Circolari

Circ. n. 70/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019: DECRETO LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172 (ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Decreto legge 18 dicembre 2020, N. 172

(cd “DL NATALE”)

 

È stato pubblicato, nella GU n. 313 del 18 dicembre 2020, il Decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 (all.1), contenente nuove disposizioni per contrastare i rischi sanitari da COVID-19 durante il periodo delle feste natalizie, vale a dire dal 24 al 6 gennaio 2021.

 

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DECRETO LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172 – Le nuove misure

 

Fermo restando quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158[1], in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il nuovo decreto legge  prevede quanto segue:

  • nei giorni 24-25-26-27 e 31 dicembre e nei giorni 1-2-3-5 e 6 gennaio 2021:

    • sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dall’articolo 3, del dPCM 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto[2];

    • è consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto, ma solo in forma individuale;

    • restano chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti;

    • è consentito l’asporto (fino alle ore 22.00) e la consegna a domicilio (senza restrizioni);

    • negli stessi giorni, restano aperti supermercati, negozi di beni alimentari e di prima necessità, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri;

    • sono sempre consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità;

  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021:

    • sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dall’articolo 2, del d.P.C.M. 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.[3] Negli stessi giorni sono, però, consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri dai relativi confini con esclusione, però, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

    • chiusi bar e ristoranti;

    • consentiti l’asporto (fino alle ore 22.00) e le consegne a domicilio (senza restrizioni);

    • aperti i negozi fino alle ore 21.00;

  • durante  tutto il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il  6  gennaio  2021 è  altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata,  ubicata nella medesima  regione,  una  sola  volta  al  giorno,  in  un  arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei  limiti  di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già  conviventi,  oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone  esercitino  la  potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

    Restano, in ogni caso, ferme tutte le altre misure già previste dal dPCM del 3 dicembre 2020.

    Si allegano le schede di sintesi delle attività precluse e di quelle consentite, diffuse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (all. 2).

     

    Il nuovo decreto legge, inoltre, prevede uno stanziamento di 645 milioni di euro (455 milioni di euro per l’anno 2020 e 190 milioni di euro per l’anno 2021)  da destinare al RISTORO IMMEDIATO dei soggetti che:

  • al 19 dicembre 2020 hanno la partita IVA attiva;

  • dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle indicate nei codici ATECO di cui alla tabella riportata nell’Allegato 1 del decreto in esame, che subiranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Trattasi delle attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande e, cioè:

  • 561011 - Ristorazione con somministrazione;

  • 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;

  • 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;

  • 561030 - Gelaterie e pasticcerie;

  • 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti;

  • 561042 - Ristorazione ambulante;

  • 561050 - Ristorazione su treni e navi;

  • 562100 - Catering per eventi, banqueting;

  • 562910 – Mense;

  • 562920 - Catering continuativo su base contrattuale;

  • 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Il contributo è escluso per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

Tale contributo spetterà esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del cosiddetto “decreto Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e che non abbiano restituito il contributo, e sarà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle entrate attraverso l’accredito sul conto corrente bancario o postale sul quale è già stato erogato il precedente contributo.

L’ammontare del nuovo contributo è pari al contributo già erogato in base al D.L. Rilancio sopra citato.

L’importo, in ogni caso, non può superare, 150.000.00.










[1] Il DECRETO LEGGE 2 DICEMBRE  2020, n. 158, interviene principalmente sul termine massimo di vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), in attuazione dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33, per fronteggiare nel modo più efficace l'emergenza in atto, estendendone la durata da 30 a 50 giorni. Inoltre, statuisce:

-           per il periodo che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra territori di diverse Regioni o Province autonome;

-           nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020, nonché del 1° gennaio 2021, il divieto di ogni spostamento tra comuni, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Resta, invece, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;

-           nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 nonché del 1° gennaio 2021, il divieto di spostamento verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma o in altro comune.

Infine, dispone che, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, con DPCM possano essere adottate, per tutto il territorio nazionale, specifiche misure indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome.

[2] Misure di contenimento per zone c.d. rosse (scenario di tipo 4):

-           divieto di spostamenti in entrata e uscita nei territori ricompresi nello scenario in esame, anche all’interno dei territori stessi, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentiti gli spostamenti diretti a garantire lo svolgimento della didattica a distanza, laddove ammessa in presenza. Consentito il rientro nel proprio domicilio, residenza o abitazione. Il transito sui predetti territori è ammesso qualora sia necessario per il raggiungimento di territori non sottoposti a restrizioni negli spostamenti o nei casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, di studio o motivi di salute;

-           sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 del DPCM 3 dicembre 2020, sia presso esercizi commerciali di vicinato sia nelle medie e grandi strutture, anche nei centri commerciali, purché l’accesso sia consentito esclusivamente per le predette attività e fermo restando la chiusura degli stessi centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi. Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari. Aperte le farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai;

-           sospensione di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e simili) con esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, sempre che siano rispettati protocolli e linee guida idonei a prevenire il contagio. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie su confezionamento e trasporto e, fino alle ore 22.00, l’asporto, con divieto assoluto di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze. Consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi siti nelle aree di servizio rifornimento carburante lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli aeroporti e negli ospedali, fermo restando l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;

-           sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri termali e le competizioni sportive, lo svolgimento di sport di contatto, l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività di formazione e avviamento riguardanti gli sport di contatto, nonché tutte le gare, competizioni e ogni altra attività connessa agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto; sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzati dagli enti promozione sportiva;

-           consentito lo svolgimento di attività motoria individuale nei pressi della propria abitazione, fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale da ogni altra persona di almeno un metro e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto, ma in forma individuale;

-           svolgimento delle attività scolastiche e didattiche esclusivamente a distanza, salvo lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno della scuola secondaria. Ammesso lo svolgimento in presenza di attività didattiche qualora sia necessario l’utilizzo di laboratori o per mantenere una relazione educativa per l’inclusione scolastica di studenti disabili o con esigenze educative particolari;

-           sospese le attività didattiche in presenza di Università, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da svolgere esclusivamente a distanza. I corsi per i medici di formazione specialistica, di formazione specifica in medicina generale, i tirocini delle professioni sanitarie, possono se necessario, proseguire in presenza;

-           sospese le attività riguardanti i servizi alla persona, diverse da quelle indicate nell’allegato 24 al DPCM 3 dicembre 2020;

-           obbligo per i datori di lavoro pubblici di limitare la presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e solo per il soddisfacimento di esigenze indifferibili che richiedono la presenza fisica, anche ai fini della gestione dell’emergenza in corso. Per il resto, il personale dovrà prestare la propria attività lavorativa a distanza.

[3] Misure di contenimento per le zone c.d. arancioni (scenario di tipo 3):

-           divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori ricompresi nello scenario in esame, salvo per motivi lavorativi, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentiti gli spostamenti per consentire lo svolgimento della didattica in presenza, laddove ammessa. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione.  Il transito sui territori ricompresi nello scenario 3, è consentito qualora sia necessario per raggiungere altri territori non sottoposti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano dovuti a esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità;

-           divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di abitazione, domicilio o residenza, salvo per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non usufruibili nel proprio comune;

-           sospensione di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e simili) con esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, sempre che siano rispettati protocolli e linee guida idonei a prevenire il contagio. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie su confezionamento e trasporto e, fino alle ore 22.00, l’asporto, con divieto assoluto di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze. Consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi siti nelle aree di servizio rifornimento carburante lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli aeroporti e negli ospedali, fermo restando l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.