La legge di conversione del decreto Milleproroghe, in vigore dal 25 febbraio 2025, introduce alcuni aggiornamenti nel settore dell'ambiente e dell’energia.
In materia, si segnalano:
Articolo 11, comma 1 - vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento
Il comma 1 posticipa, dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025, l’obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui. La norma su cui incide la proroga stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento ed il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui provvedessero affinché una quota dell’energia venduta fosse rinnovabile.
Il perimetro dei soggetti potenzialmente obbligati comprende 3 tipologie di sistemi di riscaldamento:
- teleriscaldamento e teleraffrescamento, limitatamente all’energia venduta ai fini del riscaldamento e raffrescamento (con esclusione del calore di processo);
- impianti di cogenerazione con vendite di energia termica ai fini del riscaldamento e raffrescamento (con esclusione del calore di processo) non compresi già nella prima tipologia;
- impianti di riscaldamento e/o raffrescamento al di fuori dei sistemi di teleriscaldamento.
Articolo 11, comma 2 - termini in materia di riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)
L’articolo 11, comma 2 elimina il termine previsto dall’art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 che prevedeva un termine acceleratorio per l'effettuazione della ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale.
Al riguardo, anche in considerazione delle misure specifiche che si applicano ai siti di interesse nazionale e dell’impatto sui proprietari delle aree, si segnala che sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) è disponibile una pagina dedicata all’anagrafica dei Siti di interesse nazionale (https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/anagrafica-denominazionecaratteristiche/) dalla quale è possibile accedere, per ciascun Sito, a una scheda descrittiva di sintesi e a una rappresentazione grafica georiferita.
Articolo 11, comma 2-bis - Tempistiche di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Il comma 2-bis dell’articolo 11, reca disposizioni volte a differire al 14 aprile 2025 il termine per l’iscrizione, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati. Il termine risulta legato anche a quello di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario di trasporto.
Il comma appare in realtà intempestivo (essendo i termini già scaduti il 13 febbraio u.s.) e di difficile applicazione in quanto rinvia l’applicazione della proroga ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge di cui, al momento, non si hanno notizie.
Allo stato, pertanto, la proroga non risulta operativa.
Articolo 11, comma 2-ter - Differimento della contabilizzazione della quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti da fasci di frutti di olio di palma vuoti e da PFAD
L’articolo 11, comma 2-ter, differisce dal 1 gennaio 2025 al 1 gennaio 2026 il termine oltre il quale non è più ammessa la contabilizzazione, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di consumo di energia da fonti rinnovabili, della quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che essi siano certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.
Articolo 11, comma 2-quater - Termine di applicazione degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti per i fornitori di metano e di biometano per il trasporto stradale e ferroviario
Il comma 2-quater dell’articolo 11, stabilisce che gli obblighi di immissione in consumo di energia da fonti rinnovabili previsti dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026 con esclusivo riguardo: ai fornitori di metano, immesso in consumo per il trasporto stradale e ferroviario; ai fornitori di biometano o di biogas per trasporti, immesso in consumo per il trasporto stradale e ferroviario. La disposizione, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce al 1° gennaio 2026 il termine iniziale di applicazione di taluni degli obblighi di immissione in consumo di energia da fonti rinnovabili relativi al settore dei trasporti, previsti dall’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.199, con riferimento a specifiche categorie di soggetti.
Articolo 11, comma 2-sexies - Energia elettrica da biomassa
L’articolo 11, comma 2-sexies, dispone una proroga dell’attuale disciplina in materia di attestazione dei criteri di sostenibilità della produzione di energia elettrica e calore da biomasse (escluso il biometano). In particolare, si proroga sino al 31 dicembre 2025 l’attuale disciplina delle modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano.
Si tratta, in particolare, di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, di cui al vigente articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Al riguardo, la norma citata indica alcuni criteri per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile e, dunque, prevede casi di divieto della produzione di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa. Di conseguenza, i produttori sono tenuti ad attestare il rispetto dei criteri di sostenibilità, anche mediante autodichiarazione accompagnata da adeguata documentazione, da fornire ai competenti organismi di certificazione.
Ai sensi del DM 7 agosto 2024 recante l’istituzione del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato, la disciplina relativa alle attestazioni era destinata a rimanere in vigore fino a nove mesi dopo l’entrata in vigore del decreto stesso (27 agosto 2024); per effetto del nuovo comma 2-bis, la suddetta disciplina sarà prorogata fino a fine anno 2025. Il nuovo comma 2-bis, inoltre, stabilisce che i produttori avranno tempo fino al 31 maggio 2025 per accettare il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il suddetto Sistema Nazionale di Certificazione, oppure operante presso un Sistema Volontario riconosciuto dalla Commissione Europea, fatta salvo la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. Gli organismi di certificazione, a loro volta, dovranno informare delle richieste ricevute il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 13 - Proroga di termini in materie di competenza del ministero delle imprese e del made in Italy
Il comma 1 interviene sull’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) per prorogare al 31 marzo 2025 il termine entro il quale scatta l’obbligo, per talune categorie di imprese, di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali.
Articolo 14, comma 2 - Proroga semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali
L’articolo 14, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).
Per qualsiasi chiarimento o informazione e per l’invio delle osservazioni è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.