato che molti consorzi di cooperative di produzione e
lavoro risultano iscritti nella categoria “Produzione e lavoro”.
La Commissione, non reputa corretta tale
iscrizione, tenuto conto di quanto dispone l’articolo 23 della legge Basevi
secondo cui: “ I soci delle cooperative
di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l’arte o il mestiere
corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini”.
In
sintesi, a parere della Commissione, il legislatore ha voluto identificare i
soci delle cooperative PL come persone fisiche e non anche persone giuridiche.
Conseguentemente, un consorzio di
cooperative (o cooperativa di II grado) cui partecipano esclusivamente persone
giuridiche, non può iscriversi nella citata categoria, ma deve essere iscritto
nella categoria “consorzi cooperativi” ovvero in quella “altre cooperative”, considerata
la peculiarità dello scambio mutualistico che vede i consorzi ottenere commesse
da privati o aggiudicarsi appalti pubblici per poi distribuire il lavoro tra le
cooperative socie.
* * *
3.
Individuazione
del soggetto competente allo svolgimento della revisione nel caso di
cooperative che hanno manifestato la loro volontà di aderire ad una Centrale
cooperativa.
La Commissione ha affrontato, inoltre, l’ipotesi
in cui è stata avviata la revisione e nel frattempo la cooperativa ha deciso di
aderire ad una Associazione di rappresentanza.
Dopo una lunga discussione, il principio generale
sancito è che il soggetto che ha iniziato la revisione abbia il diritto-dovere
di portarla a termine, anche se sopraggiunge l’adesione ad una Centrale
cooperativa. Tuttavia, per l’approfondimento di tutte le altre questioni
emerse e collegate a tale fattispecie, la Commissione ha disposto la
costituzione di un gruppo di lavoro specifico.
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4. Inquadramento
della posizione dell’amministratore unico in relazione allo scambio
mutualistico.
Con l’ultimo parere, la Commissione ha
affrontato una serie di questioni concernenti la fattispecie del socio amministratore unico di
cooperativa di produzione e lavoro. Ci si è soffermati, in particolare,
sull’ipotesi del socio-amministratore unico che non svolga ulteriori attività
all’interno della cooperativa e dunque si limiti all’amministrazione societaria
in senso stretto.
Ebbene, la Commissione ha concluso che: