Sulla GU n.269 del 17 novembre 2022 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge cd “Aiut-ter” (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)).
Il passaggio parlamentare ha sostanzialmente mantenuto l'impianto delle previsioni del decreto-legge, apportando comunque alcune novità normative.
Nel provvedimento risulta trasfuso il contenuto del D.L. n. 153/2022, in materia di accise e IVA sui carburanti, in vigore dallo scorso 22 ottobre, che viene contemporaneamente abrogato, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.
Di seguito le principali disposizioni, con la segnalazione che, quasi in contemporanea, è stato approvato e pubblicato il decreto legge cd “Aiuti – quater” (per il cui esame di dettaglio si rinvia alla circolare specificatamente dedicata del Servizio ambiente ed energia (Circolare n.72/2022)
CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI
CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
Rif. art.1
ll decreto-legge convertito conferma i crediti d’imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’articolo 1.
Al riguardo si segnala che alcune novità alla disciplina dei crediti di imposta sono apportate dal decreto Aiuti quater (si rinvia alla lettura della circolare del Servizio Ambiente ed Energia n.72/2022)
La norma, in continuità con le precedenti disposizioni, ma rivedendone la misura ed i parametri di riferimento, riconosce un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta:
- del 40%, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 per le imprese “energivore” (impese a forte consumo di energia elettrica come definite dal DM sviluppo economico 21 dicembre 2017) i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;
- del 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Il costo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, per le imprese gasivore, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. È considerata impresa gasivora l’impresa che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 % del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici per le imprese non gasivore, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Tutti i crediti di imposta:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
- sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.
Si segnala che, mentre ai sensi dei commi 6 e 7, i crediti di imposta devono essere utilizzati in compensazione dai beneficiari o dai cedenti entro il 31 marzo 2023, tale termine ultimo di utilizzo è prorogato al 30 giugno 2023 dal decreto Aiuti-quater.
Di seguito si illustra l’andamento della misura dei crediti d’imposta analizzati, come modificati nel tempo:
Credito di imposta
Primo trimestre 2022 (DL 4/2022)
Secondo trimestre 2022 (DL 17 e 21/2022)
Terzo trimestre 2022 (DL 115/2022)
Ottobre e novembre 2022 (DL 144/2022)
Imprese energivore
20%
25%*
25%
40%
*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 20 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 17 del 2022, è stato così rideterminato dal decreto-legge n. 21 del 2022.
Credito di imposta
Secondo trimestre 2022
(DL 50/2022)
contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
Terzo trimestre 2022
(DL 115/2022)
contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW,
Ottobre e novembre 2022
(DL 144/2022)
contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW
Imprese non energivore
15%*
15%
30%
*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 12 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 21 del 2022 è stato poi rideterminato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2022.
Credito di imposta
Primo trimestre 2022
(DL 50/2022 e 4/2022)
Secondo trimestre 2022
(DL 21 e 50/2022)
Terzo trimestre 2022
(DL 115/2022)
Ottobre e novembre 2022
(DL 144/2022)
Imprese gasivore
10%
25%*
25%
40%
* Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 15 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 17 del 2022, è stato poi rideterminato al 20 per cento dal decreto-legge n. 21 del 2022 e al 25 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2022.
Credito di imposta
Secondo trimestre 2022 (DL 50 del 2022)
Terzo trimestre 2022 (DL 115/2022)
Ottobre e novembre 2022 (DL 144/2022)
Imprese non gasivore
25%*
25%
40%
*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 20 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 21 del 2022, è stato così rideterminato dal decreto-legge n. 50 del 2022.
ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA
Rif. art.2
Non si registrano particolari modifiche apportate in sede di conversione.
La norma prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.
Il contributo è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
MISURE A SUPPORTO DELLE IMPRESE COLPITE DALL'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA
Rif. art.3
Al fine di supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, la norma interviene sul sistema delle garanzie prestate da SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Per le imprese a forte consumo di energia, la disposizione interviene sull'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, elevandolo fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI
Rif. art.4
L’articolo 4, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, proroga, dal 18 al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022 (periodo temporale aggiunto per effetto delle modifiche della Camera) la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati è trasfuso nella norma in esame il contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022 che viene abrogato. Pertanto, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre, nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
L'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, nonchè dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022.
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT
Rif. art. 7
Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
La norma rinvia ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Rif. art. 8
Il comma 1 dell’articolo 8 prevede un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità.
Il testo è stato riformulato dalla Camera ed il beneficio spetta, nel suddetto ambito di riferimento, agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe ed gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La misura del contributo è determinata, con un limite di spesa di 120 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti per la fruizione dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 e i costi sostenuti negli omologhi trimestri del 2021.
Il comma 2 prevede un contributo straordinario per i soggetti, appartenenti alle categorie summenzionate, i quali non rientrino nella fattispecie (di svolgimento di servizi) di cui al comma 1. La misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti nel 2022 per la fruizione di energia e di gas naturale e i costi sostenuti nel 2021 (a quest'ultimo riguardo, la Camera ha operato una modifica formale). I commi da 3 a 5 recano ulteriori norme per il riconoscimento e l'attuazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, mentre il comma 6 provvede alla copertura finanziaria dei due stanziamenti.
Si segnala che la disposizione è stata ulteriormente integrata con il DL Aiuti - quater (DL 176/2022) di recente approvazione, prevedendo un incremento del fondo destinato finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti del Terzo settore elencati nella norma, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. L’art.3 del Decreto legge Aiuti quater, quindi, prevede che una quota del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE
Rif. art. 9
La norma estende l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 in materia di procedure autorizzative per le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione, anche alle istanze presentate qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.
CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ALLA RESILIENZA ENERGETICA NAZIONALE
Rif. art. 10
La norma prevede che allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno – nonché, secondo quanto introdotto dalla Camera dei deputati - il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari, utilizzino direttamente o affidino in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e agli uffici giudiziari, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, a date condizioni, alle risorse del PNRR per la copertura dei relativi oneri.
Il comma 2 consente al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia agli uffici giudiziari ed ai terzi concessionari dei beni demaniali di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e anche per impianti superiori a 1 MW. Le comunità energetiche così costituite, in deroga alla disciplina vigente, possono accedere ai relativi regimi di sostegno.
Infine, il comma 3 qualifica i beni di cui al comma 1 come superfici d aree idonee ex lege alla realizzazione di impianti a FER. La competenza ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica spetta alla Soprintendenza speciale per il PNRR.
CONTRIBUTO ENERGIA E GAS PER CINEMA, TEATRI E ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
Rif. art. 11
La norma prevede che al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. La disposizione rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, la definizione delle modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DESTINATO ALL'EROGAZIONE DEL BONUS TRASPORTI
Rif. art. 12
La norma prevede un rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti (articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) per 10 milioni di euro per l'anno 2022.
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE DEL TRASPORTO
Rif. art. 14
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO
Rif. art. 15
L’articolo 15 attribuisce un contributo una tantum di 100 euro a ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale degli Istituti di patronato - purché riconosciuta alla data del 24 settembre 2022 - a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas e nel limite di spesa di 769.000 euro per il 2022.
CAPO III - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - SEZIONE I - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA AMBIENTALE
PROCEDURE AUTORIZZATORIE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
Rif. art. 22
L’articolo 22, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR e dal PNRR (commi 1 e 2), nonché a prevedere e disciplinare l’istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (commi 3 e 4).
In particolare, il comma 1 dispone che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Si ricorda che la dichiarazione di pubblica utilità (disciplinata dagli artt. 12-14 del D.P.R. 327/2001) attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative. Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza si rammenta che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza (v. art. 22-bis del D.P.R. 327/2001).
Il comma 2 disciplina il caso di inerzia dell’autorità competente nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR e dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).
Il comma 3 introduce, nel Codice dell’ambiente, una disposizione finalizzata a rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (nuovo comma 4-bis dell’art. 206-bis del D. Lgs. n.152/2006). Per la citata finalità viene prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, dell’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.
MISURE IN MATERIA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
Rif. art. 23
L’articolo 23 introduce l’obbligo, per il comune destinatario della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed eventuale gestione di un’infrastruttura di ricarica su suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, di dare pubblicità dell’avvenuto ricevimento delle domande in parola e, nel caso di più istanze concorrenti, di concedere l’autorizzazione all’esito di una procedura valutativa trasparente.
Inoltre, restringendo il campo di applicazione della disposizione originaria, è specificato che le misure tariffarie per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, che l’ARERA è chiamata a definire, sono riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL MECCANISMO DI COMPENSAZIONE SUL PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI
Rif. art. 42
L’articolo 42, comma 1, modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022), prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato (attualmente sono versati ad apposito Fondo istituito presso la Cassa servizi energetici ambientali CSEA) e che restano acquisiti all’erario fino a concorrenza dell’importo complessivo di 3.739 milioni di euro.
In particolare, si prevede ora che i proventi prima indicati siano versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo predetto.
Il comma 3 prevede infine che, con il provvedimento di cui al comma 2, si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 11 del D.L. 115/2022 (L. 142/2022) ha previsto l’applicazione, fino al 30 giugno 2023, del meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022.
Tale meccanismo di compensazione si applica dal 1° febbraio 2022 a:
- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia. Tali impianti coincidono di fatto con quelli che hanno avuto accesso al conto energia prima del 2014 (successivamente, è stata introdotta una tariffa incentivante onnicomprensiva e non addizionale, in misura fissa, al prezzo di vendita).
- impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione – e, come ora previsto in norma - sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
Il meccanismo prevede che, quando il prezzo di vendita è maggiore del prezzo di riferimento determinato dal medesimo D.L. n. 4/2022, la differenza sia versata al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (GSE); quando inferiore, è il GSE a erogare la differenza al produttore.
Il prezzo di riferimento corrisponde alla media aritmetica dei prezzi in ciascuna zona di mercato, registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT. Con riferimento al medesimo meccanismo di compensazione a due vie, il comma 2 dell’articolo 11 del D.L. 115/2022 (L. 142/2022) ha introdotto i nuovi commi 7-bis e 7-ter nell’articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022.
Il primo prevede che, nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario e che hanno ceduto l’energia elettrica immessa in rete alle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, il meccanismo di compensazione a due vie si applichi ai contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici e soggetti esterni al gruppo societario. Sono quindi escluse le transazioni intragruppo, mentre sono assoggettate alla misura le transazioni con soggetti esterni poste in essere da società del gruppo diverse da quelle produttrici. Il secondo prevede che, ai fini dell’applicazione della misura nel 2023, rilevino esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.