Con circolare n. 1 del 2023 (in allegato), l’Albo nazionale gestori ambientali è intervenuto a fornire chiarimenti in merito alla categoria di iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite ad uso pubblico. Come noto l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212 del codice ambientale, è requisito abilitante per lo svolgimento dell’attività di trasporto dei rifiuti.
In tale contesto, in considerazione del dubbio interpretativo sorto con riferimento alla categoria di iscrizione all’Albo per il traposto dei rifiuti indicati, conseguentemente alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020 (che qualifica i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico tra i rifiuti urbani), il Comitato ha chiarito quanto segue: “qualora l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto”.
Sulla base di tale premessa è stato quindi chiarito come il soggetto che ha svolto l’attività di manutenzione del verde possa iscriversi in categoria 2-bis ai sensi della procedura semplificata di cui all’art. 212 comma 8, del D.Lgs. 152/06, come soggetto che svolge attività di trasporto in conto proprio di rifiuti.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.