Circolari

Circ. n. 69/2021

Decreto-legge FISCALE PROFILI GIUSLAVORISTICI SU:- MALATTIA QUARANTENA COVID-19- CONGEDI PARENTALI COVID-19-PROROGA AMMORTIZZATORI COVID-19- INASPRIMENTO NORME SALUTE E SICUREZZA

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento, commentiamo le disposizioni di nostro specifico interesse in materia di lavoro (Capo II e III del decreto), già in vigore, riconducibili principalmente a:

  • art. 8: RIFINANZIAMENTO E RIFORMULAZIONE DELL’EQUIPARAZIONE DELLO STATO DI QUARANTENA PER COVID-19 AL TRATTAMENTO DI MALATTIA;

  • art. 9: RIPRISTINO DEI CONGEDI PARENTALI COVID-19 PER GENITORI LAVORATORI CON FIGLI CONTAGIATI, IN QUARANTENA O IN DAD;

  • art. 11: PROROGA AMMORTIZZATORI COVID-19 VINCOLATA AL DIVIETO DI LICENZIAMENTI DURANTE LA LORO EVENTUALE FRUZIONE:

    • ULTERIORI 13 SETTIMANE DA OTTOBRE A FINE ANNO SENZA PAGAMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER FIS E CASSA IN DEROGA E ULTERIORI 9 SETTIMANE PER SETTORE TESSILE, ABBIGLIAMENTO E PELLE;

  • art. 13: RIFORMULAZIONE IN CHIAVE RESTRITTIVA DEL REGIME DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA IN PRESENZA DI LAVORATORI IRREGOLARI O VIOLAZIONI DI NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, CONTESTUALE RAFFORZAMENTO E RIVISITAZIONE DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA IN QUESTA MATERIA ESERCITATA CONGIUNTAMENTE DA INL E ASL ANCHE GRAZIE AD UN POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI E A UN MIGLIOR UTILIZZO DI BANCHE DATI.

  1. EQUIPARAZIONE QUARANTENA COVID-19 A MALATTIA (art. 8)

    Si garantisce copertura finanziaria anche per tutto il 2021 e quindi retroattivamente anche per i mesi già trascorsi, dando peraltro priorità agli eventi cronologicamente anteriori, alla misura introdotta dall’inizio della pandemia inerente l’applicazione del trattamento di malattia per un lavoratore in stato obbligatorio di quarantena con sorveglianza attiva o disposto in via precauzionale oppure in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sebbene per esplicita previsione di legge tale periodo non sia computabile ai fini del comporto.

Ciò detto, ricordiamo che come indicato tempo fa da INPS il trattamento di malattia viene riconosciuto come di norma e di prassi seguendo le regole in uso per le diverse tipologie di lavoratori e settori (assunti a tempo indeterminato o determinato, OTD agricoli, lavoratori dello spettacolo, etc.), non innovando nulla rispetto al profilo previdenziale e contrattuale. Di conseguenza, ai lavoratori con tutela della malattia a carico dell’INPS il trattamento sarà riconosciuto sulla base del settore e della qualifica e, a tale indennità, si aggiungerà anche l’eventuale integrazione a carico del datore se prevista dai diversi CCNL di categoria.

Nel riformulare la norma e le relative coperture di spesa, in realtà viene chiarito l’ambito applicativo di questa misura che aveva suscitato una qualche incertezza interpretativa relativamente alla parte in cui si dispone la possibilità in taluni casi di richiedere all’INPS il rimborso degli oneri sostenuti in merito alla tutela in questione: si chiarisce che per il biennio 2020-2021 solo quei datori di lavoro con obbligo previdenziale presso INPS ma che erogano direttamente la copertura di malattia ai loro lavoratori (es. impiegati agricoli, impiegati banche, etc.)  potranno richiedere un eventuale rimborso al medesimo Istituto pari ad un forfait annuo di 600€ a lavoratore, sempreché il soggetto in quarantena non possa svolgere in quel periodo la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

 

  1. CONGEDI PARENTALI PER COVID-19 (art. 9)

    Si tratta in questo caso di una mera proroga, fino a tutto il 2021 del sistema di tutele straordinarie già previste per i genitori lavoratori conviventi con figli under 14 che abbiano contratto il virus, o siano in stato di quarantena o per i quali sia stata sospesa l’attività didattica in presenza. 

    I permessi, applicabili nel caso di genitori con figli disabili a prescindere dalla loro età, sono retribuiti al 50% e per le modalità applicative in analogia con il passato si rimanda a quanto stabilito dall’INPS.

    Ricordiamo che il congedo per un lavoratore spetti in maniera alternativa rispetto all’altro genitore lavoratore e sempreché l’altro non risulti sospeso o non svolgere alcuna attività lavorativa. Il congedo può essere fruito sia in forma giornaliera che oraria.

Al ricorrere delle stesse causali di cui sopra, che giustificano il ricorso ai congedi parentali, viene contestualmente prorogata la possibilità per il lavoratore genitore di un figlio con età compresa tra 14 e 16 anni di astenersi dalla prestazione lavorativa senza corresponsione di alcuna retribuzione/indennità, fatto salvo il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

  1.  AMMORTIZZATORI COVID-19: FIS, CIGD E TESSILE/ABBIGLIAMENTO/PELLE (art. 11)

    In vista dell’esaurirsi degli ammortizzatori COVID-19 disposti con il provvedimento Sostegni per i datori di lavoro che possono accedere all’assegno ordinario e al trattamento di cassa integrazione in deroga e, soprattutto, della fine del blocco dei licenziamenti stabilita dal medesimo decreto per gli stessi soggetti al 31 ottobre 2021, in favore dei lavoratori in forza alla data dell’entrata in vigore del D.L. e sempreché siano state già tutte autorizzate le 28 settimane precedentemente concesse ai sensi del D.L. 41/2021, vengono previste ULTERIORI 13 SETTIMANE di FIS e CIGD FRUIBILI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 SENZA IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE.

    Solo per quei datori di lavoro che vi ricorreranno rimane in vigore il BLOCCO DEI LICENZIAMENTI per il periodo di fruizione di questi nuovi ammortizzatori – con l’esclusione delle medesime fattispecie già disciplinate – che diversamente appunto, per la generalità delle imprese che ricadono nel campo di applicazione di FIS e CIGD con causale COVID ribadiamo terminare alla fine del mese in corso.

    Lo stesso meccanismo di proroga appena previsto vale con diverse tempistiche anche per gli ammortizzatori COVID destinati ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento anche in pelle/pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (codici ATECO n. 13, 14 e 15): per queste imprese, in favore dei lavoratori in forza alla data dell’entrata in vigore del D.L. e sempreché siano state già tutte autorizzate le 17 settimane precedentemente concesse ai sensi del D.L. 73/2021, vengono disciplinate ULTERIORI 9 SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE FRUIBILI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 SENZA PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE E CON BLOCCO DEI LICENZIAMENTI PER IL PERIODO CONTESTUALE ALLA LORO FRUIZIONE.

Dal punto di vista attuativo, in entrambi i casi di cui sopra il legislatore rinvia alle modalità applicative già stabilite in passato dall’INPS.

 

Somministrazione a tempo determinato di un lavoratore assunto a tempo indeterminato

Da segnalare che il comma 15 di questo articolo 11 rechi in realtà un importante chiarimento normativo in materia di somministrazione del lavoro: abrogando la validità temporanea fino al 31 dicembre 2021 di una norma già contenuta all’art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2015 ribadisce per il futuro la possibilità per un utilizzatore di avere un lavoratore in somministrazione a tempo determinato, anche oltre 24 mesi, qualora l’assunzione del medesimo da parte dell’agenzia di somministrazione sia a tempo indeterminato.

 

  1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 13)

    Si introducono, con efficacia immediata, importanti e significative modifiche al T.U. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro andando in particolare ad incidere in chiave maggiormente restrittiva e punitiva sul regime di sospensione dell’attività imprenditoriale in presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni prevenzionistiche, nonché sullo svolgimento e il coordinamento dell’attività di vigilanza con un forte ruolo attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro da esercitarci d’ora in poi in tutti gli ambiti settoriali di concerto con le ASL anche grazie ad un potenziamento degli organici e un più diffuso ed efficace utilizzo di sistemi informativi (SINP) e banche dati.

    Nel merito, approfondiamo sinteticamente, trattandosi di profili oltremodo tecnici e complessi, le principali novità degne di attenzione.

     

  • SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

    Viene reso più severo e stringente il regime sanzionatorio già previsto dall’art. 14 del T.U. in caso di pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nonché per contrastare il lavoro irregolare.

    Ci riferiamo, come noto, alle fattispecie che fanno scattare la sospensione dell’attività imprenditoriale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative.

    In particolare, d’ora in poi per la sospensione - sulla quale gli ispettori dovranno attivarsi senza più alcuna discrezionalità visto che nel testo scompare la dizione “possono adottare” - sarà sufficiente che:

  • almeno il 10%, anziché il precedente 20%, dei lavoratori – non necessariamente dipendenti – presenti sul luogo di lavoro risulti occupato irregolarmente al momento dell’accesso ispettivo;

  • ci si trovi di fronte a gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro come riportate nel nuovo Allegato I al Testo Unico, senza che debba più sussistere la reiterazione della violazione negli ultimi 5 anni.

    Nel rimandare al testo del provvedimento per l’elenco delle fattispecie alla base di un eventuale provvedimento di sospensione (sostanzialmente le stesse già vigenti tranne l’inserimento dell’ipotesi di mancata vigilanza dell’impresa sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza da parte del lavoratore, segnalazione o controllo), evidenziamo come tale Allegato I rappresenti un riferimento pur sempre suscettibile di variazioni e integrazioni rinviando, in realtà, il legislatore ad uno specifico DM Lavoro il compito di individuare delle gravi violazioni che determinerebbero un intervento sospensivo ai sensi dell’art. 14 T.U..

    Come in passato, il provvedimento di sospensione sarà riferibile alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni ovvero – specifica esplicitamente aggiunta nel nuovo testo – varrà in relazione a quella attività cui sono addetti lavoratori che operano senza che siano stati formati o addestrati e/o sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (fattispecie 3 e 6 dell’Allegato I).

    Di rilievo la novità secondo cui, insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, gli ispettori possano imporre specifiche misure finalizzate a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, riconoscendo in questo modo un potere generalizzato di disposizione dei medesimi ispettori dal punto di vista della prevenzione.

    Confermato che la sospensione – comunicata anche all’ANAC – può determinare il divieto per l’impresa in questione di contrattare con tutta la P.A., per la revoca del provvedimento resta necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della fattispecie di violazione, somme che rispetto al passato vengono rimodulate e puntualizzate, fermo restando il loro raddoppio in caso di recidiva entro 5 anni:

  • la somma aggiuntiva in caso di lavoro irregolare passa a 2.500 o a 5 mila euro se sono impiegati più di 5 lavoratori irregolari in luogo dei 2.000 euro previsti in precedenza a prescindere dal numero dei lavoratori;

  • per le somme aggiuntive da versarsi in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro si rimanda a nuovo Allegato I del T.U. con importi in questo caso che vanno dai 2.500 ai 3.000 € in luogo dei 3.200 € previsti in precedenza a prescindere dal tipo di violazione accertata.

    Rimane la possibilità di ottenere la revoca della sospensione senza pagare per intero subito la somma aggiuntiva prevista, ma pagandone immediatamente il 20% (era il 25% nel testo antecedente la modifica) e versando la restante parte, con una maggiorazione del 5%, entro 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.

    Si ricorda, infine, che il datore di lavoro che non rispetti la sospensione e non ne richieda la revoca è punito con l’arresto fino a 6 mesi in caso di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro o con l’arresto da 3 a 6 mesi oppure con un’ammenda anch’essa ora rimodulata e compresa tra 2.500 e 6.400 euro nell’ipotesi di lavoro irregolare.

     

  • SVOLGIMENTO E COORDINAMENTO ATTIVITA’ VIGILANZA

Come anticipato, si restituisce integralmente all’INL la competenza relativa alla vigilanza in materia di salute e sicurezza su tutti i luoghi di lavoro, da esercitarsi ovviamente in coordinamento con le ASL, dopo che la medesima era stata traferita molto tempo fa alle aziende sanitarie locali, riservando all’Ispettorato unicamente una parziale legittimità ad intervenire, sempre in maniera coordinata con le ASL, per i soli cantieri edili.

 

  • ORGANICI INL E BANCHE DATI PER LA VIGILANZA

    All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagna un rilevante aumento dell’organico degli ispettori in forza con la previsione di assunzione di oltre 1.000 nuove unità e del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro (ulteriori 90 unità dal 2022).

    In materia di sistemi informativi si registra un rafforzamento del Sistema informativo nazionale (SINP) per la prevenzione nei luoghi di lavoro che, benché già previsto dall’art. 8 del T.U., non è stato al momento pienamente implementato.

    D’ora in avanti la gestione tecnica e informatica è attribuita all’INAIL che metterà a disposizione degli Ispettorati territoriali del lavoro e delle ASL un set articolato di dati (aziende assicurate, infortuni denunciati, compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e malattie professionali denunciate), il SINP costituirà la base per programmare e valutare (non solo più indirizzare) l’attività di vigilanza e sarà arricchito di un’apposita sezione alimentata dagli organi di vigilanza dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito dei controlli sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    Ricordiamo che il SINP resta consultabile dalle parti sociali che partecipano così al sistema di prevenzione interrogando i dati disponibili, compreso – novità introdotta ora dal legislatore – anche il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.

    Inoltre, un’ulteriore banca dati da istituirsi presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà essere alimentata dalle notifiche preliminari all’avvio di determinati cantieri (mobili o temporanei) dovute dal committente o dal responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 99 del T.U. (in termini attuativi sarà un decreto del direttore dell’INL a dettare le modalità operative).

     

  • ORGANISMI PARITETICI

    Nel ricordare che gli organismi paritetici possono essere costituiti su iniziativa di una  o  più  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per una serie di compiti - programmazione  di  attività  formative, elaborazione e raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, sviluppo  di  azioni  in materia di  salute e sicurezza sul lavoro, assistenza  alle  imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti  in  materia nonché  ogni  altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento - tra le altre modifiche degne di nota evidenziamo, infine, anche quelle apportate all’art. 51 del T.U. qui sintetizzate:

  • istituzione entro i prossimi 180 giorni presso il Ministero del Lavoro di un REPERTORIO degli organismi paritetici, previa definizione di criteri identificativi;

  • comunicazione da parte degli organismi paritetici anche all’INL, e non più solo all’INAIL, su base annuale (orizzonte temporale aggiunto esplicitamente nel testo normativo) dei dati relativi:

    • alle imprese aderenti al sistema degli organismi paritetici (informazione già richiesta in passato);

    •  alle imprese che hanno svolto attività di formazione organizzata dai medesimi organismi (informazione aggiunta ora);

    • ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali – RLST (informazione già richiesta in passato);

    • al rilascio delle asseverazioni che gli stessi organismi paritetici possono produrre in merito all’adozione ed efficace attuazione da parte dei datori di lavoro di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza che in base all’art. 30 del T.U. determina per loro l’esenzione da eventuali responsabilità amministrative ex D.P.R. n. 231/2001 (informazione aggiunta ora).

Nota bene: come previsto ora esplicitamente dalla modifica normativa, tali dati saranno utilizzati ai fini dell’individuazione di criteri di priorità nella programmazione dell’attività di vigilanza, nonché per la definizione di criteri di premialità relativamente alla determinazione dei costi assicurativi da parte dell’INAIL.

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Rinviando al provvedimento per ulteriori dettagli e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, segnaliamo infine che il provvedimento (art. 17, comma 1) conferma la destinazione di 6 miliardi di euro a decorrere dal 2022– già sostanzialmente previsti nella passata legge di bilancio 2021 – per l’implementazione e la definitiva entrata in vigore dal prossimo anno dell’assegno unico universale in favore di tutte le famiglie con figli (di cui si è in attesa del relativo provvedimento attuativo).

Documenti da scaricare

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