[1] Il DECRETO LEGGE 2 DICEMBRE 2020, n. 158, interviene principalmente sul termine
massimo di vigenza delle misure adottate con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), in attuazione dei
decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33, per fronteggiare
nel modo più efficace l'emergenza in atto, estendendone la durata da 30 a
50 giorni. Inoltre, statuisce:
-
per il
periodo che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il divieto
di ogni spostamento
in entrata e in uscita tra territori di diverse Regioni o Province autonome;
-
nelle
giornate del 25 e del 26 dicembre 2020, nonché del 1° gennaio 2021, il divieto di ogni spostamento
tra comuni, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Resta,
invece, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
-
nelle
giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 nonché del 1° gennaio 2021, il divieto di spostamento verso le seconde
case ubicate in altra regione o provincia autonoma o in altro comune.
Infine,
dispone che, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, con
DPCM possano essere adottate, per tutto il territorio nazionale, specifiche
misure indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di
scenario delle diverse Regioni e Province autonome.
[2] Misure di contenimento per zone c.d. rosse
(scenario di tipo 4):
-
divieto di
spostamenti in entrata e uscita nei territori ricompresi nello scenario in
esame, anche all’interno dei territori stessi, salvo per comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentiti gli
spostamenti diretti a garantire lo svolgimento della didattica a distanza,
laddove ammessa in presenza. Consentito il rientro nel proprio domicilio,
residenza o abitazione. Il transito sui predetti territori è ammesso qualora
sia necessario per il raggiungimento di territori non sottoposti a restrizioni
negli spostamenti o nei casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità, di studio o motivi di salute;
-
sospensione
delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita
di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 del DPCM 3
dicembre 2020, sia presso esercizi commerciali di vicinato sia nelle medie e
grandi strutture, anche nei centri commerciali, purché l’accesso sia consentito
esclusivamente per le predette attività e fermo restando la chiusura degli
stessi centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi. Chiusi i mercati,
salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari. Aperte le
farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai;
-
sospensione di
tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e simili)
con esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
sempre che siano rispettati protocolli e linee guida idonei a prevenire il contagio.
Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel pieno rispetto
delle norme igienico sanitarie su confezionamento e trasporto e, fino alle ore
22.00, l’asporto, con divieto assoluto di consumazione sul posto o nelle
immediate vicinanze. Consentita l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande da parte di esercizi siti nelle aree di servizio rifornimento
carburante lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli
aeroporti e negli ospedali, fermo restando l’obbligo di garantire la distanza
interpersonale di almeno un metro;
-
sospese le
attività di palestre, piscine, centri natatori, centri termali e le
competizioni sportive, lo svolgimento di sport di contatto, l’attività sportiva
dilettantistica di base, le scuole e l’attività di formazione e avviamento
riguardanti gli sport di contatto, nonché tutte le gare, competizioni e ogni
altra attività connessa agli sport di contatto, anche se aventi carattere
ludico-amatoriale, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto; sospesi
tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzati dagli enti promozione
sportiva;
-
consentito lo
svolgimento di attività motoria individuale nei pressi della propria
abitazione, fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale da
ogni altra persona di almeno un metro e con obbligo di utilizzo dei dispositivi
di protezione delle vie respiratorie; consentito lo svolgimento di attività
sportiva all’aperto, ma in forma individuale;
-
svolgimento
delle attività scolastiche e didattiche esclusivamente a distanza, salvo lo
svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei
servizi educativi per l’infanzia e del primo anno della scuola secondaria.
Ammesso lo svolgimento in presenza di attività didattiche qualora sia necessario
l’utilizzo di laboratori o per mantenere una relazione educativa per
l’inclusione scolastica di studenti disabili o con esigenze educative
particolari;
-
sospese le
attività didattiche in presenza di Università, delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, da svolgere esclusivamente a
distanza. I corsi per i medici di formazione specialistica, di formazione
specifica in medicina generale, i tirocini delle professioni sanitarie, possono
se necessario, proseguire in presenza;
-
sospese le
attività riguardanti i servizi alla persona, diverse da quelle indicate
nell’allegato 24 al DPCM 3 dicembre 2020;
-
obbligo per i
datori di lavoro pubblici di limitare la presenza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro e solo per il soddisfacimento di esigenze indifferibili che richiedono
la presenza fisica, anche ai fini della gestione dell’emergenza in corso. Per
il resto, il personale dovrà prestare la propria attività lavorativa a
distanza.
[3] Misure di contenimento per le zone c.d. arancioni
(scenario di tipo 3):
-
divieto di
spostamento in entrata e in uscita dai territori ricompresi nello scenario in
esame, salvo per motivi lavorativi, situazioni di necessità o motivi di salute.
Consentiti gli spostamenti per consentire lo svolgimento della didattica in
presenza, laddove ammessa. Consentito il rientro presso il proprio domicilio,
residenza o abitazione. Il transito sui
territori ricompresi nello scenario 3, è consentito qualora sia necessario per
raggiungere altri territori non sottoposti a restrizioni negli spostamenti o
nei casi in cui gli spostamenti siano dovuti a esigenze lavorative, motivi di
salute o situazioni di necessità;
-
divieto di
spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da
quello di abitazione, domicilio o residenza, salvo per esigenze lavorative, di
studio, motivi di salute, situazioni di necessità, per svolgere attività o
usufruire di servizi non sospesi e non usufruibili nel proprio comune;
-
sospensione di
tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e simili)
con esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
sempre che siano rispettati protocolli e linee guida idonei a prevenire il
contagio. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel pieno
rispetto delle norme igienico sanitarie su confezionamento e trasporto e, fino
alle ore 22.00, l’asporto, con divieto assoluto di consumazione sul posto o
nelle immediate vicinanze. Consentita l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande da parte di esercizi siti nelle aree di servizio
rifornimento carburante lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55,
negli aeroporti e negli ospedali, fermo restando l’obbligo di garantire la
distanza interpersonale di almeno un metro.