Circolari

Circ. n. 69/2020

Circolare INPS n. 105 del 18-09-2020 ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER DATORI DI LAVOROCHE NON CHIEDONO PROROGA AMMORTIZZATORI COVID.

L’INPS detta specifiche istruzione in merito all’esonero contributivo (premi INAIL da pagare) che, in base a quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 104/2020(1), ad esclusione del settore agricolo, spetta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che non richiedono la nuova proroga di ammortizzatori sociali di 18 settimane di cui all’art. 1 dello stesso decreto-legge e che, contestualmente, abbiano fruito di ammortizzatori con causale COVID a maggio e giugno.  Sottolineiamo, quindi, come rientrino nella platea dei soggetti potenzialmente interessati, laddove ne ricorrano le condizioni, anche le Organizzazioni datoriali come Confcooperative.

Ricordando che il provvedimento è ancora suscettibile di modifiche alla luce dell’iter di conversione parlamentare in corso, segnaliamo tuttavia che AD OGGI NON E’ ANCORA POSSIBILE FRUIRE CONCRETAMENTE DELL’ESONERO IN OGGETTO IN ATTESA SIA DELL’AUTORIZZAZIONE DELLA MISURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SIA DI UN NUOVO MESSAGGIO INPS INDICANTE LE MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI CONTRIBUTIVE (UNIEMENS).

Inoltre, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero è previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020. Infatti, il riconoscimento dell’esonero trova la sua ratio ispiratrice in un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in quanto la previsione ha il precipuo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.

Le citate ragioni di alternatività dell’esonero rispetto ai trattamenti di integrazione salariale implicano che, qualora il datore di lavoro decida di accedere, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.

Ciò detto, la circolare contiene conferme e delucidazioni, tra cui:

  • il beneficio dell’esonero può essere fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali nel mese di maggio e giugno siano stati fruiti gli ammortizzatori sociali. Pertanto, anche ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero (ossia la fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020) è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale (in una stessa azienda possiamo avere più matricole INPS in ragione di multiattività esercitate).

     

  • Qualora in una posizione aziendale (matricola INPS) vi siano più unità produttive è a quest’ultime che si dovrà fare riferimento e la scelta tra esonero o integrazioni salariali dovrà essere operata per singola unità produttiva;

     

  • l’esonero è fruibile congiuntamente alla fruizione di ammortizzatori non COVID (il requisito dell’alternatività c’è solo con riferimento agli ammortizzatori COVID);

 

  • rispetto alla possibilità – già prevista dal legislatore – di poter comunque fruire di ammortizzatori COVID sulla base di provvedimenti antecedenti il D.L. 104/2020 che determinino una loro collocazione temporale, anche solo parzialmente, dopo il 12 luglio u.s., l’INPS precisa che in questo caso le richieste devono essere state però inoltrate prima del 15 agosto 2020 (quando è entrato in vigore il D.L. Agosto). Sono fatte salve richieste di ammortizzatori COVID dopo quella data, ma riconducibili unicamente a trattamenti che inizino a decorrere prima del 13 luglio;

 

  • nel confermare che l’esonero è da riparametrare su base mensile e praticabile entro il 31 dicembre 2020 fino ad un massimo di 4 mesi, l’INPS puntualizza come il suo ammontare sarà pari alla “contribuzione teoricamente dovuta dal datore di lavoro per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, somma che andrà quindi usata per diminuire il versamento dei contributi mensili da qui fino a fine anno;

 

  • il calcolo dell’ammontare rapportato alle ore fa sì che lo sgravio prescinda dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito in passato degli ammortizzatori: ciò determina un beneficio contributivo complessivo per il datore di lavoro praticabile volendo anche per meno di 4 mesi, purché ovviamente ci sia capienza e non si superi in ogni singolo mese l’ammontare dei contributi dovuti;

 

  • l’esonero è cumulabile – ricorda INPS – con altri esoneri o riduzioni di aliquote contributive, anche se ovviamente solo laddove sussista un residuo di contribuzione sgravabile e quindi sempre nei limiti della contribuzione dovuta;

     

  • in linea con le regole generali non tutte le componenti della contribuzione datoriale sono soggette ad esonero visto che, oltre ai premi e contributi INAIL, sono escluse e quindi da versare specifiche voci quali ad esempio la contribuzione per il FIS e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali (FONCOOP);

 

  • come noto, in caso di ricorso all’esonero, pena la revoca dello stesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di richiedere la proroga di ammortizzatori COVID, fino alla sua intera fruizione varrà la sospensione in materia di licenziamenti di cui all’art. 14 del D.L. 104/2020;

 

  • ulteriori condizioni da rispettare, in aggiunta al limite di risorse specificatamente stanziate per questa misura (complessivamente circa 485 milioni di euro) riguardano regolarità contributiva (DURC interno), assenza di violazioni e ottemperamento degli obblighi di legge, rispetto della contrattazione collettiva leader, nonché compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (cfr. paragrafi 4 e 5).




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 64 del 17 agosto 2020 - prot. n. 2712.

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