Circolari

Circ. n. 70/2021

LAVORATORI SPETTACOLO AMPLIAMENTO ATTIVITA’ AI FINI PREVIDENZIALI ISTRUZIONI OPERATIVE INPS

Con la circolare in oggetto l’INPS illustra le modifiche normative introdotte dal provvedimento Sostegni-bis in merito all’estensione delle attività che comportano l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e, conseguentemente, a fronte delle quali i lavoratori coinvolti maturano i relativi requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici (basati come noto sul numero di giornate).

Come avevamo già avuto modo di commentare a fronte dell’emanazione del D.L. n. 73/2021(1)  il legislatore integra il quadro con 2 NUOVE SPECIFICHE FATTISPECIE:

  • attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;

  • attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Evidenziato, come previsto dal legislatore, che tale estensione decorre DAL 1° LUGLIO 2021 e che per queste due attività sono comunque esclusi gli adempimenti relativi al certificato di agibilità, la circolare fornisce le istruzioni operative (codici inclusi) con cui i datori di lavoro/committenti interessati dovranno compilare i flussi Uniemens a partire DAL 1° NOVEMBRE p.v., avendo tempo entro il mese di gennaio per regolarizzare eventualmente i mesi già trascorsi, senza l’aggravio di ulteriori oneri.

Ciò detto, fermo restando che i lavoratori devono comunque rientrare quale primo presupposto “indefettibile” in una delle categorie professionali tassativamente individuate all’art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708 (elenco successivamente integrato e ridefinito tramite apposito DM del 15 marzo 2005 disponibile in allegato alla circolare) -  l’INPS declina più dettagliatamente con alcuni utili chiarimenti le due nuove fattispecie che comportano l’obbligo assicurativo verso il FLPS.

In particolare, rimandando per ulteriori dettagli alla circolare INPS:

  • per le attività di insegnamento/formazione:

    • devono intendersi anche quelle “passive” riguardanti la formazione ricevuta per le quali si percepisca una qualche forma di retribuzione;

    • devono essere riferite e circoscritte all’ambito delle discipline artistiche e tecniche o comunque connesse al settore dello spettacolo e relative ad una delle qualifiche professionali per cui si rientra nell’elenco tassativo richiamato sopra, motivo per cui nel caso di lavoratori appartenenti a categorie c.d. generiche (es. truccatori, maestranze e tecnici) l’attività di formazione rileverà eventualmente solo se la stessa venga esercitata nell’ambito dello spettacolo;

    • vengono forniti alcuni esempi (in nota) di scuole e istituzioni che anche in quanto accreditati rappresentano legittimi contesti per cui le attività di insegnamento e formazione fanno scattare l’obbligo contributivo;

    • viene chiarito che nel caso di amministrazioni pubbliche l’eventuale riferimento al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo si avrà in generale solo in presenza di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, visto che diversamente per un soggetto assunto come dipendente dovranno applicarsi le norme in uso per la Gestione dipendenti pubblici;

  • per le attività promozionali

    • devono intendersi rilevanti quelle attività che non comportino in concreto lo svolgimento di mansioni di contenuto artistico-tecnico proprio della categoria professionale di appartenenza e quindi riferite a contesti diversi da quelli dello spettacolo come, ad esempio, quelle organizzate da imprese manifatturiere o in cui si è chiamati come ospiti in contesti commerciali (per gli altri casi obbligo contributivo già sussiste);

    • vanno comunque escluse quelle attività promozionali già assoggettabili a contribuzione in base alla normativa vigente.




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 38 del 31 maggio 2021 – prot. n. 2222.

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