Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo –
Legale – Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento, commentiamo le
disposizioni di nostro specifico
interesse in materia di lavoro (Capo II
e III del decreto), già in vigore, riconducibili
principalmente a:
-
art. 8: RIFINANZIAMENTO
E RIFORMULAZIONE DELL’EQUIPARAZIONE DELLO STATO DI QUARANTENA PER COVID-19 AL
TRATTAMENTO DI MALATTIA;
-
art. 9: RIPRISTINO
DEI CONGEDI PARENTALI COVID-19 PER GENITORI LAVORATORI CON FIGLI CONTAGIATI, IN
QUARANTENA O IN DAD;
-
art. 11: PROROGA
AMMORTIZZATORI COVID-19 VINCOLATA AL DIVIETO DI LICENZIAMENTI DURANTE LA LORO
EVENTUALE FRUZIONE:
-
art. 13: RIFORMULAZIONE IN CHIAVE RESTRITTIVA DEL REGIME DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA IN PRESENZA DI
LAVORATORI IRREGOLARI O VIOLAZIONI DI NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO,
CONTESTUALE RAFFORZAMENTO E
RIVISITAZIONE DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA IN QUESTA MATERIA ESERCITATA
CONGIUNTAMENTE DA INL E ASL ANCHE GRAZIE AD UN POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI E A UN MIGLIOR UTILIZZO DI BANCHE DATI.
-
EQUIPARAZIONE QUARANTENA COVID-19 A MALATTIA
(art. 8)
Si
garantisce copertura finanziaria anche
per tutto il 2021 e quindi retroattivamente anche per i mesi già trascorsi,
dando peraltro priorità agli eventi cronologicamente anteriori, alla misura introdotta dall’inizio
della pandemia inerente l’applicazione
del trattamento di malattia per un lavoratore in stato obbligatorio di
quarantena con sorveglianza attiva o disposto in via precauzionale oppure in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sebbene per
esplicita previsione di legge tale periodo non sia computabile ai fini del
comporto.
Ciò detto, ricordiamo che come indicato tempo fa da
INPS il trattamento di malattia viene riconosciuto come di norma e di prassi
seguendo le regole in uso per le diverse tipologie di lavoratori e settori
(assunti a tempo indeterminato o determinato, OTD agricoli, lavoratori dello
spettacolo, etc.), non innovando nulla rispetto al profilo previdenziale e
contrattuale. Di conseguenza, ai lavoratori con tutela della malattia a carico
dell’INPS il trattamento sarà riconosciuto sulla base del settore e della
qualifica e, a tale indennità, si aggiungerà anche l’eventuale integrazione a
carico del datore se prevista dai diversi CCNL di categoria.
Nel riformulare la norma e le relative coperture di
spesa, in realtà viene chiarito l’ambito applicativo di questa misura che
aveva suscitato una qualche incertezza interpretativa relativamente alla parte
in cui si dispone la possibilità in taluni casi di richiedere all’INPS il
rimborso degli oneri sostenuti in merito alla tutela in questione: si
chiarisce che per il biennio 2020-2021
solo quei datori di lavoro con obbligo previdenziale presso INPS ma che erogano
direttamente la copertura di malattia
ai loro lavoratori (es. impiegati agricoli, impiegati banche, etc.) potranno
richiedere un eventuale rimborso al medesimo Istituto pari ad un forfait annuo
di 600€ a lavoratore, sempreché il soggetto in quarantena non possa svolgere in
quel periodo la propria prestazione lavorativa in modalità agile.
-
CONGEDI PARENTALI PER COVID-19 (art. 9)
Si
tratta in questo caso di una mera proroga,
fino a tutto il 2021 del sistema di
tutele straordinarie già previste per i genitori lavoratori conviventi con
figli under 14 che abbiano contratto il virus, o siano in stato di quarantena o
per i quali sia stata sospesa l’attività didattica in presenza.
I
permessi, applicabili nel caso di genitori con figli disabili a prescindere
dalla loro età, sono retribuiti al 50% e per le modalità applicative in
analogia con il passato si rimanda a quanto stabilito dall’INPS.
Ricordiamo
che il congedo per un lavoratore spetti in maniera alternativa rispetto
all’altro genitore lavoratore e sempreché l’altro non risulti sospeso o non
svolgere alcuna attività lavorativa. Il congedo può essere fruito sia in forma
giornaliera che oraria.
Al ricorrere delle stesse causali di cui sopra, che
giustificano il ricorso ai congedi parentali, viene contestualmente prorogata
la possibilità per il lavoratore genitore di un figlio con età compresa tra 14
e 16 anni di astenersi dalla prestazione lavorativa senza corresponsione di
alcuna retribuzione/indennità, fatto salvo il divieto di licenziamento e il
diritto alla conservazione del posto di lavoro.
-
AMMORTIZZATORI
COVID-19: FIS, CIGD E TESSILE/ABBIGLIAMENTO/PELLE (art. 11)
In
vista dell’esaurirsi degli ammortizzatori COVID-19 disposti con il
provvedimento Sostegni per i datori
di lavoro che possono accedere all’assegno ordinario e al trattamento di cassa
integrazione in deroga e, soprattutto, della fine del blocco dei licenziamenti
stabilita dal medesimo decreto per gli stessi soggetti al 31 ottobre 2021, in favore dei lavoratori in forza alla data
dell’entrata in vigore del D.L. e sempreché siano state già tutte autorizzate
le 28 settimane precedentemente concesse ai sensi del D.L. 41/2021, vengono
previste ULTERIORI 13 SETTIMANE di FIS e CIGD
FRUIBILI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 SENZA IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
Solo per quei
datori di lavoro che vi ricorreranno rimane in vigore il BLOCCO DEI
LICENZIAMENTI per il periodo di fruizione di questi nuovi ammortizzatori – con l’esclusione delle medesime fattispecie già
disciplinate – che diversamente appunto, per la generalità delle imprese che
ricadono nel campo di applicazione di FIS e CIGD con causale COVID ribadiamo
terminare alla fine del mese in corso.
Lo
stesso meccanismo di proroga appena
previsto vale con diverse tempistiche anche
per gli ammortizzatori COVID destinati
ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di
abbigliamento anche in pelle/pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in
pelle e simili (codici ATECO n. 13, 14 e 15): per queste imprese, in favore
dei lavoratori in forza alla data dell’entrata in vigore del D.L. e sempreché
siano state già tutte autorizzate le 17 settimane precedentemente concesse ai
sensi del D.L. 73/2021, vengono disciplinate ULTERIORI 9 SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE FRUIBILI NEL PERIODO
OTTOBRE-DICEMBRE 2021 SENZA PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE E CON BLOCCO
DEI LICENZIAMENTI PER IL PERIODO CONTESTUALE ALLA LORO FRUIZIONE.
Dal punto di vista attuativo, in entrambi i casi di cui
sopra il legislatore rinvia alle modalità applicative già stabilite in passato
dall’INPS.
Somministrazione a tempo determinato di
un lavoratore assunto a tempo indeterminato
Da segnalare che il comma 15 di questo
articolo 11 rechi in realtà un importante chiarimento normativo in materia di
somministrazione del lavoro: abrogando la validità temporanea fino al 31
dicembre 2021 di una norma già contenuta all’art. 31, comma 1 del decreto
legislativo n. 81/2015 ribadisce per il
futuro la possibilità per un utilizzatore di avere un lavoratore in
somministrazione a tempo determinato, anche oltre 24 mesi, qualora l’assunzione
del medesimo da parte dell’agenzia di somministrazione sia a tempo
indeterminato.
-
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art.
13)
Si
introducono, con efficacia immediata, importanti
e significative modifiche al T.U. 81/2008 in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro andando in particolare ad incidere in chiave
maggiormente restrittiva e punitiva sul regime di sospensione dell’attività imprenditoriale
in presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni prevenzionistiche,
nonché sullo svolgimento e il coordinamento dell’attività di vigilanza con un
forte ruolo attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro da esercitarci d’ora
in poi in tutti gli ambiti settoriali di concerto con le ASL anche grazie ad un
potenziamento degli organici e un più diffuso ed efficace utilizzo di sistemi
informativi (SINP) e banche dati.
Nel
merito, approfondiamo sinteticamente, trattandosi di profili oltremodo tecnici
e complessi, le principali novità degne
di attenzione.
-
SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Viene
reso più severo e stringente il regime
sanzionatorio già previsto dall’art. 14 del T.U. in caso di pericolo per la
tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nonché per contrastare il
lavoro irregolare.
Ci
riferiamo, come noto, alle fattispecie che fanno scattare la sospensione
dell’attività imprenditoriale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
penali, civili e amministrative.
In
particolare, d’ora in poi per
la sospensione - sulla quale gli ispettori dovranno attivarsi senza più alcuna
discrezionalità visto che nel testo scompare la dizione “possono adottare” - sarà sufficiente
che:
-
almeno il 10%, anziché il precedente 20%, dei lavoratori
– non necessariamente dipendenti – presenti
sul luogo di lavoro risulti occupato irregolarmente al momento dell’accesso
ispettivo;
-
ci
si trovi di fronte a gravi violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro come riportate nel nuovo Allegato I al
Testo Unico, senza che debba più sussistere la reiterazione della violazione
negli ultimi 5 anni.
Nel
rimandare al testo del provvedimento per l’elenco delle fattispecie alla base
di un eventuale provvedimento di sospensione (sostanzialmente le stesse già
vigenti tranne l’inserimento dell’ipotesi di mancata vigilanza dell’impresa
sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza da parte del lavoratore,
segnalazione o controllo), evidenziamo come tale Allegato I rappresenti un
riferimento pur sempre suscettibile di variazioni e integrazioni rinviando, in
realtà, il legislatore ad uno specifico DM Lavoro il compito di individuare
delle gravi violazioni che determinerebbero un intervento sospensivo ai sensi
dell’art. 14 T.U..
Come
in passato, il provvedimento di sospensione sarà riferibile alla parte
dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni ovvero – specifica
esplicitamente aggiunta nel nuovo testo – varrà in relazione a quella attività
cui sono addetti lavoratori che operano senza che siano stati formati o
addestrati e/o sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto (fattispecie 3 e 6 dell’Allegato I).
Di
rilievo la novità secondo cui, insieme al provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale, gli ispettori possano imporre specifiche misure
finalizzate a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei
lavoratori durante il lavoro, riconoscendo in questo modo un potere
generalizzato di disposizione dei medesimi ispettori dal punto di vista della
prevenzione.
Confermato
che la sospensione – comunicata anche all’ANAC – può determinare il divieto per
l’impresa in questione di contrattare con tutta la P.A., per la revoca del
provvedimento resta necessario non soltanto il ripristino delle regolari
condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo
variabile a seconda della fattispecie di violazione, somme che rispetto al
passato vengono rimodulate e puntualizzate, fermo restando il loro raddoppio in
caso di recidiva entro 5 anni:
-
la
somma aggiuntiva in caso di lavoro irregolare passa a 2.500 o a 5 mila euro se
sono impiegati più di 5 lavoratori irregolari in luogo dei 2.000 euro previsti
in precedenza a prescindere dal numero dei lavoratori;
-
per
le somme aggiuntive da versarsi in caso di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro si rimanda a nuovo Allegato I del T.U. con importi in
questo caso che vanno dai 2.500 ai 3.000 € in luogo dei 3.200 € previsti in
precedenza a prescindere dal tipo di violazione accertata.
Rimane
la possibilità di ottenere la revoca della sospensione senza pagare per intero
subito la somma aggiuntiva prevista, ma pagandone immediatamente il 20% (era il
25% nel testo antecedente la modifica) e versando la restante parte, con una
maggiorazione del 5%, entro 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza
di revoca.
Si
ricorda, infine, che il datore di lavoro che non rispetti la sospensione e non
ne richieda la revoca è punito con l’arresto fino a 6 mesi in caso di
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro o con
l’arresto da 3 a 6 mesi oppure con un’ammenda anch’essa ora rimodulata e compresa
tra 2.500 e 6.400 euro nell’ipotesi di lavoro irregolare.
Come anticipato, si restituisce integralmente all’INL la
competenza relativa alla vigilanza in materia di salute e sicurezza su tutti i
luoghi di lavoro, da esercitarsi ovviamente in
coordinamento con le ASL, dopo che la medesima era stata traferita molto
tempo fa alle aziende sanitarie locali, riservando all’Ispettorato unicamente
una parziale legittimità ad intervenire, sempre in maniera coordinata con le
ASL, per i soli cantieri edili.
-
ORGANICI INL E BANCHE DATI PER LA
VIGILANZA
All’estensione
delle competenze attribuite all’INL si accompagna un rilevante aumento
dell’organico degli ispettori in forza con
la previsione di assunzione di oltre 1.000 nuove unità e del personale del Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro (ulteriori 90 unità dal
2022).
In
materia di sistemi informativi si registra un rafforzamento del Sistema
informativo nazionale (SINP) per la
prevenzione nei luoghi di lavoro che, benché già previsto dall’art. 8 del T.U.,
non è stato al momento pienamente implementato.
D’ora
in avanti la gestione tecnica e informatica è attribuita all’INAIL che metterà
a disposizione degli Ispettorati territoriali del lavoro e delle ASL un set
articolato di dati (aziende assicurate, infortuni denunciati, compresi quelli
sotto la soglia di indennizzabilità, e malattie professionali denunciate), il
SINP costituirà la base per programmare e valutare (non solo più indirizzare)
l’attività di vigilanza e sarà arricchito di un’apposita sezione alimentata
dagli organi di vigilanza dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito dei
controlli sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
Ricordiamo
che il SINP resta consultabile dalle parti sociali che partecipano così al
sistema di prevenzione interrogando i dati disponibili, compreso – novità
introdotta ora dal legislatore – anche il quadro degli interventi di vigilanza
delle istituzioni preposte.
Inoltre,
un’ulteriore banca dati da
istituirsi presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà essere alimentata dalle notifiche preliminari
all’avvio di determinati cantieri (mobili o temporanei) dovute dal
committente o dal responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 99 del T.U. (in
termini attuativi sarà un decreto del direttore dell’INL a dettare le modalità
operative).
-
ORGANISMI PARITETICI
Nel
ricordare che gli organismi paritetici possono essere costituiti su iniziativa
di una o
più associazioni dei
datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, quali sedi privilegiate per una serie di compiti - programmazione di
attività formative, elaborazione
e raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, sviluppo di
azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assistenza alle
imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia
nonché ogni altra attività o funzione assegnata loro
dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento - tra le altre modifiche
degne di nota evidenziamo, infine, anche quelle apportate all’art. 51 del T.U.
qui sintetizzate:
-
istituzione
entro i prossimi 180 giorni presso il Ministero del Lavoro di un REPERTORIO degli
organismi paritetici, previa definizione di criteri identificativi;
-
comunicazione
da parte degli organismi paritetici anche all’INL,
e non più solo all’INAIL, su base
annuale (orizzonte temporale aggiunto esplicitamente nel testo normativo)
dei dati relativi:
-
alle
imprese aderenti al sistema degli organismi paritetici (informazione già
richiesta in passato);
-
alle imprese che hanno svolto attività di
formazione organizzata dai medesimi organismi (informazione aggiunta ora);
-
ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali – RLST
(informazione già richiesta in passato);
-
al
rilascio delle asseverazioni che gli stessi organismi paritetici possono
produrre in merito all’adozione ed efficace attuazione da parte dei datori di
lavoro di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza che in base
all’art. 30 del T.U. determina per loro l’esenzione da eventuali responsabilità
amministrative ex D.P.R. n. 231/2001 (informazione aggiunta ora).
Nota
bene:
come previsto ora esplicitamente dalla modifica normativa, tali dati saranno utilizzati ai fini dell’individuazione di criteri di priorità nella
programmazione dell’attività di vigilanza, nonché per la definizione di criteri
di premialità relativamente alla determinazione dei costi assicurativi da parte
dell’INAIL.
* * *
Rinviando al provvedimento per ulteriori dettagli e
rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, segnaliamo infine che
il provvedimento (art. 17, comma 1) conferma la destinazione di 6 miliardi di
euro a decorrere dal 2022– già sostanzialmente previsti nella passata legge di
bilancio 2021 – per l’implementazione e la definitiva entrata in vigore dal
prossimo anno dell’assegno unico universale in favore di tutte le famiglie
con figli (di cui si è in attesa del relativo provvedimento attuativo).