Con la circolare in oggetto
l’INPS illustra le modifiche normative introdotte dal provvedimento Sostegni-bis in merito all’estensione
delle attività che comportano l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo (FPLS) e, conseguentemente, a fronte delle quali i
lavoratori coinvolti maturano i relativi requisiti per accedere ai
trattamenti pensionistici (basati come noto sul numero di giornate).
Come avevamo già avuto modo
di commentare a fronte dell’emanazione del D.L. n. 73/2021(1) il legislatore integra il quadro con 2 NUOVE
SPECIFICHE FATTISPECIE:
-
attività retribuite di insegnamento o di formazione
svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste
organizzate;
-
attività remunerate di carattere promozionale di
spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo,
nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati
che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la
diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
Evidenziato, come previsto
dal legislatore, che tale estensione decorre DAL 1° LUGLIO 2021 e
che per queste due attività sono comunque esclusi gli adempimenti relativi
al certificato di agibilità, la circolare fornisce le istruzioni
operative (codici inclusi) con cui i datori di lavoro/committenti interessati dovranno
compilare i flussi Uniemens a partire DAL 1° NOVEMBRE p.v., avendo tempo
entro il mese di gennaio per regolarizzare eventualmente i mesi già trascorsi,
senza l’aggravio di ulteriori oneri.
Ciò detto, fermo restando
che i lavoratori devono comunque rientrare quale primo presupposto
“indefettibile” in una delle categorie professionali tassativamente individuate
all’art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio
1947, n. 708 (elenco successivamente integrato e ridefinito tramite apposito DM
del 15 marzo 2005 disponibile in allegato alla circolare) - l’INPS declina più dettagliatamente con alcuni
utili chiarimenti le due nuove fattispecie che comportano l’obbligo
assicurativo verso il FLPS.
In particolare, rimandando
per ulteriori dettagli alla circolare INPS:
(1) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 38 del 31 maggio 2021 – prot. n. 2222.