L’INPS detta specifiche istruzione in merito all’esonero
contributivo (premi INAIL da pagare) che, in base a quanto previsto dall’art. 3
del D.L. 104/2020(1), ad esclusione
del settore agricolo, spetta ai
datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che non richiedono la nuova
proroga di ammortizzatori sociali di 18 settimane di cui all’art. 1 dello
stesso decreto-legge e che, contestualmente,
abbiano fruito di ammortizzatori con causale COVID a maggio e giugno. Sottolineiamo, quindi, come rientrino nella platea dei soggetti potenzialmente
interessati, laddove ne ricorrano le condizioni, anche le Organizzazioni
datoriali come Confcooperative.
Ricordando che il provvedimento è ancora suscettibile
di modifiche alla luce dell’iter di conversione parlamentare in corso,
segnaliamo tuttavia che AD OGGI NON E’
ANCORA POSSIBILE FRUIRE CONCRETAMENTE DELL’ESONERO IN OGGETTO IN ATTESA SIA
DELL’AUTORIZZAZIONE DELLA MISURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SIA DI UN
NUOVO MESSAGGIO INPS INDICANTE LE MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
CONTRIBUTIVE (UNIEMENS).
Inoltre, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero
è previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria
o in deroga) o l’assegno ordinario di cui all’articolo 1 del medesimo
decreto-legge n. 104 del 2020. Infatti, il riconoscimento dell’esonero trova la
sua ratio ispiratrice in un
regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in
quanto la previsione ha il precipuo scopo di
incentivare i datori di lavoro a non
ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.
Le citate ragioni di alternatività dell’esonero
rispetto ai trattamenti di integrazione salariale implicano che, qualora il
datore di lavoro decida di accedere, non
potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione
salariale collegati all’emergenza da COVID-19.
Ciò detto, la circolare contiene conferme e
delucidazioni, tra cui:
-
il
beneficio dell’esonero può essere fruito per le medesime posizioni aziendali
(matricole INPS) per le quali nel mese di maggio e giugno siano stati fruiti
gli ammortizzatori sociali. Pertanto, anche ai fini della verifica del rispetto
del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero (ossia la fruizione
degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020) è necessario fare
riferimento alle singole matricole INPS
attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento
previdenziale (in una stessa azienda possiamo avere più matricole INPS in
ragione di multiattività esercitate).
-
Qualora in una posizione aziendale (matricola INPS) vi siano
più unità produttive è a
quest’ultime che si dovrà fare riferimento e la scelta tra esonero o
integrazioni salariali dovrà essere
operata per singola unità produttiva;
-
l’esonero
è fruibile congiuntamente alla fruizione di ammortizzatori non COVID (il
requisito dell’alternatività c’è solo con riferimento agli ammortizzatori
COVID);
-
rispetto alla possibilità
– già prevista dal legislatore – di poter comunque fruire di ammortizzatori
COVID sulla base di provvedimenti antecedenti il D.L. 104/2020 che determinino
una loro collocazione temporale, anche solo parzialmente, dopo il 12 luglio
u.s., l’INPS precisa che in questo caso le richieste devono essere state però inoltrate
prima del 15 agosto 2020 (quando è entrato in vigore il D.L. Agosto). Sono
fatte salve richieste di ammortizzatori COVID dopo quella data, ma
riconducibili unicamente a trattamenti che inizino a decorrere prima del 13
luglio;
-
nel confermare che l’esonero è da riparametrare su base mensile
e praticabile entro il 31 dicembre 2020 fino ad un massimo di 4 mesi, l’INPS
puntualizza come il suo ammontare sarà pari
alla “contribuzione teoricamente dovuta
dal datore di lavoro per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di
integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020”, somma
che andrà quindi usata per diminuire il versamento dei contributi mensili da
qui fino a fine anno;
-
il calcolo dell’ammontare
rapportato alle ore fa sì che lo sgravio
prescinda dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito in passato degli
ammortizzatori: ciò determina un beneficio
contributivo complessivo per il datore di lavoro praticabile volendo anche per
meno di 4 mesi, purché ovviamente ci sia capienza e non si superi in ogni
singolo mese l’ammontare dei contributi dovuti;
-
l’esonero è cumulabile – ricorda INPS – con altri
esoneri o riduzioni di aliquote contributive, anche se ovviamente solo laddove sussista un residuo di contribuzione
sgravabile e quindi sempre nei limiti della contribuzione dovuta;
-
in linea con le regole
generali non tutte le componenti della contribuzione datoriale
sono soggette ad esonero visto che, oltre ai premi e contributi INAIL, sono
escluse e quindi da versare specifiche voci quali ad esempio la contribuzione
per il FIS e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali (FONCOOP);
-
come noto, in caso di ricorso
all’esonero, pena la revoca dello stesso con efficacia retroattiva e
l’impossibilità di richiedere la proroga di ammortizzatori COVID, fino alla sua intera fruizione varrà la sospensione
in materia di licenziamenti di cui all’art. 14 del D.L. 104/2020;
-
ulteriori condizioni da rispettare, in aggiunta al limite di risorse
specificatamente stanziate per questa misura (complessivamente circa 485
milioni di euro) riguardano regolarità
contributiva (DURC interno), assenza di violazioni e ottemperamento
degli obblighi di legge, rispetto
della contrattazione collettiva leader, nonché compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato
(cfr. paragrafi 4 e 5).
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 64 del 17 agosto 2020 - prot. n. 2712.