Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo –
Legale – Fiscale per una disamina generale del provvedimento (Circ. 52 – Prot. 3120),
commentiamo alcune norme in materia di lavoro introdotte
in sede di conversione del c.d. D.L. SEMPLIFICAZIONI:
-
estensione dell’obbligo di ricorso alle clausole sociali di
stabilità occupazionale anche ai bandi sotto soglia;
-
introduzione, in aggiunta al DURC, del documento di
congruità sull’incidenza della manodopera - modalità attuative da disciplinare tramite DM Lavoro;
-
conferma per utilizzo esclusivo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – non derogabile da parte dei
Commissari - per
l’aggiudicazione di contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione
ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di
manodopera;
-
semplificazioni
procedurali su determinati PROCEDIMENTI di competenza dell’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, con una riformulazione in ambito ispettivo dello strumento
della DIFFIDA ACCERTATIVA, estesa ora anche a soggetti (committenti) ritenibili
solidalmente responsabili dei crediti accertati;
-
ai
fini delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) e per le dichiarazioni retributive e
contributive all’INPS, utilizzo di un UNICO CODICE ALFANUMERICO per
identificare ciascun CCNL, come
rilasciato dal CNEL in sede di deposito del contratto collettivo nazionale.
-
APPALTI
Con riferimento a bandi e avvisi pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento nonché per le
procedure prive di bandi e avvisi per cui alla medesima data non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare offerte o preventivi, si introduce l’obbligo e non più la facoltà
per le stazioni appaltanti di applicare le disposizioni in materia di clausole
sociali di stabilità occupazionale, come già previste per gli appalti sopra
soglia ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 50/2016.
Tale disposizione, come noto, prevede che per
l’affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi
diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a
quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera - quelli cioè con
un costo della manodopera è pari almeno al 50 % dell'importo totale del
contratto – sono introdotte a cura della stazione appaltante specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale
impiegato, prescrivendo contestualmente l’applicazione del CCNL di settore
firmato dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale (sul tema ricordiamo che ANAC ha emanato nel 2019 apposite linee
guida e chiarimenti interpretativi).
Per i contratti di appalto e di concessione inerenti
l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché per i concorsi
pubblici di progettazione, si prevede
l’introduzione – in aggiunta dal DURC - del documento relativo alla
congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento.
Si demanda ad un apposito DM Lavoro da adottarsi
entro i prossimi 60 giorni per la definizione delle relative modalità di
attuazione, fatto salvo che la nuova norma non riguarderà ovviamente bandi
o avvisi pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo.
Con l’evidente obiettivo di contrastare le
irregolarità in materia di lavoro particolarmente ricorrenti in presenza di
appalti attraverso una verifica di proporzionalità tra la quantità di
manodopera impiegata e il lavoro/servizio da realizzare, ricordiamo che
analoghe precedenti sperimentazioni avevano interessato in passato il settore
dell’edilizia e la ricostruzione post-sismica, mentre invece ora questa
disposizione interesserebbe indistintamente tutti i settori di attività.
Inoltre, in attesa di comprendere le modalità
applicative, ci preme ricordare che in realtà l’art. 105, comma 16, del codice
dei contratti pubblici (Dlgs. 50/2016) già stabilisce, seppur con riferimento al
subappalto, che il DURC sia comprensivo della verifica della congruità
dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato (in
base alla stessa norma, tale congruità è verificata dalla Cassa edile per i lavori
edili, mentre per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo
specifico contratto collettivo applicato).
Al fine di limitare i poteri derogatori attribuiti
ai Commissari straordinari sempre sulla disciplina degli appalti nell’ambito
del medesimo provvedimento, si
conferma che – come già stabilito in via generale dall’art. 95 del decreto
legislativo 50/2016 - i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi ad alta
intensità di manodopera dovranno essere comunque aggiudicati utilizzando
esclusivamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(rapporto qualità/prezzo).
Fanno eccezione gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del medesimo
Codice degli appalti, vale a dire gli affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, che possono, come noto, essere attribuiti direttamente anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, o i lavori in amministrazione
diretta.
-
SEMPLIFICAZIONI SU PROCEDURE INL E
MODIFICHE SU ATTIVITA’ ISPETTIVA
Si introduce un
principio di silenzio-assenso generale per cui decorsi 15 giorni dalla relativa
istanza si intendono accolte alcune richieste all’Ispettorato Nazionale del
Lavoro:
-
quelle già espressamente menzionate nella nuova norma, vale a dire per l’autorizzazione di un contratto
di lavoro con minori di 14 anni in attività lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo oppure per
concedere in caso di esigenze tecniche il frazionamento del risposo per il
personale addetto ai pubblici spettacoli;
-
quelle che il Direttore dell’INL potrà individuare con
proprio provvedimento – nell’attesa
di eventuali indicazioni, ricordiamo che è di competenza dell’Ispettorato, ad
esempio, l’autorizzazione per gli impianti di videosorveglianza, localizzazione
satellitare, altri strumenti di controllo (ex art. 4 della Legge n. 300/1970)
che può essere richiesta da un datore di lavoro qualora non si pervenga alla
stipula di un accordo sindacale sul tema.
Per determinati procedimenti di competenza dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro che presupporrebbero la presenza fisica, laddove sia garantita l’identificazione dei
soggetti coinvolti (o dei soggetti da loro delegati) e l’acquisizione della
loro volontà, si introduce un principio
generale di possibile gestione da remoto.
Riguardo all’ambito
di applicazione, anche in questo caso, la norma:
-
menziona espressamente due specifici provvedimenti per i
quali vale sicuramente e cioè la convalida delle dimissioni di una lavoratrice durante il
periodo di gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino, oppure la
conferma da parte della lavoratrice delle dimissioni presentate entro 1 anno
dalla celebrazione del matrimonio;
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rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’INL per
l’eventuale individuazione degli ulteriori provvedimenti rientranti nella fattispecie
in questione.
In attesa di verificare se e come tale disposizione
genererà ulteriori semplificazioni procedurali riconducibili a INL - immaginabili ad esempio anche relativamente
al tentativo di conciliazione obbligatorio, laddove previsto, in caso di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo - segnaliamo che, comunque, in
via amministrativa l’Ispettorato aveva già avuto modo nei mesi scorsi di
mettere in atto alcuni accorgimenti operativi (es. utilizzo comunicazione via
mail e pubblicazione di modelli sul sito) per ovviare per necessità alla
situazione di lockdown imposta dall’emergenza epidemiologica.
Sono apportate una serie di novità al decreto legislativo 124/2004 in materia di attività
ispettiva, modificando alcuni
profili della diffida accertativa per crediti patrimoniali, strumento d’ora in
poi esperibile anche verso i soggetti che utilizzano le prestazioni di un
lavoratore e ritenuti solidalmente responsabili dei crediti accertati.
Mutuando, in sostanza, quanto già disciplinato
sugli appalti in materia di responsabilità solidale del committente dall’art.
29 del decreto legislativo 276/2003, in aggiunta al datore di lavoro, tali soggetti potranno pertanto
essere diffidati da un ispettore del lavoro in caso di accertate inosservanze
alla disciplina contrattuale con conseguenti crediti patrimoniali a favore del
dipendente.
Contestualmente, sono profondamente riviste le
modalità e i termini per la presentazione di un ricorso amministrativo a fronte
di una diffida accertativa, da presentare d’ora in poi direttamente al
direttore dell’Ispettorato territoriale competente e non più al comitato
regionale per i rapporti di lavoro competente per territorio (comitati che
peraltro hanno attualmente un ambito interregionale).
Ulteriori cambiamenti riguardano le
norme relative al c.d. provvedimento di disposizione che può essere adottato dagli ispettori:
-
pur rimanendo immediatamente esecutivo, si precisa che è praticabile
– solo - “in tutti i casi in cui
le irregolarità rilevate ... non siano già soggette a sanzioni penali o
amministrative” (e non più genericamente in presenza di disposizioni
legislative che richiedano una valutazione discrezionale);
-
viene aggiunta
l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 3 mila € in caso di mancata ottemperanza al
provvedimento di disposizione stesso, per il quale peraltro non è
applicabile la diffida accertativa.
-
CODICE UNICO ALFANUMERICO PER CCNL
ATTIBUITO DA CNEL IN SEDE DI DEPOSITO
Art.
16-quater
Per le Comunicazioni Obbligatorie (CO) relative
all’instaurazione, a determinate variazioni e alla cessazione dei rapporti di
lavoro nonché per le dichiarazioni retributive e contributive (Uniemens) all’INPS
a cui sono tenuti tutti i datori di lavoro, viene istituito un codice unico
alfanumerico che identifica il CCNL applicato.
Tale codice, che sarà assunto a riferimento da parte
di tutte le amministrazioni interessate, verrà attribuito dal CNEL in sede
deposito del CCNL con acquisizione dello stesso da parte del CNEL medesimo all’interno
dell’Archivio dei contratti collettivi nazionali di lavoro (come previsto ai
sensi dell’art. 17 della legge 936/1986).
La norma attribuisce sempre al CNEL il compito di
definire, d’intesa con Ministero del Lavoro e INPS, i criteri di composizione
del codice.
In realtà, proprio in merito ad una ricognizione e
classificazione unica dei diversi CCNL, segnaliamo come sia in corso già da
tempo una collaborazione istituzionale tra i medesimi soggetti, alla quale
viene ora pertanto data una legittima e specifica copertura normativa.
In attesa di verificare come procederanno i lavori
in questa direzione, ricordiamo che diverse possono essere le funzionalità e
le finalità legate ad avere una sola, chiara ed aggiornata mappatura dello
stato della contrattazione collettiva di livello nazionale (es. rispetto
dei minimali contributivi e più in generale della contrattazione stipulata in
un settore dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale).